SENTENZE PENALI TOSCANE
coordinate da Francesco Massimo Pozzi
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a cura di Gianna Mercatali

gentilmente segnalato dallo Studio Legale LESSONA di Firenze
2) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI LUCCA sezione distaccata di VIAREGGIO (Giudice esecuzione penale Dott. Gerardo BORAGINE) provvedimento del 24 novembre 2000 con il quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli articoli 3, 25 e 117 della Costituzione - degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale toscana del 14 ottobre 1999 n. 52 (nella parte in cui prevedono che le opere e gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati alla mera denuncia di inizio attività invece che a concessione edilizia).

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TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO

Il Tribunale in composizione monocratica ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione n. 78/2000 r.es. a carico di C. M. avendo sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN FATTO - Con ricorso pervenuto in data 25.08.2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca richiedeva l'intervento del giudice dell'esecuzione affinché determinasse, anche avvalendosi dell'opera di un perito, le modalità esecutive della demolizione delle opere indicate nella sentenza n. 204 del 20.04.1998 del Pretore di Lucca - Sez. dist. di Pietrasanta - emessa nei confronti di Cardazzo Maurizio, delle quali era stata ritualmente ordinata la demolizione.

Tali opere, come emergeva dalla lettura della sentenza ormai passata in giudicato, consistevano nella ristrutturazione di un capannone e di un edificio adiacente e comunicante effettuata in Seravezza fino al 7.02.1996.

All'udienza in camera di consiglio del giorno 13.10.2000 veniva nominato il perito che, in data 15.11.2000, compariva innanzi al giudice.

Quindi, veniva conferito l'incarico peritale ed il difensore del Cardazzo produceva in copia un'autorizzazione edilizia in sanatoria rilasciata all'interessato dal Comune di Seravezza ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 52/1999 per la ristrutturazione di una parte del fabbricato.

Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.11.2000 durante la quale, all'esito dell'esame del perito, il Giudice sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999 n. 52 in base ai quali il Comune di Seravezza aveva rilasciato l'autorizzazione in sanatoria al Cardazzo per una parte delle opere realizzate.

RITENUTO IN DIRITTO - Dubita questo Giudice della legittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 comma 4° della Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999 n. 52 in relazione agli articoli 3, 25 e 117 della Costituzione.

Al riguardo occorre premettere che la legge regionale 52/1999 - finalizzata all'applicazione ai principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi - contiene norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio delle attività edilizie.

Tuttavia, allorquando procede all'individuazione delle opere e degli interventi soggetti a concessione edilizia, distinguendoli da quelli soggetti solo a presentazione della denuncia di inizio attività, la legge medesima - ad avviso del giudice remittente - incorre in un'evidente "vizio di incostituzionalità".

In particolare, mentre gli articoli 2 e 3 della legge individuano le opere e gli interventi sottoposti al rilascio di concessione edilizia, l'articolo 4 individua quelli soggetti alI'attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali e delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali.

Tra questi interventi, la lett. d) del secondo comma del citato articolo 4, inserisce quelli di ristrutturazione edilizia, offrendone una definizione che, se per la prima parte ricalca quella di cui all'art. 31 lett. d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, per la seconda si rileva sicuramente innovativa e stravolge il tradizionale e pacifico concetto di ristrutturazione - che presuppone la conservazione del manufatto - base su cui operare - facendovi rientrare, ad esempio, anche i casi di demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici.

Il sorprendente comma 4° del medesimo articolo precisa, poi, che le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio attività, salvo quanto previsto al comma 5, che attiene alle ipotesi in cui tali opere interessino immobili o zone cd. "vincolati".

Ne discende, come è evidente, che gli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché inseriti e definiti al menzionato comma 2, risultano subordinati - secondo la disciplina regionale - non al rilascio di concessione edilizia, bensì alla denuncia di inizio attività.

