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SENTENZE PENALI TOSCANE a cura di Gianna Mercatali |
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Prima Pagina5) GIURISPRUDENZA:
TRIBUNALE DI FIRENZE ordinanza del 19 gennaio 2001, Giudice per le Indagini Preliminari - Giudice dell'esecuzione, Dott. G. SORESINA, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, D. Lgv. 30 dicembre 1999 n. 507 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Depenalizzazione - Fattispecie in tema di assegni a vuoto - Provvedimenti di condanna irrevocabili emessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo - Esecuzione della sola pena pecuniaria - Disparità di trattamento tra condanna a pena detentiva e condanna a pena pecuniaria - Omessa previsione della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai fini dell'esecuzione secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 c. p.__________________________________________________________
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
ORDINANZA QUESTIONE LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, giudice dell'esecuzione,
considerato che:
- XX, fu condannato con sentenze del Pretore di La Spezia (1) del giugno 1998, irrevocabile nell'ottobre 1998, e (2) dell' ottobre 1998, irrevocabile nel gennaio 1999 1998, divenuta inoppugnabile nell' ottobre 1999, alle pene, rispettivamente, di quattro e di cinque mesi di reclusione per il delitto continuato di emissione di assegno senza provvista, di cui all'art.2 Legge 15 dicembre 1990 n.386;
- l'art.29 del D.Lg.vo 30 dicembre 1999 n° 507, sostituendo il testo dell'art.2 L. n.386, ha depenalizzato l'emissione di assegni senza copertura, punendo tale condotta con una sanzione amministrativa;
- l'art.101 stesso D.Lg.vo n° 507, relativamente ai procedimenti per reati depenalizzati definiti con sentenza o decreto irrevocabili, ha ovviamente stabilito - in applicazione dell'art.2 comma 2 cod. pen. - doversi pronunciare la revoca di tali provvedimenti, cosicché il pubblico ministero presso questo tribunale nel maggio 2000 ha presentato richieste di provvedere in tal senso nei confronti di XX (questo ufficio ha infatti pronunciato nell'ottobre 1996 sentenza, irrevocabile nell' ottobre 1997, di condanna del XX in ordine ai delitti di cui agli artt.416, 459, 640, 624 cod. pen., 12 L n.197/91, risultando così competente ex art.665 ult. co. c.p.p.);
- chi era stato condannato per emissione di assegni senza copertura alla pena della multa deve quindi sottostare all'esecuzione di tale pena pecuniaria secondo le nome previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, né ha titolo per ottenere la ripetizione di quanto eventualmente già pagato per quel titolo;
- chi era stato condannato alla pena della reclusione, invece che alla multa - evidentemente perché aveva commesso una ipotesi più grave di emissione di assegno senza provvista - qualora risulti (come nella specie risulta, per averlo precisato il P.M. con nota del luglio 2000) che non abbia espiato la pena detentiva, viene a fruire della revoca della sentenza di condanna, e rimane esente da sanzione, a parte il mantenimento come sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'emissione di assegni, effetto, quest'ultimo, che si verifica, peraltro, anche per il condannato alla sola multa;
- né può trovare applicazione l'art.102 D.Lg.vo n° 507, il quale prevede la trasmissione all'autorità amministrativa degli atti relativi alle violazioni depenalizzate, al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative, limitatamente ai procedimenti in corso;
- da ciò deriva un'evidente disparità di trattamento, poiché coloro che hanno commesso una più grave fattispecie di assegno a vuoto, se non hanno espiato la pena della reclusione, loro inflitta in ragione di tale maggiore gravità, vengono a fruire di un trattamento più favorevole rispetto a coloro che erano stati sanzionati con la sola multa;
- solo questi ultimi, infatti, sottostanno a sanzione analoga a quella penale già loro inflitta, riscossa con le forme dell'esecuzione penale, mentre i primi si vedono puramente e semplicemente cancellata la sentenza di condanna, senza sottostare ad alcun trattamento sanzionatorio, neppure alla nuova sanzione amministrativa, nonostante il disvalore che la legge continua ad attribuire alla emissione di assegni privi di copertura;
- non è dunque manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma dell'art.101, comma 2 D.Lg.vo 30 dicembre 1999 n° 507, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art.135 cod. pen., per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista;
- la questione è rilevante nella presente procedura, nella quale si dovrà pronunciare la revoca della sentenza per abolizione del reato nei confronti di persona condannata per il reato ora depenalizzato, alla pena della reclusione, non espiata, (cfr. nota P.M. luglio 2000) e si dovranno adottare i provvedimenti conseguenti, la cui attuale disciplina determina la disparità di trattamento come sopra denunciata;
- le parti sono state sentite nell'udienza camerale fissata a norma dell'art.666 c.p.p.;
P.T.M.
visto l'art.23 della legge 11 marzo 1953 n°87;
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.101 comma 2 del D.Lg.vo 30 dicembre 1999 n° 507, in riferimento all'art.3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art.135 cod. pen., per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende la decisione in ordine alla richiesta del pubblico ministero di disporre la revoca della sentenza di condanna nei confronti di XX;
dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, a XX e al suo difensore d'ufficio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Firenze, 19 gennaio 2001
Il giudice per le indagini preliminari
Dott. G. Soresina
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