SENTENZE PENALI TOSCANE
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a cura di Gianna Mercatali

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18) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, Giudice monocratico, Dott. G. Magnelli - sentenza depositata il 30 marzo 2001.
Truffa - Amministratore di condominio - Obbligo di rendiconto - Modalità di redazione del rendiconto - Artifici e raggiri.
Appropriazione indebita - Amministratore di condominio - Gestione delle somme versate dai condòmini - Possesso
.
Aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. - Configurabilità.
Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile all'assemblea l'andamento della gestione. Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva speso può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perchè l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramutata in realtà immodificabile.
L'amministratore è il mandatario, gestore dei fondi a lui consegnati dai condòmini per destinarli obbligatoriamente e secondo diligenza al pagamento delle spese sostenute per i servizi comuni. Ne discende che quel denaro di cui ha il possesso per una finalizzazione unica non è di sua proprietà e quindi non può destinarlo ad altri scopi con danno degli amministrati.
La violazione del dovere giuridico realizza altresì l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. conseguente all'abuso del rapporto giuridico professionale ed al tradimento della fiducia riposta nell'amministratore dai condomini.

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TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE
UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze dott. Gaetano Magnelli all'udienza del XXXXXXX

ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nel proc. pen. n. XXXXXX R.G. - n. XXXXXXXX R.G.N.R.

nei confronti di :

X Y, nato a ......... ,

residente a .......... ,

elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. ............... del Foro di Firenze

LIBERO PRESENTE

I M P U T A T O

Proc. n.12031/95 RGNR :

Capo A) per il delitto di cui agli artt. 640, 61 n.11 C.P., perché, abusando della relazione di amministratore del condominio di via Marenzio 8/24/34, via G. da Cascia 5/15/27/31 e via Tacchinardi 4/12 - Firenze - chiamato ex Novoli, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione all'assemblea condominiale del 2.11.1993 del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio del 1.5.92 - 30.4.93, indicante spese per complessive per forniture di gas di £.118.572.000, di cui in realtà £.3.874.631 erano dovute per interessi passivi, ripartendo inoltre le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino che fosse moroso o meno, pur avendo liquidità di cassa almeno pari a £.106.052.265 nell'esercizio 92/93 ed almeno pari a £.1.837.622 nell'esercizio 91/92, inducendo in errore gli amministrati, si procurava ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di ingenti somme di denaro tenute nella propria disponibilità, con danno pari ad almeno £.863.489 (quota corrispondente agli interessi passivi che non sarebbero maturati ove fosse stato effettuato adempimento parziale).

In Firenze nella data dell'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo 2.11.1993; esercizio 92/93.

Capo B) per il delitto di cui agli artt. 640, 61 n.11 C.P., perché, abusando della relazione di amministratore del condominio predetto, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione all'assemblea condominiale del 18.10.1994 del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio del 1.5.93 - 30.4.94, indicante spese per complessive per forniture di gas di £.133.394.600, di cui in realtà £.2.860.748 erano dovute per interessi passivi, ripartendo inoltre le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino che fosse moroso o meno, pur avendo liquidità di cassa almeno pari a £.92.367.591 nell'esercizio 93/94 ed almeno pari a £.106.052.265 nell'esercizio 92/93, inducendo in errore gli amministrati, si procurava ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di ingenti somme di denaro tenute nella propria disponibilità, con danno pari ad almeno £.2.582.760 (quota corrispondente agli interessi passivi che non sarebbero maturati ove fosse stato effettuato adempimento parziale).

In Firenze nella data dell'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo 18.10.1994; esercizio 93/94.

Proc. n.14853/96 RGNR :

Capo C) per il delitto di cui agli artt. 646, 61 n.7 e 11 C.P., perché, nella sua funzione di amministratore di svariati condominii (risultati di numero non inferiore a 60) e pertanto abusando di relazioni d'ufficio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurare a sé un ingiusto profitto, si appropriava la somma totale di £.1.690.019.234 di cui era entrato in possesso in virtù dei pagamenti delle quote condominiali, cagionando alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Firenze fino a fine anno 1996.

Capo D) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.11 C.P., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando della relazione di amministratore condominiale del condominio di Viale Europa cod.17, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione all'assemblea condominiale del 23.9.1993 del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio del 92/93 (e precisamente 1.5.92 - 30.4.93), indicante spese complessive per forniture di gas di £.60.536.100, di cui in realtà £.5.358.715 erano dovute per interessi passivi (di cui £.3.550.098 relativi a ritardati pagamenti di bollette dell'esercizio precedente e £.1.808.617 relativi all'esercizio corrente), ripartendo inoltre le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino, moroso o meno, pur avendo liquidità di cassa almeno pari a £.43.315.986 nell'esercizio 92/93, inducendo in errore gli amministrati, si procurava ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di ingenti somme di denaro abusivamente trattenute nella propria disponibilità, con danno pari ad almeno £.3.468.040.

In Firenze nella data dell'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo 23.9.1993.

Capo E) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.11 C.P., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando della relazione di amministratore condominiale del condominio di Viale Europa cod.17, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione all'assemblea condominiale del 13.10.1994 del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio del 1.5.93 - 30.4.94, indicante spese complessive per forniture di gas di £.65.366.700, di cui in realtà £.1.690.200 erano dovute per interessi passivi relativi a ritardati pagamenti di bollette dell'esercizio precedente, ripartendo inoltre le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino, moroso o meno, pur avendo liquidità di cassa almeno pari a £.43.315.986 nell'esercizio 92/93, inducendo in errore gli amministrati, si procurava ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di ingenti somme di denaro abusivamente trattenute nella propria disponibilità, con danno pari complessivamente a £.1.690.200.

In Firenze nella data dell'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo 13.10.1994.

Capo F) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.11 C.P., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando della relazione di amministratore condominiale del condominio di Caduti di Cefalonia cod.110, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione all'assemblea condominiale del 12.1.1995 del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 93/94 e precisamente 1.9.93 - 31.8.94, indicante spese complessive per forniture di gas di £.49.646.300, di cui in realtà £.4.430.836 erano dovute per interessi passivi (di cui £.2.403.787 relativi a ritardati pagamenti di bollette 92/93 e £.2.027.049 dell'esercizio in corso), ripartendo inoltre le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino, moroso o meno, inducendo in errore gli amministrati, si procurava ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di ingenti somme di denaro abusivamente trattenute nella propria disponibilità, con danno pari ad almeno £.608.073 essendo applicabili ai condòmini morosi nell'esercizio 92/93 la somma di £.1.795.714.

In Firenze nella data dell'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo 12.1.1995.

Capo G) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.11 C.P., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando della relazione di amministratore condominiale del condominio di Zucchi via Ragazzi del '99, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione all'assemblea condominiale del 7.9.1995 del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio del 1.6.94 - 31.5.95, indicante spese complessive per forniture di gas di £.34.368.300, di cui in realtà £.5.672.140 erano dovute per interessi passivi relativi a ritardati pagamenti di bollette dell'esercizio precedente, ripartendo inoltre le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino, moroso o meno, inducendo in errore gli amministrati a cui addebitava capitale ed interessi, si procurava ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di ingenti somme di denaro abusivamente trattenute nella propria disponibilità, con danno pari ad almeno £.5.672.140 essendo applicabili ai condòmini morosi nell'esercizio 93/94 la somma di £.1.391.171 già coperti da £.1.512.117 incluse nelle forniture Fiorentina Gas dell'esercizio 93/94.

In Firenze nella data dell'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo 7.9.1995.

Capo H) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.11 C.P., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando della relazione di amministratore condominiale del condominio Galileo 2000 via Andrea Cisalpino, con artifici e raggiri, consistiti nella presentazione all'assemblea condominiale del 14.11.1995 del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio del 1.7.94 - 30.6.95, indicante spese complessive per forniture di gas di £.118.888.000, di cui in realtà £.12.792.349 erano dovute per interessi passivi (di cui £.10.657.612 relativi a ritardati pagamenti di bollette 93/94 e £.2.134.737 dell'esercizio in corso), ripartendo inoltre le somme finali secondo i millesimi corrispondenti ad ogni condòmino, moroso o meno, pur avendo liquidità di cassa pari almeno a £.78.721.970 nell'esercizio 94/95, inducendo in errore gli amministrati a cui addebitava capitale e interessi, si procurava ingiusto profitto corrispondente alle utilità derivategli dalla gestione di ingenti somme di denaro abusivamente trattenute nella propria disponibilità, con danno pari ad almeno £.6.141.446, essendo applicabili ai condòmini morosi nell'esercizio 93/94 interessi per £.5.552.668 ed avendo peraltro già incassato nell'esercizio 93/94 interessi per £.1.036.502.

In Firenze nella data dell'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo 14.11.1995.

Con la partecipazione :

del P.M. in persona del dott. ....... , Sost. presso la Procura di Firenze; dei difensori dell'imputato avv.ti ........... e .......... in sostituzione dell'avv. ......... del Foro di Firenze.

Conclusioni delle parti :

Il P.M. ha chiesto la condanna dell'imputato per tutti i delitti ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuto più grave il capo C), comminare la pena di anni tre di reclusione e lire quindicimilioni di multa così aumentata ex art.133bis, con l'interdizione dalla professione per un tempo uguale alla pena principale; nell'ipotesi che venga concessa la sospensione condizionale della pena, sia la stessa subordinata alla restituzione del denaro provento dell'appropriazione e previa apertura e intestazione, a cura del colpevole, di singoli conti correnti in capo ai condomini.

L'avv. ..... ha chiesto l'assoluzione dell'imputato da tutte le imputazioni; l'avv. ........ in tesi ha chiesto l'assoluzione di X perché i fatti non sussistono e, in ipotesi, per mancanza di dolo.

MOTIVAZIONE

PREMESSA

Nell'agosto 1995 l'avvocato in pensione Francesco Santoro, abitante nel condominio denominato "Ex Novoli" in Firenze via Cascia - Tacchinardi - Marenzio, denunciò al Commissariato P.S. di Rifredi il suo amministratore condominiale dott. Y X, lamentando che lo stesso avesse male gestito i fondi, taciuto agli amministrati la reale situazione finanziaria, e danneggiato i condòmini.

Il denunciante era venuto a conoscenza che la Fiorentinagas, fornitore del gas per il riscaldamento del palazzo, per anni era stata pagata con notevolissimo ritardo, per cui il costo della fornitura era stato maggiorato di interessi moratori, però mai evidenziati nei rendiconti presentati da X in assemblea ai condòmini, che, ignari, avevano approvato i consuntivi e versato tutto quanto richiesto dall'amministratore per integrare i fondi, nonostante essi avessero regolarmente versato anno per anno le loro quote per far fronte alle spese.

La Procura Circondariale constatò la verosimiglianza dell'accusa : presso la Fiorentinagas effettivamente risultava che l'amministratore X aveva costantemente pagato in ritardo le bollette del gas del condominio ex Novoli degli esercizi 92/93 e 93/94, effettivamente gravate dal peso degli interessi di mora (proc. RGNR 12031/85).

Pertanto, la PG delegata alle indagini acquisì presso la Fiorentinagas il tabulato completo delle bollette relative a tutti i condominii alimentati a gas ed amministrati da X, ed il 6 novembre '95 perquisì lo Studio di via Lamarmora n.14, dove X aveva organizzato la sua attività professionale di amministratore condominiale di più di sessanta stabili.

In quell'occasione furono estratti dal computer i dati relativi alle operazioni di gestione pregresse e correnti, nonché tutta la documentazione cartacea pertinente l'attività, -- faldoni dell'archivio, attestazioni dei versamenti fatti dagli amministrati, quietanze e fatture delle ditte, libri contabili e brogliacci, rendiconti e verbali di approvazione, estratti conto postali e bancari, carnet di assegni e alcuni manoscritti dell'indagato custoditi nella cassaforte -- .

L'esame del materiale non solo confermò la situazione denunciata da Santoro, ma fece emergere che essa era identica a quella degli altri condominii alimentati a gas : Viale Europa esercizi 92/93 e 93/94; Caduti di Cefalonia esercizio 93/94; via Zucchi esercizio 94/95; Galileo 2000 esercizio 94/95 (proc. RGNR 14853/96).

In particolare, appariva dai dati immessi nel computer che alla data del 6.11.95 il saldo delle operazioni registrate, cioè la situazione di cassa, era attivo e addirittura residuava denaro non speso; nel contempo esistevano ingenti debiti verso i fornitori maturati da molto tempo e per di più tutti i conti correnti condominiali erano gravemente passivi.

