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SENTENZE PENALI TOSCANE a cura di Gianna Mercatali |
gentilmente segnalata dall'Avv. Mario DE GIORGIO del Foro di Pisa.
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TRIBUNALE DI PISA
Il Giudice del Tribunale, di Pisa, in composizione monocratica, dr. Leonardo Degl'Innocenti, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento avente ad oggetto la richiesta, avanzata dal P.M. in sede, di revoca, ex art. 673 c.p.p., della sentenza del Pretore di Pisa 11/2/98, irrevocabile il 16/4/98 di applicazione pena, a carico di A. A., nato a Tunisi il 16/6/1963, così modificate, con precedente provvedimento le generalità dello stesso, per il delitto di oltraggio p. e p. dall'art. 341 c.p..
Letti gli atti
OSSERVA
Ritiene il Giudicante che l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 18 comma l' della L. 25/6/99 n. 205, dell'art. 341 c.p., abbia determinato una abolitio criminis, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 2 c.p..
A questo riguardo occorre, innanzitutto, osservare come non appaia convincente la tesi di segno opposto a tenore della quale, ricorrendo un rapporto di specialità tra l'abrogata fattispecie di oltraggio e quelle di cui agli artt. 594 e 612 c.p., dovrebbe trovare, invece, applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 2 c.p..
In proposito va, intanto, notato come il tenore letterale dell'art. 18 comma 1° della L. 205/99 cit. e la circostanza che l'abrogazione ivi prevista sia, per così dire, "secca", non sia cioè accompagnata da disposizioni integrative dirette a mantenere intatta la rilevanza penale dell'oltraggio a pubblico ufficiale, deponga a favore della tesi della abolitio criminis.
Tanto premesso va quindi aggiunto come le fattispecie di ingiuria e di oltraggio tutelino beni giuridici diversi posto che mentre nella prima sono presi in considerazione soltanto l'onore ed il decoro del privato cittadino, nella seconda viene (o meglio veniva) protetto il prestigio della pubblica amministrazione nel suo funzionamento attraverso l'opera dei pubblici ufficiali (cfr., in questo senso, sentenze della Corte Costituzionale 22/66, 109/68 e 51/80 nonchè ordinanza 20/83, sempre pronunciata dalla Corte Costituzionale).
Quanto sopra esposto appare, poi, confermato dal rilievo che potrebbero verificarsi (e si sono concretamente verificati nella "esperienza" giurisprudenziale) casi di espressioni e/o di condotte sicuramente oltraggiose non riconducibili, però, alla fattispecie dell'ingiuria.
Le osservazioni che precedono risultano, peraltro, estendibili anche ai rapporti tra l'ipotesi dell'oltraggio aggravato dalla minaccia ed il delitto di cui all'art. 612 c.p..
Nè pare irrilevante evidenziare che, come affermato dal Tribunale di Genova con ordinanza 1-20/10/99, qualora si individuasse lo scrimine per l'applicazione del secondo o del terzo comma dell'art. 2 c.p. nella riconducibilità della condotta o di parte della condotta prevista dalla norma abrogata in uno dei numerosi reati contemplati dalla vigente legislazione, si perverrebbe alla "... conclusione (inammissibile) che il 2° co. dell'art. 2 c.p. sia di rarissima applicazione nei casi di semplice abrogazione di una norma incriminatrice, giacchè, avuto riguardo alla varietà delle condotte umane prese a riferimento dalle norme incriminatrici ed all'assai cospicuo numero ed assortimento di quest'ultime nell'ambito dell'ordinamento penale italiano, il fatto che non costituisce reato secondo la legge posteriore potrebbe, non raramente, sulla base del complesso delle norme incriminatrici delle leggi anteriori estranee al provvedimento abrogativo, mantenere una qualche rilevanza penale".
Nè, infine, può fondatamente ritenersi applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 19 della L. 205/99 il quale, come è noto, prevede l'informativa, da parte del Giudice ed in favore della persona offesa, della facoltà, per quest'ultima, di proporre querela con remissione in termini per l'esercizio di tale facoltà.
Detta norma concerne, infatti, soltanto i procedimenti pendenti e non anche quelli per i quali è intervenuta sentenza passata in giudicato ed è relativa ai reati divenuti perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni della L. 205/99 o dei decreti legislativi da essa previsti là dove per i delitti di ingiuria e di minaccia la procedibilità a querela è direttamente contemplata dal codice penale (v. artt. 597 comma l° e 612 comma l° c.p.) con la conseguenza che, potendo la querela essere stata sporta anche prima dell'entrata in vigore della L. 205/99, non si giustificherebbe un'eventuale remissione in termini della persona offesa.
Ancora va evidenziato come la S.C. di Cassazione abbia già avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 19 L. 205/99 ai procedimenti per oltraggio pendenti e come sul punto sussista un evidente contrasto di giurisprudenza.
