SENTENZE PENALI TOSCANE
coordinate da Francesco Massimo Pozzi
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a cura di Gianna Mercatali

gentilmente segnalata dall'Avv. Luca CIANFERONI
4) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI PRATO ordinanza del 12 dicembre 2000 Giudice Monocratico, Dott. R. DELL'ANNO, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, c.p.p. (Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - termine di decadenza: sette giorni) in relazione agli artt. 111 e 2 della Costituzione.

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Il TRIBUNALE di PRATO,

visti gli atti del processo contro X. X. X. n. a ........ l'11.2.78 in atti detenuto presso la Casa Circondariale di Prato imputato

del reato di cui agli art. 81 cpv CP e 3 n. 8 L. 75/58 per avere, in concorso con Q. Q., favorito e sfruttato la prostituzione di Y. Y. e Z. Z. e, in particolare le accompagnava per strada, rimanendo a controllare per tutto il tempo in cui le donne esercitavano la prostituzione ed aspettandole quando si allontanavano con i clienti, forniva loro preservativi che dovevano, volta per volta, utilizzare con i clienti, riceveva dalle loro mani il denaro, provento dell'attività di prostituzione, facendoselo ciascuno consegnare volta per volta da una delle due donne o da ambedue in caso di momentanea assenza dell'altro;

in Prato quotidianamente tra il 17 ed il 24 luglio 2000, osserva:

X. X. X. è stato tratto, in stato di detenzione, al giudizio del Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe in forza di decreto di giudizio immediato emesso dal GIP in sede in data 25.8.2000 e notificato all'interessato in data 2.10.2000; il difensore, nei preliminari dell'udienza ed al cospetto dell'interessato, ha chiesto di poter accedere al giudizio abbreviato, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 e 1 CPP, in relazione agli art. 3 e 111 Cost. quanto alla non congruità del termine previsto per la richiesta di giudizio abbreviato, deducendo che proprio a causa della estrema ristrettezza del citato termine l'imputato, di lingua cinese, in stato di detenzione, impossibilitato ad espremersi adeguatamente, all'epoca assistito da difensore d'ufficio, non sarebbe stato in grado di comprendere ed apprezzare appieno la possibilità, che pure gli era stata indicata nel decreto notificato, di ricorrere al rito alternativo di cui, dunque, lamentava l'impossibilità di celebrazione a fronte della decadenza intervenuta.

Il P.M. ha concluso per il rigetto della questione.

Il Tribunale ritiene che la medesima non sia manifestamente infondata, peraltro con esclusivo riferimento al profilo dell'art. 111 Cost., e che pertanto se ne debba investire codesta Corte emergendo che il giudizio in questione non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione prospettata.

Questo aspetto della causa va focalizzato nei termini che seguono.

Deputato a ricevere istanze di giudizio abbreviato e a celebrare il processo nelle forme conseguenti è il GIP, non il Tribunale. E dunque si può forse sostenere che solo per questo organo giudicante (investito magari della questione con una istanza tardiva di giudizio abbreviato) emerge in modo diretto la condizione di cui all'art. 23 e 2 L. 11.3.53 n. 87; compete infatti solo a quel giudice dichiarare ammissibile o meno la richiesta di giudizio abbreviato e dunque affrontare il problema della manifesta infondatezza, o meno, della questione sollevata; sennonché se al GIP fosse stata presentata una simile istanza, atteso che il processo venne inviato al dibattimento fin dal 6.10.2000, addirittura prima che fosse scaduto il termine in questione, quel giudice si sarebbe travato a trattare la questione senza disporre degli atti e senza neppure poter ottenere dal Tribunale la restituzione del fascicolo. Appare così processualmente corretto che la questione sia sollevata dinanzi al Tribunale ed è consequenziale ritenere che competa al giudice dinanzi al quale si trova la parte che intende sollevare la questione farsi carico della stessa. D'altro canto, come compete al Tribunale restituire gli atti al GIP nella ipotesi della nullità della notifica del decreto di giudizio immediato affinché l'atto sia rinnovato sì da far decorrere nuovamente il termine di cui all'art. 458 CPP, deve ritenersi che analoga procedura si dovrà seguire nel caso di pronunzia di una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma denunziata.

La questione sollevata risulta già affrontata dalla Corte con la sentenza n. 122 del 1997; la infondatezza è stata articolata, attesi i profili trattati dal giudice remittente, sugli art. 3 e 24 Cost.

A seguito delle modifiche apportate all'art.111 Cost., emergono nuovi aspetti che rendono necessario un ulteriore esame da parte della Corte.

Statuisce il comma 3 del citato articolo che la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.