La dott.ssa Cristina Pantera, consulente del PM, analizzando i dati ricavati dalla memoria del computer e dalla documentazione di incasso, di spesa e dalle fatture ancora non pagate, oggetto di sequestro, concluse :

- che i consuntivi approvati, redatti secondo il criterio della competenza, non avevano rappresentato il reale andamento della gestione, perché il saldo finale, nella maggior parte dei casi passivo, non corrispondeva alle spese effettivamente sostenute;

- che il costo del gas era stato indicato nei consuntivi inglobando gli interessi di mora senza scorporarli dal costo netto della fornitura;

- che il ritardato pagamento delle bollette, origine della mora, non era derivato da insufficienza dei fondi versati dagli amministrati, perché il denaro a disposizione sarebbe stato sufficiente a X per pagare le bollette ed evitare ai condòmini l'aggravio della mora.

Appurato che l'amministratore avrebbe potuto onorare i debiti col denaro percepito dai condòmini, e constatato che i conti correnti su cui avrebbe dovuto trovarsi giacente perché non speso erano tutti in passivo, secondo logica si doveva pensare che X aveva distratto i fondi condominiali per altri impieghi, appropriandosene.

Condivise tali considerazioni, il P.M., andati deserti i quattro inviti a comparire notificati a X, con le imputazioni contestate in rubrica ha impostato l'accusa secondo le seguenti direttrici :

1) Y X, quale amministratore dei condomini, e perciò mandatario degli amministrati, avrebbe dovuto gestire il denaro ricevuto secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Conseguentemente, egli avrebbe dovuto impiegare il denaro ricevuto dagli amministrati per il tempestivo pagamento delle bollette del gas, così da evitare loro l'aggravio della mora conteggiato dalla Fiorentinagas, l'unico fornitore, tra tutti gli altri, che applicava penalità.

Egli, inoltre, per adempiere correttamente all'obbligo di rendiconto e dimostrare l'effettività della gestione, nei consuntivi avrebbe dovuto scorporare dal costo della fornitura del gas ed evidenziare la porzione costituita dagli interessi moratori.

2) Nella redazione dei rendiconti egli avrebbe dovuto indicare le spese realmente sostenute nel corso dell'esercizio seguendo il criterio di imputazione per cassa, anziché quello per competenza : il primo dimostra quali sono stati gli incassi percepiti e le spese effettivamente sostenute entro la data di chiusura dell'esercizio e, quindi, illustra il reale impiego del denaro ricevuto dagli amministrati. Il secondo, invece, imputando tra i costi dell'anno anche le bollette pagate durante l'esercizio successivo e le fatture non pagate, fa apparire come spese sostenute nell'anno di gestione somme che, invece, tutt'al più sono state sborsate durante l'anno di gestione seguente. L'adozione di tale criterio, dunque, altera il saldo finale d'esercizio perché si caricano su di esso anche spese in concreto non sostenute durante quel periodo.

3) X, poi, avrebbe dovuto far ricadere sui soli condòmini morosi nel versamento delle quote, gli interessi pagati alla Fiorentinagas quando la conseguente mancanza di liquidità aveva causato il ritardato pagamento delle bollette, anziché far gravare quel costo aggiuntivo su tutti i condòmini indiscriminatamente.

4) Ancora : egli avrebbe dovuto depositare il denaro versato dagli amministrati su conti correnti bancari intestati ai singoli condominii, anziché intestarli tutti a se stesso, per evitare che il denaro, versato per un condominio, potesse essere usato per pagare i debiti di un altro stabile, e, nel contempo, per consentire ai condòmini di verificare i flussi in entrata e in uscita dei loro denari.

5) Questa commistione di depositi bancari, evidentemente voluta, gli aveva permesso di impiegare il denaro condominiale per scopi personali, giacché, fatta la differenza tra quanto aveva ricevuto dai sessanta stabili amministrati e quanto aveva speso per loro, avrebbero dovuto esistere sui conti quasi duemiliardi di lire, che invece non c'erano e di cui, in definitiva, s'era appropriato.

*****

La premessa sintetica serve a focalizzare i temi del processo, da esaminare partitamente secondo la seguente trattazione :

1) Stabilire quale sia il contenuto dell'obbligo di rendiconto cui è tenuto l'amministratore condominiale verso gli amministrati.

2) Chiarito quale è stato il criterio adottato dall'imputato nel redigere il consuntivo, compararlo con quello che meglio corrisponde alla volontà della legge.

3) Illustrare le conseguenze della condotta posta in essere dall'imputato : le ipotesi di truffa e di appropriazione indebita ritenute dall'organo di accusa.

*****

§.1 L'OBBLIGO DI RENDICONTO GRAVANTE SULL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.

L'art. 1130 dl codice civile impone all'amministratore condominiale "di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ... e per l'esercizio dei servizi comuni. ... Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione".

Le modalità di assolvimento dell'obbligo finale non sono state specificate dal legislatore, ma è possibile trovare la soluzione in via interpretativa.

In primo luogo, si deve tener conto che l'obbligo di rendiconto è espressamente stabilito in numerosi altri casi e, fra i principali : quello a carico del tutore (artt. 380, 385-389), quello a carico dell'erede intra vires hereditatis (artt. 496-497), quello a carico del curatore dell'eredità giacente (art. 531), quello a carico dell'esecutore testamentario (art. 709), quello a carico dei condividenti (art. 723), quello a carico del mandatario (art. 1713), quello a carico dei creditori cessionari dei beni del debitore (art. 1983), quello a carico dell'amministratore delle società di persone (art. 2261), quello a carico dell'associante (art. 2552), quello a carico del custode di beni immobili pignorati (art. 593 c.p.c.), quello a carico del custode del bene sequestrato (art. 676 c.p.c.), quello a carico del curatore fallimentare (art. 116 L.F.).

Si tratta, in tutte le ipotesi, di fattispecie in cui taluno compie attività di gestione per conto e nell'interesse anche di altri, per cui vi è una stretta correlazione tra l'attività di gestione e il diritto che ha l'altro soggetto di essere informato sull'attività svolta.

Non sempre, invece, l'obbligo di rendiconto è collegato alla responsabilità del gestore per essere venuto meno alle regole di correttezza, buona fede e diligenza, cui deve improntare l'amministrazione, anche se spesso l'ordinamento collega al modo, in cui l'attività gestoria è stata svolta, una precisa responsabilità ad es. : per il tutore l'art. 382, per l'erede l'art. 491, per il curatore ereditario l'art. 531, per l'esecutore testamentario l'art. 709, per il mandatario l'art. 1710 e 1713, per l'amministratore di società l'art. 2260.

In altre parole, l'obbligazione di rendiconto va tenuta distinta da quella che ha il gestore di bene amministrare, perché mentre la prima ha un preciso contenuto, (la completezza dell'informazione funzionale al controllo), la seconda è commisurata, a seconda delle fattispecie cui inerisce, alla misura della diligenza richiesta ed alla discrezionalità delle scelte tipiche dell'amministrare, dalla cui violazione colposa o dolosa deriva la responsabilità risarcitoria.

Si tratta, dunque, di obbligazioni distinte, com'è reso evidente dai casi in cui il diritto al rendiconto, sempre che non derivi da rapporti soggetti a speciale garanzia pubblicistica (), può essere oggetto di dispensa (es. 1713 2° co., e per i soli eredi art. 709 ult. co.), ovvero di azione autonoma non connessa con quella di responsabilità per la gestione (art. 263 e ss. c.p.c.) quando l'interessato chieda soltanto l'adempimento dell'obbligo di essere informato, ovvero l'amministratore intenda liberarsi dall'obbligo se l'interessato non esprima l'approvazione del conto.

La distinzione dei piani, obbligo di informare / obbligo di bene amministrare, non altera l'affermazione, generalmente accolta, che l'obbligo di rendiconto ha natura ausiliaria e strumentale rispetto al risultato della corretta gestione spettante a colui nel cui interesse l'amministrazione è stata svolta : attraverso l'informazione che gli è dovuta, l'interessato è messo in condizione di far valere le sue ragioni nei confronti dell'amministratore, e, soltanto se adeguatamente e compiutamente informato, egli è in condizione di agire per tutelarsi rispetto al risultato finale.

Ne deriva, allora, che l'obbligo di rendiconto ha per contenuto la dichiarazione - esposizione, rivolta all'avente diritto, dei fatti storici che, durante il periodo in cui è stata svolta l'attività di gestione, hanno determinato una sequenza di partite in entrata e in uscita ed il risultato finale di esse, accompagnata dalla relativa documentazione ().

Dall'inquadramento che precede, discende l'individuazione del contenuto che deve assumere l'obbligazione di rendiconto, cui è soggetto l'amministratore di stabili.

Egli è un mandatario () con rappresentanza ex lege dei condòmini e, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge o con l'atto di nomina o dal regolamento, ha gli stessi doveri del mandatario : diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710) e rendiconto (art. 1713).

La funzione del rendiconto da presentare all'assemblea condominiale ha qui, a differenza del mandato, importanza centrale, tant'è che se l'amministratore omette di presentarlo per due esercizi consecutivi egli può essere revocato dalla carica (art. 1129 3° co.) anche se dall'inadempimento non siano derivati danni, ed il diritto di agire, a conferma della centralità dell'obbligazione, non può essere escluso per volontà delle parti (art. 1138 ult. co.).

La differente importanza è funzionale alla differente attività che è richiesta all'amministratore condominiale : il dovere di gestire il denaro, messo a disposizione dai condòmini per pagare i servizi e le spese ed attuare le decisioni dell'assemblea, concreta un compito continuativo, -- al minimo per un anno (art. 1129 2°co.) --, e generale, perché comprende tutti gli atti che rientrano nel novero di quelli sinteticamente elencati nell'art. 1130 nn. 1- 4 cod. civ. Da ciò la necessità che l'attività di gestione sia enunciata ed illustrata mediante il rendiconto, il quale, per l'appunto è un'esposizione dichiarativa di come i fondi ricevuti dai condòmini siano stati spesi durante l'anno.

Ciò chiarito, si rinviene nella giurisprudenza la frequente affermazione che nell'adempimento dell'obbligo di rendiconto l'amministratore non è tenuto ad osservare regole particolari, né criteri speciali di contabilità, né forme :

Cass. Sez. 2 sent. 3936 del 25.11.1975 : " L'obbligo dell'amministratore del condominio di sottoporre, alla fine di ciascun anno, il conto della sua gestione all'approvazione dell'assemblea dei condomini può essere assolto senza l'osservanza di particolari formalità, essendo a tal fine sufficiente, - quanto meno nel caso in cui il conto si riferisce ai condominii di modeste proporzioni -, che esso, anche se non redatto in rigorosa forma contabile, contenga gli elementi essenziali occorrenti per rendere intelligibili, ai singoli condomini, le modalità di impiego dei fondi anticipati dai medesimi per la gestione del condominio, con enunciazione delle spese, suddivise per categorie e ripartite tra i condomini in proporzione delle rispettive quote. L'omessa trascrizione, nel verbale dell'assemblea condominiale, del rendiconto presentato dall'amministratore non comporta l'invalidità della deliberazione che ha approvato tale atto, in quanto, nel mentre siffatta trascrizione non è richiesta dalle norme sul condominio di edifici, non sono applicabili a quest'ultimo le diverse disposizioni che regolano la redazione e l'approvazione dei bilanci delle società ".

Cass. Sez. 2 sent. 2625 del 29.4.1981 : " In tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che la predetta contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo a tal fine sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini medesimi le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, né richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri di quell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore ".

Cass. Sez. 2 sent. 5150 del 7.10.1982 : " In tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che la predetta contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo a tal fine sufficiente che essa sia idonea rendere intelligibile ai condomini medesimi le voci di entrata e di spese, con le quote di ripartizione; né richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri di quell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestano fede ai dati forniti dalla amministratore ".

Cass. Sez. 2 sent. 896 del 6.2.1984 : " In tema di condominio negli edifici, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che detta contabilità sia stata redatta dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest'ultimo requisito - come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) - costituisce il presupposto indispensabile per la sussistenza dell'onere del destinatario del conto d'indicare specificamente le partite che intende contestare ".

Cass. Sez. 2 sent. 3231 del 25.5.1984 : " In tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore. Sono, pertanto, valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell'esercizio precedente, eventualmente aumentato di una certa percentuale, in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese dell'anno precedente, sia la somma complessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall'applicazione delle tabelle millesimali ".

Cass. Sez. 2 sent. 3747 del 20.4.1994 : " L'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio non presuppone che la contabilità sia redatta dall'amministratore con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma è sufficiente che la contabilità sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione ".

Cass. Sez. 2 sent. 13100 del 30.12.1997 : " Nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell'osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, con la conseguenza che va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti ".

Cass. Sez. 2 sent. 11526 del 13.10.1999 : " Nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell'osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, con la conseguenza che va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presiedono alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti ".

Cass. Sez. 2 sent. 9099 del 7.7.2000 : " La contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione ".