Non è superfluo, allora, ricordare come l'istituto della denuncia di inizio attività (cd. d.i.a.), già previsto episodicamente in altri atti normativi, quali - ad esempio - l'art. 26 L. 47/85 per le opere interne, ha trovato una sua istituzionalizzazione con l'articolo 19 della legge 241/90, dedicata - appunto - alla semplificazione amministrativa. Ma già tale norma, è appena il caso di sottolinearlo, escludeva dal proprio ambito applicativo le concessioni edilizie.

Tuttavia, in materia edilizia la d.i.a. ha ricevuto uno speciale regime con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") che - da un lato - ha dettato una nuova procedura per il rilascio della concessione edilizia e - dall'altro - ha introdotto una compiuta ed articolata disciplina dell'istituto della denuncia di nuova attività, riservata agli interventi edilizi di minore consistenza.

Ed ancora una volta il legislatore statale - unico legittimato a derogare al principio sancito nell'art. 1 della legge 10/77 in base al quale "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta a concessione da parte del sindaco" - procedendo ad una elencazione dettagliata degli interventi sottoposti a d.i.a., non ha ritenuto di dovervi inserire quelli di ristrutturazione edilizia, implicitamente confermando come essi, per la loro caratteristica e tipologia, richiedessero il rilascio di apposito provvedimento concessorio. Così rimanendo nella scia della scelta legislativa operata con l'articolo 7 del d.l. 23 gennaio 1982, convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94, che - a sua volta - non aveva esteso il regime autorizzatorio agli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti rispettivamente dalle lett. d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, prevendolo - invece - per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Con l'ovvia conseguenza dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 20 della legge 47/85 nel caso di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa.

Di opposto parere, invece, sembra il legislatore regionale del '99 che, come già detto, con gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 52 ha sottratto al regime concessorio gli interventi di ristrutturazione edilizia - ponendoli tra quelli soggetti a d.i.a. - e, di conseguenza, li ha sottratti alle sanzioni penali previste dalla legge 47/85 come sopra richiamate.

E così facendo, la Regione Toscana ha operato una sostanziale "decriminalizzazione" delle condotte attuative di interventi edilizi di ristrutturazione, ignorando l'inequivocabile principio sancito nella legge statale 10/77.

Tuttavia, norme come quelle in esame, che escludano dall'ambito di applicazione della normativa penale statale una fattispecie da essa prevista, entrano in insanabile contrasto - innanzitutto - con gli articoli 25 e 117 della Costituzione, perché invadono la potestà riservata allo Stato in materia penale.

Come è noto, infatti, la fonte del poter punitivo risiede solo nella legislazione statale.

Quindi, le Regioni - pur essendo dotate di autonomia legislativa (concorrente o integrativa) - non hanno il potere di rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia regolamentata dallo Stato o, addirittura, considerare penalmente lecita un'attività che, invece, è sanzionata nell'ordinamento nazionale.

Così come, ad avviso del giudice remittente, le norme in questione violano anche l'art. 3 della Carta Costituzionale, sotto il profilo della iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento, prevedendo per il medesimo fatto trattamenti sanzionatori diversi - amministrativi o penali - a seconda che gli interventi edilizi di ristrutturazione siano realizzati in una determinata regione dello Stato (la Toscana) piuttosto che in altre diciannove!

Le argomentazioni che precedono, infine, escludono ogni dubbio in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4 della regione toscana 14 ottobre 1999 n. 52 in relazione agli articoli 3, 25 e 117 della Costituzione nella parte in cui prevedono che le opere e gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati alla mera denuncia di inizio attività.

In particolare, per ciò che attiene alla rilevanza della questione, vale solo la pena aggiungere che l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione delle norme delle quali si denuncia la illegittimità costituzionale imporrebbe la revoca dell'ordine di demolizione inserito in sentenza per le opere abusivamente realizzate.

P.Q.M.

visti gli artt.134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli articoli 3, 25 e 117 della Costituzione - la questione degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale toscana del 14 ottobre 1999 n. 52;

dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

sospende il presente procedimento;

ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti in causa e notificata al Presidente della Regione Toscana ed al Presidente del Consiglio Regionale della medesima Regione.

Viareggio 24 novembre 2000

il giudice
Dr. Gerardo Boragine

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