SENTENZE PENALI TOSCANE
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a cura di Gianna Mercatali

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11) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 30 maggio 2000 Giudice Monocratico, dott. P. LAMBERTI
Stranieri
- Immigrazione - Reati - Omessa esibizione dei documenti di identità - Mancanza dei documenti - Insussistenza del reato (art. 6, 3 comma, Legge 6 marzo 1998 n. 40) - La condotta punita dall'art. 6 Legge n. 40/98 deve ritenersi solo quella di chi non esibisce i documenti indicati dalla norma, di cui però in possesso. La finalità dell'incriminazione è quella di consentire un immediato controllo dell'identità dello straniero e della regolarità della sua presenza nel territorio nazionale, onde consentire un'eventuale espulsione, non già quella di sanzionare indirettamente l'ingresso o il soggiorno clandestini.

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TRIBUNALE DI FIRENZE

seconda sezione penale - ufficio del giudice monocratico

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il giudice monocratico del tribunale di Firenze, dott. Pietro Lamberti, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei confronti di:

1) XX, nato a Pristina (Repubblica federativa di Yugoslavia) maggiorenne;

2) XY, nato a Tirana (Albania) maggiorenne;

3) XZ, nato a Pristina (Repubblica federativa di Yugoslavia), maggiorenne;

tutti liberi, contumaci, difesi d'ufficio dall'avv. Luisa Maria Adamo del foro di Firenze

Imputati

tutti:
del reato di cui all'art. 6 co. 3 L. 6.3.1998 n. 40 perché omettevano di esibire senza giustificato motivo un passaporto o altro documento di identificazione alla richiesta della polizia giudiziaria operante.

Reati accertati in Sesto Fiorentino.

Conclusioni delle parti

Pubblico ministero: condanna ad un mese e venti giorni di arresto.

Difesa: assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Fatto e svolgimento del processo

Tre giovanissimi di nazionalità straniera, poi identificati per gli imputati, venivano fermati dai carabinieri di Sesto Fiorentino. I militari chiedevano loro di esibire i documenti di identità, ma essi non ottemperavano, e quindi venivano denunciati per il reato di cui in imputazione. Tratti a giudizio per l'udienza del __, gli imputati non comparivano, e venivano perciò dichiarati contumaci. Conclusa la fase preliminare e fatte le richieste di prova, il processo veniva rinviato, per l'istruttoria, all'udienza odierna, alla quale, sentito il teste , le parti concludevano come prima trascritto.

Motivi della decisione

La norma penale contestata punisce non l'inesistenza dei documenti in essa indicati, bensì la loro mancata esibizione all'autorità di polizia. Il verbo utilizzato presuppone evidentemente l'esistenza dei documenti, cioè che lo straniero richiesto di esibirli ne sia provvisto, indipendentemente dalla loro autenticità (1). Infatti, non si può esibire ciò che non esiste, né le norme possono imporre comportamenti inesigibili per l'inesistenza dell'oggetto della condotta. Se il legislatore avesse voluto sanzionare il fatto dello straniero che entra o soggiorna in Italia senza documenti, avrebbe usato espressioni diverse da non esibisce, come non possiede, non è titolare, non è provvisto e simili.

Oltre al dato letterale, confermano l'interpretazione sostenuta anche argomenti sistematici e storici. Sotto il primo profilo, risulta evidente, dal sistema della legge di cui si tratta e di quelle precedenti, che il mero ingresso clandestino nel territorio dello stato non costituisce reato, ma comporta unicamente l'espulsione dello straniero. Ora, l'interpretazione che equipara l'inesistenza del documento alla mancata esibizione, si tradurrebbe, sostanzialmente, nel rendere penalmente illecito l'ingresso ed il soggiorno clandestini, senza tuttavia un'esplicita dichiarazione in tal senso e contro l'intero sistema delle norme in materia. Ancora - sotto il secondo profilo, quello storico - si osservi che l'art. 147 tullps, che la norma in esame sostituisce, stabiliva chiaramente che l'autorità di pubblica sicurezza poteva chiede in qualunque momento allo straniero l'esibizione dei "documenti di identificazione di cui è provvisto", e che il comportamento di non esibizione era sanzionato penalmente tramite l'art. 17 dello stesso testo unico. Pertanto, anche sul piano storico, sarebbe ben strano che un fatto, cioè la non esibizione dovuta all'inesistenza del documento di identità, che non costitutiva reato in un regime autoritario, quale quello vigente all'epoca dell'emanazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia reato oggi, in un regime democratico, peraltro all'interno di un quadro normativo volto a migliorare la condizione dello straniero, in accordo con le convenzioni internazionali, e che comunque, anche nei suoi lavori preparatori, dichiara espressamente di non voler sanzionare penalmente il semplice ingresso clandestino degli stranieri extracomunitari.