Dalle massime riportate si ricava la seguente regola giuridica : il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli condòmini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intelligibile all'assemblea l'andamento della gestione.

A tale conoscenza è funzionalmente collegato il giudizio sulla congruità dell'amministrazione, che, in caso negativo, può sfociare nella revoca del mandato per gravi irregolarità ex art. 1129 cod. civ.

Risaltano evidenti, dunque, l'indefettibilità e l'importanza dell'obbligo di rendiconto e la centralità della verifica assembleare per l'esercizio dei diritti spettanti ai condomini, essendo questa l'unica sede in cui ciascuno dei condòmini prende conoscenza dell'andamento passato della gestione, dell'impostazione di quella a venire, del riparto degli oneri (art. 1135), e, se informato in modo chiaro e completo, è in grado di esprimere una volontà consapevole.

Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria ex art. 1137, se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e l'ingiusto profitto per l'agente.

§.2. L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE ED IL CRITERIO DI REDAZIONE DEL RENDICONTO ADOTTATI DALL'IMPUTATO.

Il tema è importante per la verifica processuale della tesi accusatoria, basata sugli elementi probatori raccolti, i quali, nonostante la mole degli atti, beneficiano del leale riconoscimento, proveniente dalla difesa X, che i dati contabili estratti dal computer e dai documenti esaminati dalla consulente del PM e dalla medesima riportati analiticamente negli elaborati, non sono contestati né contestabili.

Quanto all'imputato, sottrattosi all'esame diretto, nel corso del dibattimento si è limitato a spontanei interventi nel corso dei quali non ha portato alcun elemento probatorio idoneo a contestare i dati contabili utilizzati dall'accusa.

L'esplicita accettazione della esattezza degli addendi affranca, conseguentemente, il giudice dal dovere di dar conto della corrispondenza di ogni singolo elemento di calcolo con la sua fonte informatica o documentale, anche perché durante le udienze, tale verifica è stata concretamente fatta nel contraddittorio tra le parti.

Nondimeno, il consenso sui dati contabili da parte della difesa è assunto in questa sede non in modo acritico, bensì perché effettivamente corrispondente a quanto reperito presso lo Studio dell'indagato.

Il copioso materiale cartaceo e informatico sequestrato presso lo Studio di via Lamarmora, --- i faldoni, (in cui erano raccolti tutti i documenti relativi alla gestione dei singoli condominii, cioè ordinativi di forniture di beni o servizi alle ditte, fatture, mandati di pagamento, quietanze dei versamenti dei condòmini, estratti conto ecc.); i brogliacci, (sui quali a fine esercizio venivano riportate le operazioni di incasso e di spesa); le matrici degli assegni bancari usati per i pagamenti; le operazioni immesse nella memoria del computer, usato dal '90 per cristallizzare tutte le operazioni, --- costituisce, per attestazione unanime dei dipendenti dello Studio, l'unico materiale col quale ricostruire la contabilità, non essendo mai esistita altrove o in altra forma una contabilità parallela e nascosta dell'amministrazione condominiale.

Tanto premesso, l'organo dell'accusa, al fine di controllare l'esattezza dei rendiconti, in un primo momento ha raccolto i dati delle operazioni di incasso, di spesa, e la registrazione delle fatture ricevute dalle ditte, tutti memorizzati nel computer; li ha poi incrociati con i dati documentali, ed ha constatato la completezza e corrispondenza tra quanto registrato e quanto archiviato; in un secondo momento, ha ricostruito il flusso delle operazioni di gestione per la necessaria verifica di quanto riportato nei rendiconti approvati.

In dibattimento si è avuta positiva dimostrazione della corrispondenza tra i dati informatici e quelli cartacei, e da questo risultato è stato raggiunto l'altro : ogni dato considerato ed analizzato dalla dott.ssa Pantera nelle sue consulenze corrisponde esattamente alle operazioni di gestione registrate.

Se, dunque, non residua dubbio alcuno circa la completezza e l'esattezza degli addendi considerati dalla consulente del PM, merita ugualmente rappresentare in che modo fosse organizzata e funzionasse l'attività di raccolta e registrazione dei dati contabili, perché da tale illustrazione si può apprezzare quanto fosse meticolosa la macchina organizzativa allestita da X e quanto elevato sia, per conseguenza, l'affidamento probatorio che al suo prodotto si deve riconoscere.

A ) LA REGISTRAZIONE DEI DATI CONTABILI PRESSO LO STUDIO X.

Premesso che per ogni condominio il periodo annuale di gestione aveva una decorrenza diversa rispetto a quello degli altri, è agevole comprendere quanto fosse spasmodica ed impegnativa l'attività di gestione e contabilizzazione gravante sul personale dello Studio di via Lamarmora, dato il numero elevato (una sessantina) e la complessità degli immobili, (molti dei quali veri e propri super-condominii), il che spiega la necessità di uno staff personale numeroso e competente, nonché l'utilizzo di un computer provvisto di un sistema informatico magari farraginoso, ma sicuramente completo e preciso.

A proposito del sistema informatico, dalle testimonianze di coloro che lo usavano quotidianamente, (Morandini Daniela, Mariani Vanessa), e degli esperti della Procura, (Tricomi, Grifoni), che ne estrassero i dati, è stato evidenziata una particolarità : durante l'anno di gestione condominiale ogni operazione contabile, che veniva immessa e memorizzata, restava in un'area del disco rigido accessibile e visibile fino alla chiusura della gestione, sì da permettere gli aggiornamenti conseguenti alla dinamicità propria dell'attività gestoria (es. in un primo momento si inserisce una fattura che deve essere pagata ed in un secondo momento si aggiorna il dato contabile a seguito del pagamento parziale o totale della stessa).

Alla chiusura dell'anno, tutti i dati immagazzinati nella memoria, una volta elaborati e trasferiti sul tabulato finale del rendiconto da sottoporre all'assemblea, automaticamente venivano traslati in un'area inaccessibile e nascosta del disco rigido, per cui gli impiegati non potevano più operare su quelli, né vederli a schermo.

In questo senso si è detto in udienza che il computer non conservava memoria storica dei dati precedentemente immessi.

In realtà, essi restavano confinati in una zona nascosta ed immodificabile della memoria del computer, dalla quale, però, con l'intervento di un tecnico della ditta di assistenza, era possibile estrarli, e che i tecnici della Procura hanno estratto e stampato per offrirli all'esame della dott.ssa Pantera.

Conviene adesso riassumere quali fossero gli addendi da registrare e considerare nel rendiconto, scindendoli nei due settori principali : le operazioni attive, ovvero gli incassi, e quelle passive, ovvero le spese ed i debiti pendenti.

Come è stato spiegato dalle dipendenti, (in partic. Vanessa Mariani), secondo il regolamento condominiale approvato, - uguale per tutti gli stabili gestiti dallo Studio --, ogni condòmino, secondo quanto stabilito nel bilancio preventivo approvato, doveva versare le quote in quattro tempi : la prima rata, (costituita dalla quota ordinaria, più la parte di conguaglio del passivo dell'ultima gestione, più l'eventuale debito delle quote non pagate nell'esercizio precedente), doveva essere versata dopo due mesi dalla ricezione del rendiconto approvato dall'assemblea. Poiché tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione intercorrevano un paio di mesi e seguiva il recapito del documento ad ogni condòmino dopo altri due mesi, in pratica il singolo condòmino doveva pagare la prima rata dopo quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Le altre tre rate ordinarie venivano a scadenza al tempo fissato nel bilancio preventivo maggiorato di 15 giorni di comporto.

Ad es. per il cond. Ex Novoli, il cui esercizio decorre dall'1.5.94 al 30.4.95, nel preventivo erano stabilite le seguenti cadenze :

- entro il 30.4.94 la 1a rata, comprensiva del conguaglio a saldo del passivo del precedente esercizio. In realtà, con lo slittamento descritto di quattro mesi, il condòmino doveva versare entro il 15.8.94;

- entro il 30.9.94 la 2a rata ordinaria, che, per lo slittamento di 15 giorni, scadeva il 15.10.94;

- entro il 30.11.94 la 3a rata ordinaria, che in realtà diventava il 15.12.94;

- entro il 31.1.95 la 4a rata ordinaria, che in realtà diventava il 15.2.95.

Il computer, tenendo conto delle date stabilite nel bilancio preventivo (colonna "SCADENZA") e di quelle consentite dal periodo di comporto (colonna "EFFETTIVA"), elaborando i versamenti effettuati in concreto da ogni condòmino -- per data di pagamento, importo, nominativo e immobile di appartenenza --, alla fine dell'esercizio automaticamente determinava gli interessi moratori al saggio del 23% annuo calcolando i giorni di ritardo.

Ad esempio (), riguardo al condòmino Borsieri Paolo, abitante nel complesso Ex Novoli, per l'esercizio 94/95 risultava a computer la seguente posizione :

RATE

IMPORTO

SCADENZA

EFFETTIVA

GIORNI

INTERESSI

saldo precedente

- 115.316

30.4.94

15.8.94

350

- 24.480

1a rata ord.

- 766.995

30.4.94

15.8.94

350

- 169.158

2a rata ord.

- 765.000

30.9.94

15.10.94

289

- 139.311

3a rata ord.

- 765.000

30.11.94

15.12.94

228

- 109.906

4a rata ord.

- 765.000

31.1.95

15.2.95

166

- 80.019

1a rata straord.

- 149.411

15.7.94

15.8.94

350

- 32.948

2a rata straord.

- 148.000

31.10.94

15.11.94

258

- 24.060

3a rata straord.

- 343.207

28.2.95

15.3.95

138

- 29.843

Incasso

+ 882.300

27.7.94

27.7.94

369

+ 205.149

Incasso

+ 1.827.000

1.2.95

1.2.95

180

+ 207.227

Incasso

+ 1.108.000

25.5.95

25.5.95

67

+ 46.779

 

saldo capitale

- 629

-------

-------

interessi maturati

- 151.528

Dal prospetto, copiato da una pagina del Tabulato dei condòmini morosi, risulta che Borsieri avrebbe dovuto pagare le quote ordinarie e straordinarie nei tempi indicati alla colonna "effettiva"; egli, invece, pagò (voce "incasso") il 27.7.94, il 1.2.95 ed il 25.5.95.

Il sistema informatico automaticamente ha calcolato il divario tra le scadenze "effettive" e il giorno di reale "incasso", nonché gli interessi passivi ed attivi, dei quali, alla fine indica la risultante algebrica, nel nostro caso pari a £.151.528 a carico del condòmino.

Dall'esempio emerge quanto fosse attendibile e preciso il sistema organizzato dal X : egli era in grado di conoscere esattamente quando il condòmino aveva pagato, se era stato tempestivo o meno, e quale fosse la mora a lui addebitabile.

Il Tabulato dei condòmini morosi costituisce processualmente la prova certa del ritardato incasso delle quote, e poiché il sistema registrava soltanto i ritardi, si deduce per logica che gli altri condòmini avevano pagato la loro quota al massimo entro la data di comporto (colonna EFFETTIVA).

Sulla base del tabulato è, dunque, possibile stabilire con precisione se e quando l'amministratore ebbe a disposizione il denaro per pagare i debiti e valutare se i ritardati pagamenti delle bollette del gas dipesero dalla mancanza di fondi.

Ogni incasso di quota condominiale veniva immediatamente registrato nel computer :

- o all'atto stesso del pagamento, fatto brevi manu all'impiegata (Stefania Galassi) che consegnava la ricevuta al condòmino,

- oppure, se il pagamento era fatto mediante bollettino sul conto postale o versamento in banca, quando perveniva allo Studio la comunicazione dell'accredito bancario (dopo un mese circa dal versamento) o dell'ufficio postale (dopo una settimana) dell'avvenuto pagamento.

Se il condòmino non rispettava le scadenze, la dipendente Mariani gli inviava prima un estratto conto di quanto ancora doveva e, se del caso, un sollecito scritto perentorio; perdurando l'inadempimento avrebbe potuto essere attivata la causa per il recupero coattivo del credito, ma in concreto ciò non avveniva.

Alla registrazione dell'incasso nel computer provvedevano la Morandini, Sacchi Monica o la Mariani e la posta attiva veniva ad accrescere automaticamente la consistenza di cassa di quel condominio, cioè la disponibilità liquida a disposizione dell'amministratore per provvedere ai pagamenti delle spese condominiali.

Tale situazione era direttamente visibile a schermo sia come totale generale di tutti i condominii gestiti, sia come totale di pertinenza di ciascun condominio.

Ovviamente la situazione di cassa variava di momento in momento : sia per l'afflusso delle quote, sia per gli esborsi che incidevano sulle giacenze dei conti correnti bancari, ove tutte le quote affluivano.