Deve, però, essere ricordato come in una di tali sentenze il Giudice di legittimità abbia avuto modo di precisare che: a) il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è stato abrogato con la L. 205/99 e nel fatto precedentemente sanzionato non sono ravvisabili gli estremi di alcun altro reato perseguibile d'ufficio; b) non risulta applicabile il disposto dell'art. 19 stessa legge giacchè riferendosi tale norma soltanto ai reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni della legge stessa o dei decreti legislativi da essa previsti, può trovare applicazione unicamente con riferimento al delitto di furto semplice ex art. 624 c.p. (come, appunto, modificato dall'art. 12 della L. 205/99) ed ai reati perseguibili a querela di cui agli emanandi decreti legislativi previsti dagli artt. 1, 9 e 10 L. 205/99 più volte citata (cfr., sui punti a e b, Cass., VI, 12/10/99 n. 13499, Colombo, in Guida al Diritto, 2000, 4,103; cfr. anche Cass., VI, 9/2/2000, Tortora, cha ha, addirittura escluso la rilevanza della querela proposta dal pubblico ufficiale ante litteram).
Per concludere, deve essere rilevato come, da ultimo, la S.C. di Cassazione abbia espressamente affermato che l'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. non abbia determinato un caso di successione di leggi nel tempo, ma una abolitio criminis, con conseguente applicabilità del disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p. e non del terzo comma dello stesso articolo (cfr., appunto, Cass., VI, 28/1/2000, n. 518 Marino, in Diritto e Giustizia, 2000, 8, 62 nonché, nello stesso senso, Cass., VI, 5/4/2000 n. 1641). Al riguardo la Corte di legittimità ha evidenziato come ad una divergente interpretazione si oppongano, innanzitutto, difficoltà di ordine letterale posto che il terzo comma dell'art. 2 c.p. parla espressamente di "leggi posteriori (e non coeve) che siano diverse da quelle del tempo in cui fu commesso il reato (e non le medesime) (così, espressamente, Cass., VI, 28/1/2000, Marino, cit.).
Sul punto la Suprema Corte ha, quindi, aggiunto che, anche qualora si ritenesse di "superare" il dato letterale, l'applicabilità del terzo comma dell'art. 2 c.p. comporterebbe: a) evidenti "problemi" di legittimità costituzionale in quanto, da un lato e di contro al principio dell'irretroattività della legge penale espresso dall'art. 25 Cost., una legge, inapplicabile al fatto all'epoca del suo venire in essere, diverrebbe applicabile successivamente al fatto stesso, dall'altro, in deroga al principio dell'art. 112 Cost., la norma penale coeva risulterebbe applicata, in sede di cognizione, senza che per essa sia stata esercitata l'azione penale; b) la riespansione delle leggi coeve avverrebbe in contrasto con l'essenza del fenomeno abrogativo secondo il quale la legge abrogata conserva (salva un'espressa previsione contraria) integri i suoi effetti per il periodo antecedente all'abrogazione.
Giunta alla conclusione che in forza dell'abrogazione non si producono, indipendentemente dal rapporto che vi fosse stato tra il disposto abrogato e quello o quelli sopravvissuti, effetti automatici di espansione di norme incriminatrici, la Corte di Cassazione conclude il suo iter argomentativo, osservando che nell'abrogato delitto di oltraggio prevaleva il valore della tutela della pubblica amministrazione su quella accordata alla persona fisica titolare della carica ed escludendo che la L. 205/99 abbia, nell'abrogare il delitto di oltraggio, creato una continuità tra detta norma con la perdurante vigenza degli artt. 594 e 612 c.p..
La sentenza in esame va, dunque e ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 673 c.p.p., revocata e devono essere adottati tutti i provvedimenti conseguenziali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 666, 667 e 673 c.p.p.
Revoca la sentenza del Pretore di Pisa 11/2/98, irrevocabile il 16/4/98, meglio descritta in narrativa perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarata cessata l'esecuzione della relativa pena ed ogni altro effetto penale.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni prescritte dall'art. 667 comma 4° c.p.p. e per gli adempimenti di cui all'art. 193 disp. att. c.p.p. nonchè per quant'altro di competenza ivi comprese la segnalazione all'ufficio esecuzioni del P.M. in sede dell'avvenuta correzione delle generalità del condannato e la comunicazione del presente provvedimento all'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per quanto di eventuale spettanza di detto ufficio.
Pisa, 16/6/2000
Il Giudice dell'esecuzione
(Dr. Leonardo Degl'Innocenti)
La nota
L'ordinanza, estremamente articolta ed esaustiva, riassume l'orientamento della giurisprudenza pisana in tema di abrogazione del reato di oltraggio; l'interpretazione fornita dal Giudice dell'esecuzione coincide, peraltro, con il prevalente indirizzo della Corte di Cassazione (sull'argomento si legga il saggio di D. Carcano "Abrogazione del delitto di oltraggio: una lenta e dolorosa agonia dovuta al divieto di eutanasia giuridica", in Cassazione penale, n. 6/2000, pp. 1605 e segg.).
Avv. Mario DE GIORGIO
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