Per le ragioni indicate, non convince l'interpretazione della corte di cassazione, secondo la quale "il reato previsto dall'art. 6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione e la condizione dello straniero, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per il quale viene punito lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve ritenersi configurabile non soltanto nei confronti degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale, ma anche nei confronti degli stranieri clandestini" (2). Infatti, le ragioni addotte a sostegno dell'interpretazione (3) non superano l'obiezione del raffronto con l'art. 147 tullps, e fanno riferimento ad altre norme abrogate del testo unico che non avevano comunque il senso di incriminare la condotta di non munirsi di documento, appunto perché dovevano essere coordinate con l'art. 147. Soprattutto, esse sembrano contraddire l'intenzione oggettiva del legislatore, che se avesse voluto stabilire espressamente un obbligo di richiedere lo speciale documento previsto per gli stranieri dal nono comma dello stesso art. 6, lo avrebbe fatto direttamente - dicendo ad esempio: "lo straniero ha l'obbligo di munirsi di un documento" ecc., e quindi "la violazione di tale obbligo è punita con la pena di ...", o qualcosa di analogo -, non in maniera così indiretta quale quella che risulta dall'interpretazione della sentenza citata. La quale si risolve in un'interpretazione estensiva di norma incriminatrice, che legge come se dicesse minus quam voluit, opzione ermeneutica costituzionalmente discussa e discutibile delle norme penali (4). Ancora, si consideri che l'art. 6 nono comma non prevede in alcun modo un obbligo di richiedere il documento in esso disciplinato, ma si limita ad introdurre tale nuova e speciale forma di documento, per cui l'interpretazione estensiva appare frutto di una catena sillogistica particolarmente estesa, in cui uno degli anelli, la valutazione in termini di obbligo della facoltà di richiedere il documento in parola, appare non aderente alla lettera della norma.

La sentenza indicata, peraltro, è stata smentita da una di qualche giorno successiva (5), che ha affermato: "L'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998 n. 40, che prevede il fatto del cittadino extracomunitario il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, non si applica allo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sia in possesso di alcun documento".

Dunque, la condotta punita deve ritenersi solo quella di chi non esibisce - anche per mera colpa, giacché si tratta di contravvenzione - i documenti indicati dalla norma, di cui sia però in possesso. La finalità dell'incriminazione è quella di consentire un immediato controllo dell'identità dello straniero e della regolarità della sua presenza nel territorio nazionale, onde consentire un'eventuale espulsione, non già quella di sanzionare indirettamente l'ingresso o il soggiorno clandestini.

Ciò premesso, va detto che risulta del tutto evidente dagli atti, ed in particolare dalle circostanze che furono fotosegnalati e che la loro stessa età venne determinata mediante accertamento radiologico, che gli imputati erano sprovvisti in maniera permanente di documenti di identità. La fattispecie concreta rientra perciò in quella astratta che si è ritenuta esclusa dall'ambito della norma penale contestata e dunque gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il giudice, visto l'art. 530 c.p.p., assolve XX, XY ed XZ dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Firenze, 30.5.2000

il giudice

dott. Pietro Lamberti

1) Incidentalmente si osserva che la mancata esibizione di documenti esistenti, ma di cui si accertasse la falsità, costituisce il reato contestato, perdipiù aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 2 c.p., in quanto certamente, in tal caso, la mancata esibizione è finalizzata ad impedire l'accertamento della falsificazione e/o della ricettazione del documento falso.
2) Così sez. I, sent. 13562 del 29 novembre 1999 (udienza 4 novembre 1999), pres. Teresi, rel. Fabbri G, p.g. in proc. Lecheheb.
3) Che la massima così sintetizza: "A sostegno dell'affermazione, la S.C. ha fatto riferimento, per un verso, al testuale tenore della norma incriminatrice la quale, sanzionando non il "rifiuto" ma la "mancata esibizione" di uno dei documenti in essa esemplificativamente indicati, presuppone che di un tale documento lo straniero abbia l'obbligo di munirsi, salvo che sia nell'impossibilità di farlo "per giustificati motivi", da intendersi come non collegabili ad un proprio comportamento volontario; per altro verso, alla desumibilità di detto obbligo anche da un'interpretazione sistematica di tutta la normativa vigente in materia di soggiorno di extra-comunitari, con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 286 del 1998, il primo dei quali - riproducendo il comma secondo dell'abrogato art. 144 del T.U. delle leggi di P.S. - prevede la possibilità che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaletici quando vi siano dubbi sulla sua identita' personale; il secondo prevede il rilascio allo straniero, su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di un "documento di identificazione" espressamente indicato come "non valido per l'espatrio")"
4) Sul punto v., ad es., corte cost., sent. n. 34 del 6-13 febbraio 1995. Nella giurisprudenza di legittimità v. fra le più recenti, cass., sez. un., 15 dicembre 1999/9 marzo 2000, pres. Viola, rel. Gemelli e Colarusso, p.m. Toscani, imp. Gabrielli, che ha ribadito che in materia penale "la riserva di legge da parte dello Stato(...) è tendenzialmente assoluta a tutela della funzione garantista, tesa, nei moderni ordinamenti democratici, a stabilire con rigorosa predeterminazione non suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, le condotte penalmente sanzionate"
5) Cass. sez. I, sent. 14008 del 6 dicembre 1999 (udienza 11 novembre 1999), pres. Sacchetti, rel. Vancheri, p.g. in proc. Karim pm. (conf.) Monetti.

 

 

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