Al materiale deposito sui conti, infatti, provvedeva la Morandini, alla quale X consegnava i contanti o gli assegni ricevuti dai condòmini con la distinta di versamento, indicando quale conto alimentare.

A fine esercizio, quando Zingoni o la sig.ra Birardi - una collaboratrice esterna - dovevano predisporre la bozza del rendiconto, tra gli altri documenti da considerare, ricevevano anche il tabulato dei condomini morosi, e spettava all'amministratore X decidere se addebitare la mora ai "colpevoli" sulla base dell'entità e durata dell'inadempimento e delle conseguenze che ne erano derivate sulla gestione.

Come dichiarato dai testi (Zingoni, Morandini, Mariani), nei rari casi in cui la sanzione fu applicata, essa era stata inserita nella voce "Spese Personali" della parte analitica allegata al rendiconto finale.

Mentre la registrazione contabile degli incassi non presenta, come s'è visto, particolari difficoltà ed il sistema organizzato da X consentiva l'immediata visione della situazione attiva, viceversa la registrazione delle poste passive impegna assai di più l'amministratore, essendo egli tenuto ex art. 1130 e 1135 cod. civ. a predisporre, secondo criteri di prevedibilità agganciati alla gestione precedente, il preventivo analitico delle spese occorrenti durante l'anno (forniture dei servizi e delle somministrazioni comuni; manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ecc.), documento cui è strettamente collegato il rendiconto di fine d'anno ex art. 1130 ult.co. cod. civ.

La capacità di annotare con precisione e tempestività le poste passive rappresenta il banco di prova del buon amministratore, perché anche il più oculato tra i professionisti fallirebbe il compito se non fosse in grado di prevedere quali sono i pagamenti cui dover fare fronte.

In questa ampia categoria rientrano tutte le prestazioni di beni e servizi erogati da terzi ad ogni condominio durante l'esercizio annuale.

Nella categoria rientrano anche gli onorari che competono all'amministratore quale sua remunerazione (art. 1135 n.1 cod. civ.), nonché le spese da lui sostenute per l'organizzazione dell'attività gestoria (paghe dei dipendenti, spese di cancelleria e di studio).

Dalle testimonianze e dai documenti raccolti si giunge alla conclusione che Y X anche per questa branca aveva organizzato l'attività dello Studio in modo assai preciso, perché di ogni contratto, fattura di spesa ed esborso veniva registrato e conservato tutto.

Venendo ad esaminare le possibili poste passive, al primo posto si collocano :

1) i costi sostenuti o addebitati per le prestazioni fornite dalle ditte.

In proposito, parlando della conclusione dei contratti con i terzi, Zingoni, che, oltre alla redazione delle bozze del bilancio preventivo e del rendiconto finale, aveva il compito di attuare in concreto le deliberazioni assembleari (art. 1130 n.1 cod. civ.) per delega di X, ha spiegato che su indicazione di quest'ultimo contattava le ditte con cui contrattare l'acquisto, la manutenzione, la fornitura ecc.. Ricevuto il preventivo, X sceglieva il più conveniente e Zingoni predisponeva la conferma d'ordine che, insieme col preventivo, cristallizzava il contratto concluso; quindi tale documento veniva conservato nella cartella del condominio cui si riferiva.

Stefania Galassi, addetta alla posta e all'archiviazione dei documenti, ha riferito che tutte le fatture inviate allo Studio dalle ditte creditrici, subito esaminate da X, venivano custodite nel faldone del condominio cui si riferivano, oppure nelle cartelline dei fornitori abituali (es. ditte di manutenzione edile, di svuotatura dei pozzi, di assistenza agli ascensori, di erogazione di acqua, gas, energia elettrica, gasolio).

Alla conservazione del documento fiscale nell'apposita raccolta, corrispondeva una prassi differenziata di pagamento in ragione dell'importo.

In ogni caso l'esborso era preceduto ed eseguito in base ad un mandato scritto, in triplice copia, che, compilato secondo il volere dell'amministratore X, a seconda dei tre casi possibili -- pagamento in unica soluzione, o parziale, o a saldo --, aveva la seguente forma () :

MANDATO DI PAGAMENTO DEL : 15.6.94 esercizio 91/92 Rif. 190

AMMINISTRAZIONE : Cascia 5

CAUSALE : Arno Manetti nota ascens del 25.1.94 R.B. 13/6

IMPORTO DI £. : 4.025.175

PAGAMENTO A MEZZO DEL CONTO :

ð Cassa < B> ð c/c A ð c/c C ð c/c D ð c/c E ð c/c F

ð c/c G ð c/c H ð c/c I ð c/c L ð c/c M ð c/c N

ð c/c O ð c/c P ð c/c Q ð c/c R ð c/c S ð c/c T

ð c/c U ð c/c V ð c/c Z ð c/c W ð c/c X ð c/c Y

NOTE : Riduce D.P. N. 20070

 

 

 

MANDATO DI PAGAMENTO DEL : 13.12.94 esercizio 91/92 Rif. 190

AMMINISTRAZIONE : Cascia 31

CAUSALE : Arno Manetti acconto nota del 22.4.94 R.B. 13/12

IMPORTO DI £. : 4.380.175

PAGAMENTO A MEZZO DEL CONTO :

ð Cassa < B> ð c/c A ð c/c C ð c/c D ð c/c E ð c/c F

ð c/c G ð c/c H ð c/c I ð c/c L ð c/c M ð c/c N

ð c/c O ð c/c P ð c/c Q ð c/c R ð c/c S ð c/c T

ð c/c U ð c/c V ð c/c Z ð c/c W ð c/c X ð c/c Y

NOTE : elimina D.P. N. 22081

 

Più in dettaglio :

a) -- Se l'importo era modesto ed il creditore lo esigeva subito, la fattura veniva pagata immediatamente dalla Morandini, prelevando i contanti dalla cassaforte (Cassa < B> ).

In questo caso la fattura non veniva registrata nel computer, ma l'esborso sì, (per importo, data, nominativo del creditore e del condominio); l'esborso incideva automaticamente sulla disponibilità di cassa generale e del condominio.

Una copia del mandato scritto veniva conservata con la fattura, un'altra finiva nella raccolta relativa alla Cassa B o al c/c su cui imputare l'uscita (così Morandini e Mariani).

b) -- Se l'importo non era pagato subito, la fattura veniva memorizzata nel computer (per data, importo, nominativo e condominio) nell'apposita colonna D.P. - spese "da pagare" --, in attesa che il creditore si facesse vivo a sollecitare il pagamento.

Al momento di pagare, X compilava il mandato di pagamento, apponendo la data, la ditta, il condominio cui doveva essere imputata la spesa, il mezzo di pagamento (assegno o ricevuta bancaria) ed il conto corrente bancario (conti C, D, E, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y,, Z) o postale (conti F, G, H) su cui far gravare l'uscita, ovvero il pagamento per contanti (Cassa <B>) ().

Una copia del mandato veniva conservata insieme alla fattura, un'altra nella raccolta relativa al conto corrente.

La Morandini, cui il mandato veniva trasmesso, a seconda del tempo disponibile e comunque al massimo entro una settimana, provvedeva a memorizzare il pagamento nel computer :

- se il pagamento avveniva in unica soluzione si determinava l'estinzione del debito, per cui la dipendente eliminava la fattura dalla colonna D.P. (causale sul mandato "elimina D.P.");

- se costituiva un acconto, l'importo della fattura, già immesso nel computer al ricevimento della medesima, veniva corrispondentemente ridotto (causale sul mandato "riduce D.P.");

- se l'acconto pagato era a saldo, la fattura veniva eliminata dalla colonna D.P. (causale sul mandato "elimina D.P.").

c) -- Se la fattura proveniva dai fornitori abituali e più importanti, (es. Fiorentinagas, Tecnospurghi, Emasoli, Bardi, SIEM, OTIS, ecc.), essa veniva raccolta con le altre precedenti e caricata nel computer secondo un piano di pagamento che, usualmente, X in persona concordava coi creditori a scadenze periodiche ed a mezzo ricevute bancarie.

Pertanto le fatture venivano memorizzate nel computer con le scadenze programmate e, quando venivano a maturazione le ricevute bancarie, la Morandini riduceva gli importi delle fatture fino alla completa eliminazione dalla colonna D.P..

I pagamenti materiali erano eseguiti dalla Morandini, l'impiegata più anziana dello staff, alla quale X consegnava gli assegni a sua firma e la distinta di addebito sul c/c., secondo quanto indicato nel mandato. Era lui stesso, infatti, a specificare su quale conto operare, ovvero era lei, in sua precaria assenza, ad individuare quello meno sofferente su cui far gravare l'uscita.

E' stato infatti accertato ed ammesso dall'imputato che tutti i conti correnti bancari erano intestati a lui e che sugli stessi godeva del fido bancario concesso alla sua persona, per cui la Morandini, edotta da X di qual era il plafond personale sui vari conti, constatata a video la situazione dei conti e quella esposta negli estratti conto, era in grado, godendo della fiducia del principale, di scegliere oculatamente senza sforare il limite di affidamento.

Riguardo a queste, la dipendente Mariani ha spiegato che mensilmente X le consegnava le bozze di notula delle sue prestazioni, che lei provvedeva a memorizzare nel computer, quale costo della gestione condominiale, in un apposito "CONTO GB".

All'atto del pagamento, coincidente con l'approvazione del rendiconto, la posta creditoria veniva defalcata dalla "colonna D.P.", nella quale era stata prima inserita e trattata come qualsiasi altro debito afferente il condominio.

Allo stesso modo venivano inserite nel Conto GB del computer le spese dello Studio (copisteria, assistenza del computer e stampanti, salari dei dipendenti, affitto dello Studio, utenze), che X addebitava al condominio, quale spesa della sua attività di amministratore.

Alla fine dell'esercizio la Mariani provvedeva ad immettere nella Colonna "DP" le ultime proposte di notula che X aveva predisposto e le fatture degli altri fornitori pervenute all'ultimo momento.

Con l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea, venivano automaticamente detratti dalla cassa del condominio gli importi delle prestazioni e spese professionali, ed automaticamente il conto corrente bancario, sul quale veniva caricata la spesa, si riduceva.

Peraltro, benché le bozze di notula fossero concretamente pagate con l'approvazione del rendiconto, X era solito emettere la notula fiscale a distanza di due anni circa dal concreto incasso (così il M.llo della G.d.F. Porcini, ud.11.3.99, pag.138).

Si tratta delle prestazioni professionali fatte da X durante l'anno della gestione nell'interesse non dell'intero stabile, ma di singoli condòmini (es. lettere di sollecito, comunicazione degli estratti conto, attività di consulenza, variazioni e subentri nella proprietà immobiliare, ecc.).

In tal caso l'onorario ed i costi venivano accollati soltanto a quel soggetto e indicati a fine esercizio nella colonna "SPESE PERSONALI" dell'allegato al consuntivo contenente il riparto alle spese generali.

Questi non rappresentano spese sostenute, bensì sono accantonamenti monetari costituiti ad hoc in previsione di spese straordinarie rilevanti che impegnano più esercizi (es. il rifacimento delle facciate, delle coperture, aggiornamento degli impianti alle norme di sicurezza, ecc.).

Tali fondi, alimentati da quote aggiuntive versate dai condòmini all'amministratore, venivano allocati su conti correnti bancari intestati al singolo condominio, e nella contabilità, per essere tenuti distinti dalla gestione ordinaria, venivano memorizzati come debiti.

Analogo criterio di contabilizzazione era tenuto per i fondi di riserva, cioè depositi di denaro costituiti per sopperire a crisi di liquidità del singolo condominio.

L'esistenza di queste poste negative è risultata soltanto per alcuni stabili e non per tutti quelli amministrati.

La prassi di registrazione dei dati attivi e passivi sopra riassunta corrisponde a quella esposta dal consulente della difesa dott. Baldassarri (cfr. Relazione depositata all'ud. 25.3.99), il quale però ha svalutato l'efficacia probatoria del meccanismo, riducendone la rilevanza al solo aspetto che, a dire dell'imputato, gli interessava : esercitare un controllo indiretto sull'attività dei dipendenti per il maneggio del denaro ().

Identica strategia difensiva ha ripetutamente adottato X per sminuire l'efficacia rappresentativa di quanto raccolto ed estratto dalla sua stessa struttura aziendale (cfr. ud. 23.4.99, pag. 218 - 229; ud. 21.6.99 pag. 67 e seg.).

Tale linea di difesa è in questa sede del tutto irrilevante : quale che fosse l'intento perseguito dal datore di lavoro, nel processo interessa stabilire se la macchina organizzativa messa in piedi dall'imputato dava contezza di tutte le operazioni attive e passive che venivano quotidianamente compiute, e se l'imputato poteva avere immediatamente il quadro generale e particolare della consistenza di cassa di tutti e ciascuno i condominii amministrati in modo da stilare un rendiconto completo e attendibile.