In via preliminare non sembra discutibile che nella ampia locuzione per preparare la sua difesa debba ritenersi compresa ogni attività di parte destinata a produrre effetti sulla trattazione del processo, vuoi sotto il profilo della indicazione dei mezzi di prova, vuoi nella scelta dei riti alternativi.

Con il ricorso al giudizio abbreviato l'imputato attua una ben precisa strategia difensiva consistente nel rendere disponibili per il giudizio tutte le attività di indagine poste in essere dal P.M. Il materiale probatorio si amplia così in massimo grado ed inoltre si consente che il processo possa vedere l'acquisizione di ulteriori elementi probatori su iniziativa del giudice; in un quadro normativo di tale complessità la scelta del rito senz'altro costituisce uno dei più significativi modi di articolazione della difesa.

Venendo al merito della questione è opportuno ricordare che la sentenza 122 si sofferma sui requisiti che consentono l'emissione del decreto di giudizio immediato per escludere la assimilabilità dei modelli processuali presi in esame dal giudice remittente (art. 458 e art. 555 c l lett e CPP), ma la novità del parametro costituzionale citato e del quadro normativo emergente dalla L. 479/99, consente di prescindere dall'insieme delle considerazioni formulate dalla Corte in quella sede, atteso che non appare affatto determinante accertare se nei due diversi modi di esercizio dell'azione penale si realizza una ingiustificata disparità di trattamento.

Sotto il profilo del diritto di difesa l'esame che la nuova norma costituzionale impone è in parte diverso; il generale principio enunciato dell'art. 24 Cost è stato affiancato da una serie di previsioni, alcune quanto mai specifiche, che postulano una sua tutela più puntuale e dettagliata. Tra le novità vi è quella relativa al tempo necessario alla predisposizione della difesa. Il termine previsto dall'art. 458 c 3 CPP si pone esattemente nel quadro di riferimento costituzionale che si è premesso e la valutazione che deve essere oggi compiuta è quella relativa alla sua congruità, alla sua adeguatezza sotto profili, non già di mera possibilità di esercizio del diritto di difesa, ma di un agevole ricorso agli istituti processuali che il rito pone a disposizione dell'imputato.

In questa prospettiva la preventivabilità della emissione di un decreto di giudizio immediato non sembra possa costituire utile argomento per risolvere la questione nei termini in cui la stessa oggi si propone. Quale che sia la consapevolezza che l'imputato ha della propria posizione processuale, per aver ricevuto una motivata ordinanza cautelare, per aver potuto consultare tutti gli atti sui quali questa si fonda, per aver già avuto contatto con il P.M., è comunque dato dubitare che un termine obbiettivamente esiguo come quello di sette giorni possa essere considerato sufficiente ad articolare una scelta così delicata e definitiva come è quella della richiesta di giudizio abbreviato. Appare indubbio, quale che sia la posizione dell'imputato (detenuto o libero assistito da un difensore di fiducia o d'ufficio, di nazionalità italiana o straniero) che il ristretto termine previsto rende quanto meno disagevole l'esercizio del diritto di difesa; del resto proprio nella sentenza 122 si dà atto che si tratta di un termine breve.

Una simile conclusione è ancor più fondata ove si considerino le profonde modifiche apportate al rito abbreviato dalla L. 479/99 che sopra si sono appena accennate. Per valutare se sia conveniente alla difesa il ricorso al rito speciale, l'imputato deve poter esaminare tutto il contenuto del fascicolo del P.M. e non solo gli atti utilizzati per l'emissione di un provvedimento cautelare. Al termine di questa attività dovrà poi scegliere se presentare una istanza, subordinandola o meno, ad una richiesta di integrazione probatoria. La delicatezza di queste valutazioni emerge ancor più alla luce dei nuovi poteri istruttori assegnati al giudice le cui possibili iniziative di acquisizione probatoria sono previste in termini assai ampi e meritano pertanto di essere adeguatamente ponderate. E dunque anche per queste osservazioni non sembra che la sentenza 122/97 contenga valutazioni utili a far ritenere ancora oggi manifestamente infondata la questione.

P.Q.M.

visto l'art. 23, 3 comma L. 11.3.53 n 87

solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 c l CPP sotto il profilo dell'art. 111 c 2 Cost.

Visto l'art. 23, 4 comma L. 11.3.53 n 87

ordina

la trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale e la notifica della medesima al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il processo.

Data lettura nel corso della pubblica udienza del 12.12.2000 alla presenza dell'imputato e del suo difensore.

Prato 12.12.2000

Il Presidente
Dr. Renzo Dell'anno

 

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