La risposta che si deve dare è ampiamente positiva, per cui l'affermato scopo di controllare la precisa esecuzione delle operazioni dei dipendenti, in questa sede processuale si tramuta nella sua piena consapevolezza di X sia delle operazioni compiute, sia degli effetti che riverberavano sulla situazione di cassa a video e sui conti bancari.

Ne consegue che la redazione del rendiconto non può considerarsi, ove si dimostri non veritiero, frutto di incompleta conoscenza delle operazioni di gestione realmente attuate. Né può sostenersi che X fosse un datore di lavoro disposto a tollerare imprecisione da parte dei sottoposti, perché le testimonianze affermano esattamente il contrario.

Terminata l'enumerazione delle singole partite contabilizzate, si riporta a chiarimento l'estratto della situazione del condominio di via Allori 75, esistente nella memoria del computer alla data di stampa (25.11.96), più volte sottoposto all'attenzione dei testi e delle parti, per dimostrare qual era la completezza delle registrazioni e la visualizzazione sinottica dei dati contabili, visibili in tempo reale e stampabili.

 

SCADENZA

IMPORTO

IMPORTO PAGATO

IMPORTO DA PAGARE


31/05/90 D.P.

FATTURA DA PAGARE

2.237.920

 

90 162

1.809.680

1/01/90

518.240

EDIL RESTAURO-LAVORI LOCA



26/07/91 D.P.

FATTURA DA PAGARE

1.068.600

 

91 568

1.068.571

31/05/91

29

POMPA SOMMERSA RIF.60


7/6/93 D.P.

FATTURA DA PAGARE

547.400

 

93 97

31/05/93

547.400

PRONTO SERVIZI IMM.RI


25/07/96 RB

RICEVUTA BANCARIA

634.500

96 49/96

21.10.96

634.500

INTEGRAZIONE FONDO CASSA


27/06/94 FC

FONDO CASSA

3.000.000

94 262

31/05/94

3.000.000

COPISTERIA RIF.58


20/07/95 D.P.

FATTURA DA PAGARE

561.565

95 212

31/05/95

561.565

NOTULE DOTTORE E PERSONALI


20/07/93 D.P.

FATTURA DA PAGARE

4.495.309

95 213

31/05/95

4.495.309

SPESE CALCOLATORE

21/07/95 D.P.

FATTURA DA PAGARE

1.010.600

95 219

31/05/95

1.010.600

omissis

omissis

027 VIA ALLORI, 75

SALDO

+ 69.249.124

 

IMPORTO DP

- 86.769.775

SALDO CON DP

- 17.520.651

Dal documento che precede, secondo i chiarimenti forniti dai testi, si evince :

- che la prima fattura fu immessa nel computer il 31.5.90 per £.2.237.920; in data 1.1.90 fu registrato il pagamento di un acconto di £.1.809.680, e che alla fine dell'esercizio (31.5.91) c'erano da pagare £.518.240 che, alla data di stampa del tabulato (25.11.96), ancora non erano state pagate;

- che la seconda fattura fu inserita nel computer il 26.7.91 e alla fine dell'esercizio (31.5.91) era stata pagata interamente il 31.5.91;

- che la terza fattura, inserita il 7.6.93, alla fine dell'esercizio (31.5.93) ancora non era stata pagata e tale debito rimase intatto fino alla data di stampa del tabulato;

- che la quarta fattura di £.634.500 fu inserita con la data di scadenza (25.7.96) della ricevuta bancaria di £.634.500, ma alla data di stampa del tabulato non era stata ancora pagata;

- che nell'esercizio concluso il 31.5.94 fu costituito un fondo cassa, mai utilizzato fino alla data di stampa del tabulato;

- che le voci copisteria, notule e spese calcolatore furono immesse nella memoria del computer il 20 e 21.7.95 ma incidevano sull'esercizio conclusosi il 31.5.95.

Il tabulato del condominio di via Allori 75 riporta in fondo i saldi il cui significato è il seguente :

SALDO = + £.69.249.124 costituiscono le somme liquide che, formate dai versamenti delle quote condominiali registrate a computer, residuano perché non utilizzate fino alla data del 25.11.96 per pagare i debiti.

IMPORTO DP = - £. 86.769.775 è il totale che, alla data del 25.11.96, rappresenta i debiti immessi nella memoria del computer e non ancora pagati e per questo non eliminati dalla colonna D.P..

SALDO CON DP = - £.17.520.651 è la risultante algebrica dei due totali precedenti, come a dire che, se coi versamenti fatti dai condomini si fossero pagati i debiti, sarebbe residuato un debito a carico dell'esercizio successivo, per sanare il quale i condòmini avrebbero dovuto versare un conguaglio insieme alla prima rata stabilita col preventivo.

La capacità rappresentativa dei dati immessi nel corso degli anni nella memoria del computer è, dunque, evidente, per cui qualsiasi operatore, X compreso, assemblando i dati in base all'oggetto della ricerca, era in grado di disporre di qualsiasi informazione.

La completezza dei dati volta a volta inseriti e l'automatismo delle operazioni refluiscono sulla consistenza delle disponibilità finanziarie dei conti correnti, perché, come hanno detto la Morandini e la Mariani, in ogni momento era possibile conoscere quanto denaro c'era per i pagamenti.

Per esemplificare come le partite contabili inserite al computer incidessero automaticamente sulla consistenza dei conti correnti bancari e postali usati per le gestioni condominiali, si riporta la situazione che appariva a video alla data del 15.1.1990 () :

CODICE CONTO

TIPO DI CONTO

SALDO

A

DEPOSITO VALORI MOBILIARI

695.000.000

B

CASSA

17.763.476

C

C.R.F. AG. 26 474

- 118.151.573

D

C.R.F. AG. 26 6531

338.029

E

C.R.F. AG. 26 6532

1.700

F

C/C POSTALE 30885503

15.801.650

G

C/C POSTALE 26952507

35.067.122

H

C/C POSTALE 27034503

2.248.166

I

CREDITO ITALIANO 19473

- 44.354.359

L

B.N.L. AG. 2 6559

- 189.890.951

M

I.B.I. 18/14709

1.747.950

N

BANCA TOSCANA 9601/39

- 158.779.058

O

BANCA POPOLARE NOVARA 1421

- 45.186.745

P

BANCA NAZ. AGRICOLTURA 1083/T

- 43.307.435

Q

CREDITO ROMAGNOLO 2011

- 24.760.499

R

BANCA MERCANTILE 192571/22

3.000.000

S

MONTE PASCHI SIENA 4020

384.860

T

B.C.I. 4416948/15/13

69.493

U

C/C I.C.F.

300.000.000

TOTALE GENERALE

446.991.826

Come già sappiamo, la Morandini per effettuare i pagamenti ordinati da X attraverso i mandati, usava soltanto i conti bancari sui quali confluivano i versamenti dei condòmini, mentre non operava sui conti <A> "Deposito Valori Mobiliari" ed <U> "C/C I.C.F.", conti che per un certo periodo erano visibili quando lei accedeva alla maschera generale della cassa, e che successivamente furono occultati per disposizione di X.

Se si ignorano i conti <A> ed <U>, perché estranei alla gestione dei condominii (), alla data del 15.1.90 il saldo risultante dai versamenti (CASSA <B>) e dai conti correnti era a quel momento negativo per oltre £.1.243.260.000.

E la Morandini, che fino all'agosto 1997 lavorò per X, ha certificato che i conti correnti usati per la gestione dei condominii avevano avuto nel corso degli anni un trend negativo costante mediamente di lire 800 / 900 milioni.

A conclusione di questo paragrafo si può affermare con sicurezza che la struttura organizzativa allestita da X era assai precisa ed affidabile nella registrazione delle operazioni contabili, sia computerizzate che documentali, ed era in grado di mostrare in tempo reale quale era la situazione finanziaria di ogni condominio.

Di tale completezza e precisione si è giovato il lavoro della consulente dell'accusa in quanto ogni dato contabile è stato reperito sia nella memoria del computer che nei documenti archiviati.

Pertanto, da questo punto di vista, nel processo è stata dimostrata la perfetta corrispondenza tra le date e gli importi degli incassi, delle spese e dei debiti registrati a computer ed i corrispondenti addendi delle ricevute, dei mandati di pagamento, delle fatture, degli acconti e delle bollette del gas. Uguale corrispondenza è stata dimostrata tra i versamenti fatti dai condomini con le risultanze dei tabulati dei condòmini morosi rinvenuti nello Studio, e tra le forniture del gas e le bollette elencate nel Tabulato stampato dalla Fiorentinagas.

Dunque, il sistema di registrazione attuato dall'imputato ha retto brillantemente alla verifica esterna e, per conseguenza, è ampiamente affidabile a rappresentare le operazioni compiute.

Come già detto, la difesa dell'imputato non ha minimamente contestato all'accusa la completezza del materiale documentale ed informatico utilizzato per gli accertamenti, né ha introdotto nel processo elementi probatori di segno avverso (), avendo soltanto sviluppato la linea di difesa contestando la pertinenza delle valutazioni tecniche espresse dalla consulente del PM.

Peraltro, nel corso del processo Vanessa Mariani, l'unica ad averne parlato (), (cfr. ud.11.3.99 pag.66 e 131) ha sostenuto d'avere appreso dall'imputato "anni addietro" che alcune delle fatture più vecchie (del '90), presenti nella Colonna D.P. e pari a circa il 10% del numero complessivo dei D.P., erano state pagate direttamente da X, ma non depennate dal computer perché non accompagnate dalla quietanza.

Della veridicità del fatto è lecito dubitare.

Anzitutto la difesa, cui incombeva l'onere, non ha offerto la benché minima prova diretta, o attraverso la relativa quietanza o attraverso deposizione testimoniale del fornitore, che tali debiti erano stati pagati, interamente o pro parte.

Dal punto di vista logico non si comprende perché, se il fatto fosse vero, che non si sia provveduto subito a correggere l'errore, piuttosto che perpetuarlo fino all'apertura dell'inchiesta penale, per poi tirarlo fuori solo in dibattimento, tanto più che la Mariani colloca l'informazione ad anni addietro. Inoltre, se si tiene conto della meticolosità del sistema di registrazione computerizzata e cartacea dei pagamenti, Zingoni, addetto alla verifica preliminare di tutta la gestione ed alla stesura della bozza di rendiconto, e X, che ripeteva l'esame scrupoloso, si sarebbero accorti se nell'elenco dei D.P. c'era una fornitura che era stata pagata ed avrebbero corretto il dato contabile.

Infatti, Zingoni, non sospettabile di collusione con X, gli avrebbe fatto notare che la consistenza del saldo finale d'esercizio non corrispondeva ai pagamenti registrati e documentati. X, poi, se davvero aveva pagato coi soldi suoi, non avrebbe mancato di recuperare la spesa anticipata a favore dei condòmini.

Dunque, da qualunque visuale la si esamina, la circostanza appare inverosimile.

In conclusione, giacché è risultato pacifico che non esisteva altrove una contabilità parallela "a nero", (così Morandini, Mariani, Galassi ecc.), si può affermare con sicurezza che la certosina ricerca dei documenti e l'accurata estrazione dei dati dalla memoria del computer costituiscono la base conoscitiva esauriente e precisa per ricostruire in sede processuale la consistenza del flusso di denaro nella disponibilità dell'imputato e quale impiego sia stato dato ad esso, che poi è l'oggetto del processo.

B) IL CRITERIO DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO ADOTTATO DA X.

Esposta la metodica di raccolta dei dati contabili, si è appreso dai testi che la registrazione informatica e documentale delle partite costituiva la base di partenza per la redazione del rendiconto di fine esercizio e per l'impostazione del bilancio preventivo, attività cui erano preposti Zingoni e la signora Bilardi.

Per preparare il documento finale e quello programmatico, per quanto riferito da Zingoni, Mariani e Galassi, subito dopo la chiusura dell'esercizio veniva raccolta tutta la documentazione conservata nei faldoni e nelle cartelle di ogni stabile (conferme d'ordine, bollette, fatture, mandati di pagamento, quietanze dei versamenti effettuati dai condòmini ecc.); delle fatture e delle bollette, pagate e non, veniva fatto un ordinato gruppo per tipologia di servizio (es. gas, acqua, manutenzione dello stabile, pulizia scale, ascensori, svuotatura di fosse biologiche ecc.).

Durante questo esame cartaceo, le bollette e le fatture che risultavano pagate, perché provviste del mandato relativo, venivano contrassegnate con la sigla "MAND" per ricordare l'estinzione del debito; quelle non pagate o pagate solo in parte venivano contrassegnate con la sigla "RIF" per richiamare l'attenzione sull'esistenza di un debito, intero o residuo, rappresentato da uno o più documenti (si ricordi che per alcuni creditori venivano concordati dei programmi di pagamento a lungo termine, oppure che taluni crediti erano costituiti da una sommatoria di fatture).

A riepilogare gli incassi ed i costi pertinenti la gestione in scadenza era tenuto un c.d. "libro cassa" analitico, su cui venivano annotati in ordine cronologico i costi dell'esercizio.

Zingoni procedeva, quindi, alla verifica incrociata di ogni dato con quelli attivi e passivi memorizzati nel computer, stampati dalla Mariani, la quale allegava anche il tabulato dei condòmini morosi.

Effettuate queste operazioni di raccolta, riscontro incrociato e verifica, il preposto Zingoni stendeva la bozza del rendiconto analitico, col riporto di tutte le voci di incasso e dei costi di esercizio della gestione, raggruppati per tipologia (ascensori, pulizia scale, illuminazione, manutenzione impianti comuni, riparazioni ordinarie e straordinarie, erogazione di acqua, gas, metano, energia elettrica, ecc.), e provvedeva al riparto delle spese tra i condòmini in proporzione della loro quota millesimale.

Predisposti da Zingoni la bozza del preventivo e del consuntivo generale di fine esercizio, gli allegati delle singole partite attive e passive e del riparto millesimale tra i condòmini, nonché tutti i documenti contabili verificati ed il tabulato dei condòmini morosi, tutti questi documenti venivano sottoposti all'esame di X.

Egli verificava con Zingoni la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto ed i documenti, constatava dai tabulati la consistenza di cassa del condominio e stabiliva se addebitare ai condòmini morosi la mora calcolata automaticamente dal computer.

Quindi, apportate le necessarie correzioni, ne ordinava la stampa alla Galassi e la memorizzazione a computer alla Mariani.

Ha spiegato Zingoni che, se una voce di costo era maggiorata da interessi moratori, --- ed è stato dimostrato che soltanto la Fiorentinagas applicava la mora conteggiandola in bolletta () ---, egli si limitava a evidenziare a X l'esistenza degli interessi, perché lui solo decideva se far gravare quel peso aggiuntivo su tutti i condòmini o soltanto sui morosi.

Comunque, ha continuato il testimone ed è dimostrato dai rendiconti, nei consuntivi sottoposti all'approvazione dell'assemblea l'importo del gas inglobava sia il costo della fornitura sia la maggiorazione degli interessi, senza scorporazione, sicché la lettura del rendiconto esponeva un costo apparentemente riferibile alla sola fornitura e non al ritardato pagamento.

Soltanto nell'allegato al rendiconto, riepilogativo del riparto delle spese tra tutti i condòmini, nella colonna "SPESE PERSONALI" sotto la voce "ONERI DA RITARDATO PAGAMENTO" compariva la parte millesimale degli interessi addebitati dalla Fiorentinagas, ma senza specificazione della causale.

Per quanto dimostrato nel processo, il rendiconto veniva redatto secondo la seguente impostazione metodologica :

-- gli INCASSI, (costituiti dai versamenti delle quote condominiali), erano riportati nel rendiconto secondo il CRITERIO DI CASSA, cioè venivano computati solo quelli che erano stati concretamente introitati durante l'anno dell'esercizio, sicché non erano considerate le quote dei condòmini morosi pervenute oltre quella data;

-- i COSTI, (cioè le prestazioni di beni/servizi erogati durante l'anno dalle ditte, le prestazioni e i costi dell'amministratore X), erano riportati nel rendiconto per l'importo totale di ciascuna prestazione, a prescindere dal fatto che fossero stati pagati o meno entro la data di chiusura, cioè secondo il CRITERIO DI COMPETENZA.

In base a tale criterio, ogni costo, purché riferibile all'anno di gestione, grava sull'esercizio come posta passiva, anche se in concreto, non essendo stato pagato o essendo stato pagato solo in parte, a quella voce non corrispondeva un'uscita monetaria effettiva, cosicché il saldo algebrico dell'esercizio rappresentava un risultato che non corrispondeva all'entità complessiva delle spese effettivamente sostenute.

-- IL SALDO come sopra ottenuto, se negativo (ed è il risultato quasi sempre verificatosi), comportava per gli amministrati l'obbligo di pagare, unitamente alla prima rata del preventivo, il conguaglio pro quota per ripianare i fondi.

C) INDIVIDUAZIONE DEL METODO CORRETTO DI REDAZIONE DEL RENDICONTO.

Stabilita qual era la prassi per raccogliere i dati e qual era il criterio di redazione del consuntivo adottato da X, ci si deve domandare se quella forma di redazione corrisponda all'obbligo di informazione veritiera, chiara e completa che, come s'è detto sub §.1, costituisce il contenuto dell'obbligazione sancita nell'art. 1130 ult. co. cod. civ.

Su questa problematica le parti hanno ampiamente dibattuto, sostenendo tesi contrapposte, ed in particolare il consulente della difesa dott. Baldassarri, riconosciuto esatto computare gli incassi per cassa (idem la dott.ssa Pantera), ha ritenuto corretto, per computare i costi, il criterio di competenza (si rinvia alla lettura delle sue esposizioni orali e scritte), ma dalla sua impostazione è necessario e giustificato discostarsi.

Per comprendere meglio il problema occorre tener conto e distinguere l'obbligo di buona amministrazione dall'obbligo di rendiconto, che, per quanto entrambi dovuti in misura diligente (ex artt. 1176 2°co., 1375, 1710), operano su piani diversi ed hanno distinti contenuti.

Ad esempio, il dovere di gestire diligentemente impone all'amministratore di cadenzare il pagamento delle quote condominiali e di costituire un fondo di riserva in vista delle spese preventivate e di quelle urgenti (artt. 1134 ult. parte, 1135 ult. parte), o per tamponare la morosità degli amministrati. Ugualmente, la diligenza gli impone di attivarsi per riscuotere il dovuto dai condòmini morosi affinché non sia impedito o ritardato il pagamento delle forniture, con pericolo di danno per gli altri (es. sospensione del servizio, o aggravio di interessi). Certamente, infine, egli deve pagare subito i debiti quando abbia a disposizione il denaro necessario, al quale, beninteso, non potrebbe dare altra destinazione estranea alla gestione del condominio.

Queste lapalissiane regole di comportamento, apparentemente semplici da rispettare, non possono subire deroghe quando i debiti da estinguere sono molteplici e maggiori del denaro disponibile.

In tal caso, il dovere di diligenza impone all'amministratore di pagare per primo il creditore più remoto rispetto a quello più recente, quello che minaccia di sospendere la fornitura rispetto a quello più paziente nell'attesa, quello che è solito conteggiare gli interessi di mora rispetto a quello che si accontenta del solo capitale.

Sta nella capacità di adottare la soluzione adeguata la qualità principale del professionista : saper scegliere oculatamente, tra i creditori, quale pagare per primo, nel contempo assicurando le prestazioni necessarie alla vita del condominio, significa adempiere secondo diligenza al compito entro il limite della discrezionalità consentita in rapporto alla dimensione dell'attività gestoria del condominio.

Per chiarire : supponiamo che si siano fulminate le lampadine delle scale condominiali per la cui sostituzione occorrano £.50.000, e, contemporaneamente, sia in scadenza la bolletta del gas per un importo di £.100.000.

Se l'amministratore ha in cassa soltanto £.100.000 ed è inverno, certamente dovrà pagare a preferenza il combustibile se il fornitore minaccia di sospendere la somministrazione del mese successivo. Viceversa, se è estate e i caloriferi sono spenti, sarà meglio sostituire le lampadine e versare un acconto per il gas.

Allo stesso modo, se l'elettricista è paziente e non applica gli interessi per il ritardato pagamento che, invece, applica il fornitore del gas, sarà oculato e diligente l'amministratore che paghi tempestivamente il secondo e lasci attendere il primo.

L'accortezza nell'eseguire i pagamenti che debbono avere preferenza rispetto agli altri, postula che il denaro disponibile sia inferiore agli impegni finanziari. Anche nel cadenzare il versamento delle quote condominiali, dunque, l'amministratore deve essere attento, programmando le rate condominiali in modo tale da poter far fronte alle spese prevedibili, nello stesso tempo agendo con solerzia nei confronti dei condòmini morosi.

La capacità di gestire il condominio secondo diligenza, delinea uno spazio di discrezionalità non comprimibile, ma non dilatabile oltre la misura adeguata all'impegno, pena lo sconfinare nell'arbitrio e nella mala gestio.

Quello che, invece, non ammette discrezionalità di scelte alternative è l'obbligo di rendere conto di ciò che si è fatto : in questo caso la chiarezza e la completezza devono essere le massime possibili in relazione alla dimensione del condominio ed all'attività svolta, perché l'assemblea, deve in primo luogo conoscere che impiego è stato dato dall'amministratore al denaro ricevuto e quali scelte ha compiuto, pena l'esercizio dell'azione speciale ex art. 263 c.p.c.; in secondo luogo, solo conoscendo esattamente qual è stata l'attività svolta dall'amministratore, l'assemblea può congruamente valutare la diligenza impiegata e, se del caso, sperimentare l'azione di revoca per giustificato motivo.

Soltanto entro questa cornice sono accettabili e condivisibili le pronunce di legittimità sopra ricordate, alle quali, peraltro, non è estraneo l'aggancio alla dimensione del condominio per affermare che tanto più è grande il numero degli amministrati, la mole delle operazioni attive e passive, l'entità delle somme ricevute ecc., tanto maggiore è la necessità di analitica esposizione delle poste, del risultato di esercizio e di ripartizione dei pesi (cfr. retro : Cass. sent. n.3936/1975; n.9099/2000).

Orbene, il criterio della competenza, adottato da X () per computare i costi, non soddisfa l'obbligo giuridico di chiarezza e completezza richiesto dalla legge.

E' evidente che se i costi vengono conteggiati e fatti gravare sulla gestione anche se non sono stati pagati, come l'istruttoria processuale dimostra contro l'apparenza creata dai rendiconti (), il saldo dell'esercizio risulterà nella maggior parte dei casi negativo, - come accadeva nei rendiconti esaminati --, senza però che i condòmini possano avvedersi che l'apparenza è discosta dalla realtà.

Per cogliere i termini pratici del problema, si ipotizzi il caso in cui, nel corso dell'anno di gestione, i condòmini hanno versato nelle mani dell'amministratore in totale 100 milioni e che, a fronte di 150 milioni di forniture ricevute, il gestore ha speso soltanto 70 milioni.

a) Col criterio della cassa per gli incassi e della competenza per i costi, metodo adottato da X, il saldo algebrico finale dell'esercizio è negativo per 50 milioni. Per conseguenza il rendiconto fa apparire come speso tutto il denaro versato dai condòmini, mentre nella realtà dovrebbero esistere in cassa 30 milioni perché non consumati.

Di tale giacenza i condòmini non sono informati, perché nel rendiconto tale dato è assente ed ai loro occhi appare che l'amministratore ha diligentemente adempiuto ai pagamenti con tutti i mezzi di cui disponeva, però insufficienti ad estinguere tutti i debiti. Nessuna censura gli può essere mossa, per cui, approvato il consuntivo, di buon grado i condòmini verseranno a conguaglio il denaro per saldare il debito di 50 milioni, risultato apparente di fine esercizio.

Nei confronti degli eventuali riottosi l'amministratore, valendosi dello stato di riparto approvato, potrà esperire l'azione monitoria provvisoriamente esecutiva ex art. 63 disp. att. cod. civ. e così recuperare i 50 milioni con cui pagare i debiti ancora pendenti dall'esercizio precedente. Ma quei 30 milioni non spesi, non comparsi in consuntivo, potranno essere facilmente distratti ad altri scopi a danno dei condòmini i quali ne ignorano l'esistenza.

b) Viceversa, se si adotta il criterio della cassa sia per gli incassi che per i costi effettivamente pagati, il saldo finale risulta positivo per 30 milioni ed il rendiconto rappresenta esattamente la realtà dell'impiego monetario impresso dall'amministratore. I condòmini si rallegreranno del risultato finale favorevole, ma illudendosi, perché ignorano che esistono altri 50 milioni di debiti.

In tal caso, poi, l'amministratore non potrebbe esperire l'azione monitoria per ottenere dai condòmini il denaro necessario per pagare il debito pendente, perché formalmente dispone di 30 milioni in esubero.

Dove e come reperire il denaro che serve per pagare i debiti pendenti ?

E', allora, esatto affermare che nessuno dei due criteri risponde all'esigenza di chiarezza e completezza cui il rendiconto deve ispirarsi, considerazione cui i consulenti tecnici delle parti sono entrambi pervenuti ().

Se entrambi i metodi prestano il fianco a critiche, è però chiaro che quello sub a) favorisce l'amministratore più di quello sub b) : con il primo, egli ha la possibilità di ottenere dai condòmini, anche coattivamente, più di quanto effettivamente gli necessita per la gestione, e, se volesse, di impossessarsi della giacenza di cassa in pregiudizio degli amministrati e senza esporsi a reali possibilità di controllo.

Il metodo sub b), invece, evidenzia ai condòmini il concreto impiego del denaro e quindi amplia la loro possibilità di criticare le scelte discrezionali dell'amministratore (es. perché hai pagato la ditta Bianchi invece che Rossi?), ma toglie a quest'ultimo la possibilità giuridica di esigere coattivamente il denaro necessario per pagare i debiti pendenti.

La scelta tra i due metodi indirizza necessariamente al secondo, perché è il solo che, adeguato al contenuto dell'obbligazione di rendiconto, dimostra l'effettiva attività di gestione svolta dall'amministratore ed il vero risultato economico raggiunto.

Il metodo prescelto garantisce maggiormente i condòmini, a favore dei quali l'obbligazione è stata rivolta dal legislatore, perché, conoscendo la destinazione impressa al loro denaro, possono sindacare nel merito le scelte discrezionali dell'amministratore.

Tuttavia, per correggere la lacuna insita in esso, è sufficiente per l'amministratore informare l'assemblea dell'esistenza del debito pendente, mostrando all'assemblea i documenti relativi (fatture insolute, pagamento di soli acconti ecc.), e su tale peso finanziario impostare il preventivo della gestione futura ().

Così facendo, resa edotta l'assemblea della pendenza dei debiti ed approvato il rendiconto ed il riparto, l'amministratore ha altresì la possibilità di utilizzare in giudizio, ex art. 63 disp. att. cod. civ., il piano di riparto, che, contrariamente a quanto opina il dott. Baldassarri, è il documento azionabile in sede monitoria, e non il rendiconto, e così è fatta salva la prosecuzione della gestione per l'esercizio seguente.

Questa soluzione, già suggerita in dibattimento dalla dott.ssa Pantera, è la sola che coniuga efficacemente e secondo la voluntas legis l'obbligo di informazione e la possibilità per l'amministratore di procurarsi i mezzi per assolvere al mandato.

La risposta esime dal controbattere alle convinzioni personali dell'imputato, che nel suo lungo intervento finale (ud. 21.6.99) ha battuto la stessa strada del suo consulente.

Al tema della doverosa e completa informazione non è estraneo quello, pure affrontato nel processo, se sia corretto che l'amministratore collochi i fondi versati dai condòmini su conti correnti bancari intestati a se stesso, prassi usata dall'imputato.

La confluenza dei fondi sui conti bancari, dopo il passaggio attraverso i due conti correnti postali (sui quali si badi bene non è consentito avere passività), ha determinato una confusione tra le rimesse fatte dai condòmini di uno stabile con quelle versate dagli altri, con l'effetto che le somme, allocate sui conti bancari intestati all'imputato, potevano essere movimentate da lui quale unico legittimato, pur non essendone proprietario, ma soltanto gestore nell'interesse altrui (sulla configurabilità del delitto di appropriazione indebita da parte dell'amministratore condominiale si rinvia in fondo a questo paragrafo).

In non poche occasioni i condòmini chiesero a X di intestare il conto corrente al condominio (cfr. quanto deposto da Raveggi, Gallai, De Santo, Belia, Nistri, Olivieri, Cianfanelli e Macchia), sia per poter verificare chi dei condòmini non pagava tempestivamente, sia per fruire degli interessi attivi sulla giacenza. Tale istanza, sulla quale X espresse parere negativo perché secondo lui comportava maggiori costi di tenuta del conto e fideiussioni che garantissero l'eventuale carenza di fondi, fu conseguentemente respinta dall'assemblea condominiale.

L'imputato in aula (ud. 21.6.99 pag. 79 e seg.) ha ribadito il suo orientamento negativo spiegando che, fruendo di affidamento bancario personale su quei conti, in questo modo era in grado di prelevare il denaro necessario per pagare i fornitori anche se la disponibilità liquida di quel condominio era insufficiente, attingendo al conto bancario meno sofferente, in attesa che i condòmini versassero le loro quote. Ha anche aggiunto che, per aprire i conti intestati ai singoli condomini, le banche chiedevano una fideiussione che i condòmini non intendevano prestare.

Per quanto sia accettabile questa spiegazione (), è comunque evidente che se i fondi, provenienti dai vari condominii, refluivano indistinti su tanti conti, nessun amministrato, per quanto volenteroso, avrebbe mai potuto controllare quale fosse, in un certo momento storico, la giacenza delle rimesse pertinenti il proprio stabile, giacché gli estratti conto avrebbero rappresentato lo stato di tutti i conti, ma non l'origine delle rimesse.

Soltanto raccogliendo tutte le quietanze di pagamento rilasciate ai condòmini di quell'immobile e detraendo, volta a volta, le fatture pagate per i servizi erogati a quello stabile, sarebbe stato possibile al singolo amministrato ricostruire il flusso di denaro in entrata ed in uscita gestito dall'amministratore durante l'anno, un'impresa a dir poco impossibile per chi non dispone di tempo, energie e competenze specifiche, e che, per di più, ha diritto ad ottenere dall'amministratore la massima trasparenza possibile.

L'effetto concreto e voluto della scelta di X è svelato : tutti s'accontentavano delle sue risposte elusive e nessun condòmino si sarebbe dato da fare per accertare se dalla giacenza s'erano prodotti interessi attivi da accreditare loro - e, difatti, non sono stati mai portati in consuntivo --, o se i condòmini morosi avessero risarcito gli altri con gli interessi che il computer automaticamente calcolava ().

La scelta di X di far confluire tutte le rimesse sui conti bancari intestati a lui non è, dunque, priva di rilievo, perché proprio in sede di approvazione del rendiconto l'assemblea, pur avendo la potestà di sindacare la gestione, non aveva alcuno strumento per controllare la correttezza e pertinenza della destinazione impressa ai propri fondi dall'amministratore e, magari, impedire che fossero utilizzati per far fronte alle spese di un altro condominio o addirittura fatti sparire dai conti.

In proposito la giurisprudenza più attenta ha stabilito :

Trib. Genova sent. 16.9.93 in Giust. Civ. '94, pag. 2635 : " E' illegittima la deliberazione dell'assemblea condominiale laddove preveda il mantenimento del conto corrente intestato ad una società appartenente all'amministratore ed alla moglie, avente per oggetto l'amministrazione di condomini, come conto d'appoggio dell'amministrazione condominiale sul quale fare affluire i versamenti di tutti i condòmini, in quanto ciò integra lesione del diritto di ciascun condominio alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile comprensibilità della gestione condominiale, che costituisce un limite inderogabile alle scelte discrezionali e gestionali degli organi di amministrazione e governo del condominio ".

Trib. Milano sent. 29.9.93 in Giust. Civ. '94 pag. 2634 . " Non è legittimo il comportamento dell'amministratore che, facendo affluire i versamenti delle quote condominiali e dei fondi di riserva sul suo conto personale e non su un conto del condominio, generi una confusione del suo patrimonio con quello di uno o più condomini e renda, peraltro, impossibile ogni controllo da parte dei condòmini che hanno il diritto soggettivo di fruire di una corretta gestione dei beni e servizi comuni.

Trib. Milano sent. 9.9.91 in Arc. Locaz. e Condominio : " Il singolo condòmino ha un diritto soggettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio e non personalmente all'amministratore, ed a conoscere l'entità degli interessi che maturino a suo favore.

Pertanto, si deve concludere che la collocazione dei fondi degli amministrati su un conto corrente intestato al condominio d'appartenenza costituisce un obbligo che rientra, completandolo, in quel più generale dovere di trasparenza e diligenza cui è tenuto l'amministratore condominiale.

Di conseguenza, non hanno alcun fondamento le argomentazioni dell'imputato sulla poca praticità di tale soluzione per l'adempimento del suo mandato.

Anzi, visto che egli stesso, dopo le contestazioni di alcuni condòmini successive all'avvio dell'indagine penale, si attivò per aprire i conti correnti intestati a singoli condominii (), trova conferma la piena fattibilità della soluzione senza particolari difficoltà o aggravio economico e si evidenzia la pretestuosità delle argomentazioni del giudicabile.

Dunque, anche per questo aspetto si evidenzia come X sia venuto meno al dovere di informazione e documentazione che scaturisce dall'obbligo di rendiconto e dal connesso dovere di illustrare in assemblea l'attività di gestione svolta con il supporto di tutta la documentazione disponibile, soprattutto ed a maggior ragione quando le operazioni erano state numerose, perché estesi e popolati i condominii.

Il non avere adempiuto all'obbligo di chiarezza e completezza del rendiconto ed al coassiale dovere di illustrarne il contenuto con la documentazione opportuna verso gli amministrati pone l'imputato in una luce tutta sfavorevole e di sospetto.

Sappiamo, infatti, che attraverso la sua macchina organizzativa egli era perfettamente in grado di conoscere con precisione ogni operazione attiva e passiva eseguita durante la gestione annuale ed il reflusso sulla situazione finanziaria di ogni condominio, così come era in grado di conoscere esattamente qual era la consistenza delle disponibilità esistenti sui conti correnti, conoscenza diretta di cui v'è prova, oltre che dalla testimonianza delle impiegate e di Zingoni, altresì dai manoscritti dell'imputato (vedi infra, sub §.5).

La scelta di redigere il consuntivo per cassa soltanto per gli incassi e per competenza per i costi imputabili all'esercizio, facendoli apparire come effettivamente sostenuti, non è inconsapevole e frutto della prassi adottata da altri amministratori condominiali, perché, se la si collega all'intestazione dei conti correnti in capo all'amministratore, emerge la perfetta sinergia tra le due opzioni : entrambe sono state adottate consapevolmente per eludere l'obbligo di trasparenza derivante dal mandato a gestire ed impedire agli amministrati di esercitare un effettivo controllo, che in concreto l'assemblea, come detto dai condòmini esaminati in aula, non ebbe mai modo di esperire.

In proposito, tutti i condòmini ascoltati hanno confermato quella che è la comune esperienza di chiunque abiti in un condominio e partecipi alle assemblee : per quanto X, accompagnato dal collaboratore Zingoni, portasse con sé una valigia di documenti (), nessuno si prendeva la briga di esaminare le pezze d'appoggio dei pagamenti eseguiti e soltanto sporadicamente l'attenzione si coagulava sulle fatture di maggiore importo, ma soltanto per protestarne l'esorbitanza e nulla più.

Nessuno, pur volendo, avrebbe comunque potuto accertare in quella sede se una fattura, ripescandola tra chili di documenti, fosse stata realmente pagata in tempo prima che maturassero interessi da ritardo, se i fondi disponibili fossero stati davvero impiegati a vantaggio soltanto di quel condominio, se fossero maturati interessi attivi, se a carico dei condòmini morosi fossero stati addebitati interessi aggiuntivi.

In definitiva, alla fine di ciascuna assemblea condominiale accadeva sempre la stessa cosa : estenuati dalla tarda ora, (basta osservare che la chiusura dei verbali è costantemente avvenuta dopo le ore 23), i condòmini approvavano fideisticamente il rendiconto, il piano di riparto e il bilancio preventivo senza obiezioni.

E non giustifica la condotta civilmente scorretta dell'imputato il fatto che i condòmini non abbiano esercitato un controllo ficcante, perché rispetto alla mole dei documenti, alla complessità e poca chiarezza del rendiconto e degli allegati, sarebbe stato inesigibile un comportamento diverso.

Infine, è da respingere con fermezza la tesi dell'avv. ..........: poiché i rendiconti sono stati tutti approvati e nessuno ha fatto reclamo nei termini, non si può discutere in questa sede della correttezza ed esattezza dei rendiconti.

Se questa preclusione è efficace in campo civilistico, è del tutto estranea al campo penale, dove l'azione pubblica è preclusa o dalla mancanza delle condizioni di procedibilità o è estinta dalla prescrizione.

Potrebbe forse archiviarsi la denuncia di Santoro contro X per essere stato raggirato con quei rendiconti fasulli sol perché l'azione civile è perenta? Evidentemente no, per la semplice ragione che quando il condòmino non ha potuto esercitare l'azione civile perché non s'è reso conto di essere stato truffato, tuttavia se l'esistenza del delitto viene dimostrata il colpevole va punito.

A conclusione del paragrafo, prima di esaminare le fattispecie, rimane da inquadrare giuridicamente le imputazioni formulate e considerare gli argomenti difensivi.

a) Le ipotesi di truffa sono costruite tutte secondo lo stesso schema fattuale : X, che collocava i fondi dei condòmini su conti correnti personali, presentando all'assemblea per l'approvazione il rendiconto redatto, quanto ai costi, secondo il criterio della competenza, faceva apparire come sborsate, perché inserite nella colonna Spese Sostenute, somme che, invece, non aveva ancora erogato e che erano --- o avrebbero dovuto essere --- giacenti sui conti correnti.

In particolare, il costo del gas era indicato comprensivo degli interessi di mora applicati dalla Fiorentinagas, di talché sembrava agli occhi degli amministrati che la spesa fosse stata tempestiva.

Gli interessi moratori venivano accollati a ciascun condòmino, senza specificazione della causale, alla voce SPESE PERSONALI insieme con altre spese competenti al singolo (es. raccomandate, pareri ecc.), ed il piano di riparto distribuiva, a ciascuno secondo i millesimi, il peso della contribuzione a conguaglio del passivo.

Così facendo, a seguito dell'approvazione "a scatola chiusa", X otteneva dagli amministrati, che ignoravano e non erano messi in condizione di conoscere quale era stata l'effettiva spesa, il ripianamento del passivo di fine esercizio (che viene a costituire l'ingiusto profitto lucrato dalla giacenza sui c/c), cagionando loro il danno ingiusto costituito dalla quota di interessi che non sarebbe stata addebitata dalla Fiorentinagas se, col denaro disponibile, avesse pagato tempestivamente.

Rinviando ai paragrafi successivi l'accertamento in fatto, ed in specie se effettivamente aveva disponibilità di denaro per pagare, occorre riassumere quanto già ritenuto : il rendiconto in quel modo redatto da X era artificioso perché nascondeva agli amministrati la realtà dell'andamento della gestione (cioè : la sufficienza dei fondi per pagare le bollette e quindi l'ingiustificato ritardo nel pagarle; l'esistenza degli interessi moratori addebitati dalla Fiorentinagas); gli amministrati non ottenevano da lui, pur domandando, alcuna delucidazione e, comunque, non avrebbero potuto comprendere l'effettiva situazione finanziaria se fossero stati ordinariamente diligenti perché i loro fondi erano mescolati con quelli degli altri.

Dunque, sia in astratto che in concreto sussiste l'artificio / raggiro perché l'obbligo giuridico di rendiconto impone completezza, chiarezza ed illustrazione adeguata della gestione condominiale.

A tale conoscenza viziata, cui l'assemblea non poteva sfuggire, conseguiva l'approvazione del consuntivo e del piano di riparto, con il conseguente consolidamento economico dell'apparenza : al fittizio passivo della gestione conseguiva il deposito a conguaglio di ulteriore denaro sul conto corrente di X; sugli amministrati ricadeva il danno economico costituito dagli interessi passivi pagati alla Fiorentinagas, che non sarebbero dovuti maturare se, col denaro disponibile, X avesse pagato.

Per come contestato, questo è stato il meccanismo della condotta, per cui non ha pregio l'obiezione dell'avv. ..........secondo il quale ingiusto profitto e correlativo danno non sono eziologicamente collegati tra loro e quindi la truffa non sussiste.

Si deve ribattere, al contrario, che, benché X, secondo il mandato ricevuto, avesse il poter di gestire il denaro depositato sui conti correnti per far fronte alle spese condominiali, soltanto con l'approvazione del consuntivo raggiungeva il risultato legittimare e fare proprio l'ingiusto profitto costituito dal denaro versato a conguaglio.

E', dunque, proprio la manifestazione di una viziata volontà assembleare a generare i due eventi economici illeciti e, quindi, a costituire il momento consumativo del delitto.

b) Quanto all'imputazione di appropriazione indebita, entrambi i difensori hanno argomentato che una volta pagata la sua quota, il condòmino non è più proprietario del denaro, per cui, se l'amministratore dà ad esso una destinazione diversa da quella imposta dalla legge, al più è configurabile una responsabilità civile, ma non il delitto contestato, perché manca il presupposto dell'altruità del denaro.

E' un argomento del tutto privo di pregio : poiché il legislatore ha indicato tra i doveri dell'amministratore anche quello di riscuotere dai condòmini le quote e con queste far fronte alle spese necessarie ai servizi comuni, è evidente che l'amministratore non può ritenersi proprietario di quelle somme che hanno una chiara destinazione; tale caratteristica è comune a tutte le figure di mandatario-gestore nell'interesse altrui.

Ne consegue che se quel denaro è impiegato dal gestore per fini diversi e personali, egli se ne appropria ed è chiamato a risponderne penalmente, come la casistica giurisprudenziale dimostra in abbondanza ().

Del delitto sussistono tutti gli elementi costitutivi : la ricezione del denaro versato nelle mani dell'amministratore dai condomini; il potere dispositivo dell'amministratore di impiegarlo lecitamente per le finalità impresse dalla legge e dall'assemblea; la distrazione dei fondi per fini personali e contrari a quelli giuridicamente imposti con conseguente ingiusto profitto.

In proposito si riportano le seguenti massime :

Cass. Sez. II, sent. n.6788 del 26.5.1977, Cappelli : " Commette il delitto di appropriazione indebita chi, venuto in possesso di una somma di denaro con l'incarico di farne oggetto di operazioni finanziarie a proprio rischio e pericolo, non restituisce la somma alla scadenza pattuita, senza essere in grado di dimostrare l'avvenuta perdita di essa nelle dette operazioni finanziarie per cause indipendenti dalla sua volontà".

Cass. Sez. II, sent. n. 4584 del 9.6.1973, Girelli : " La specifica indicazione del denaro contenuta nell'art. 646 C.P., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del denaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il denaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi col semplice possesso senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del denaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso : in tutti questi casi il possesso del denaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto pozione del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita".

Cass. Sez. II, ord. n.2445 del 13.10.1997, Pomar : " Nei casi di consegna di denaro, con espressa limitazione del suo uso, o con l'incarico di impiegarlo per un determinato uso, l'appropriazione indebita del medesimo si ha solo quando vengano compiuti dal possessore atti di disposizione del medesimo non autorizzati o, comunque, non compatibili col diritto pozione del proprietario".

Cass. Sez. II, sent. n. 8633 del 8.10.1985, Fugaroli : " La specifica indicazione del denaro contenuta nell'art. 646 C.P., rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Il denaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario. In tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l'agente commette appropriazione indebita".

Cass. Sez. II, sent. n.11628 del 7.9.1989, Barbuto : "  Il riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare applicazione nell'ambito penalistico dell'appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costitutivi e l'animus proprio del delitto in esame, anche allorché la res sia, come il denaro, fungibile. Infatti la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel caso in cui si tratti di una somma di denaro".

Affermata la configurabilità del delitto, va fatta un'altra precisazione in ordine al momento consumativo della fattispecie contestata al capo C).

Posto che X riceveva dagli amministrati il versamento delle quote condominiali e che con quel denaro avrebbe dovuto far fronte alle spese (possesso delle somme con obbligo di impiego per voluntas legis), quand'è che si è verificata la interversio possessionis, ovvero la distrazione per fini personali (ingiusto profitto) ?

L'imputazione descrive una condotta consumativa (fino alla fine del 1996) che mette in secondo piano e nasconde la consumazione delle singole condotte appropriative, su cui è bene soffermarsi.

Già s'è detto, a proposito delle truffe, che il momento consumativo è la data di approvazione del rendiconto fatta dall'assemblea dei condomini, perché è in quel momento che, simultaneamente, la volontà viziata dall'errore dispone di dare seguito ai versamenti economici che costituiscono l'ingiusto profitto dell'agente (il ripianamento del passivo inesistente indicato in bilancio) e legittima l'esistenza del danno ingiusto (la misura degli interessi che non sarebbero scaturiti dalle bollette).

E' in quel momento e con la medesima approvazione assembleare che si determina altresì l'appropriazione indebita del denaro, fin'allora giacente (o che avrebbe dovuto essere depositato) sui conti correnti in quanto non speso per le finalità condominiali, perché attraverso il rendiconto non veritiero X manifesta e realizza l'intento di appropriarsi del denaro comune.

Invero, se l'approvazione del consuntivo non intervenisse e i condomini pretendessero la restituzione dei fondi non spesi nell'esercizio per affidarsi ad un altro professionista, X sarebbe costretto a consegnare le somme al successore.

Ma una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto : quel denaro, che X non aveva speso, può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perché l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramuta in realtà immodificabile.

Il convincimento corrisponde non solo al caso concreto, ma anche all'impostazione giurisprudenziale : secondo Cass. Sez. II, sent. n. 2388 del10.9.1970, Bruzzone : " L'appropriazione di numerario fungibile si realizza con la resa del conto".

Anche se le truffe e le singole condotte appropriative originano dallo stesso atto volitivo, restano comunque fattispecie delittuose distinte e non sovrapponibili : quanto alle prime, l'approvazione assembleare viziata determina imperativamente per la collettività dei condomini la disposizione patrimoniale futura (profitto ingiusto) di versare le quote necessarie a coprire il deficit apparente di bilancio, oltre che accettare inconsapevolmente il danno ingiusto nella misura degli interessi ingiustamente fatti maturare.

Quanto alle seconde, l'approvazione assembleare stabilizza e ratifica, inconsapevolmente, quanto l'amministratore si accinge oppure ha già realizzato : far sparire i fondi condominiali dai conti correnti bancari dando loro un indirizzo personale ed illecito.

c) In entrambe e per tutte le imputazioni ricorre, infine, l'aggravante dell'abuso della prestazione d'opera da parte dell'imputato.

X, infatti, quale amministratore condominiale aveva il dovere giuridico di adempiere al mandato ricevuto con diligenza, presentando in assemblea rendiconti veritieri ed aderenti all'effettività della gestione e dando ai fondi ricevuti la destinazione economica prevista dalla legge e dal contratto.

E' palese, allora, che commettendo i delitti egli si è avvantaggiato ed è stato favorito nella commissione dei delitti dal venir meno alle aspettative legittime degli amministrati, che in lui avevano fiducia di vedere adempiuti gli obblighi di facere con correttezza (tra le tante, da ultimo Cass. Sez. VI, sent. 2717 del 14.3.1996, Panella; Cass. Sez. V, sent. 11655 del 12.10.1999, Rania).

Con questo si riporta all'interpretazione di buona fede la clausola di chiusura inserita da X nei verbali assembleari : " il tutto nell'ambito di una gestione contabile e fiduciaria al meglio ", che non significa affatto che i condomini avevano lasciato X arbitro di impiegare i loro fondi in investimenti finanziari o altre destinazioni speculative (scriminante ex art. 50 C.P.), bensì soltanto, come hanno detto tutti i condomini esaminati, che essi si fidavano di lui ().

Finalmente si può passare al vaglio, in base alle prove, della fondatezza delle imputazioni.

§.3 LE IPOTESI DI TUFFA E DI APPROPRIAZIONE INDEBITA.

A) Premessa : rendiconto e flussi di cassa.

Stabilito come il rendiconto deve essere redatto, merita riflettere che esso è l'illustrazione di ciò che è avvenuto durante l'anno di gestione, è il riepilogo statico della gestione, attività che ontologicamente è estremamente dinamica.

La gestione del condominio, infatti, si caratterizza, quale obbligazione di facere continuativa, per la fisiologica mutevolezza della situazione finanziaria : nelle mani dell'amministratore arrivano i versamenti dei condòmini, sopraggiungono fatture da pagare, qualche condòmino non versa nel tempo o per l'importo dovuto, si eseguono pagamenti parziali, sopravvengono spese urgenti ed impreviste ecc.

Ogni operazione, attiva o passiva, incide sulla consistenza del denaro disponibile, che varierà a seconda dei momenti e delle operazioni effettuate.

Il rendiconto non deve dare la rappresentazione dinamica, bensì deve fotografare la situazione esistente al momento della chiusura dell'esercizio, esponendo quanto c'è in cassa (saldo positivo o negativo) e raccontarne il perché, attraverso l'enumerazione delle operazioni effettuate.

Non è inutile avere richiamato l'attenzione sulla ontologica differenza che corre tra la rappresentazione contabile offerta dal consuntivo ed il dinamismo caratteristico delle operazioni di gestione, perché l'oggetto del processo, la thesi accusatoria, consiste proprio nella verifica dell'esattezza e completezza dei rendiconti (il quadro d'insieme finale) alla luce del dipanarsi momento per momento dell'attività gestoria (i fotogrammi di quanto accaduto).

In altre parole, quella situazione che nei rendiconti appariva cristallizzata alla data di chiusura del bilancio consuntivo, non era, come osservato dalla difesa (), rappresentativa della situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio, ma quella esistente alla data di stampa del consuntivo, per cui era lecito dubitare della validità delle prime conclusioni.

Anticipando una generale valutazione sul compito svolto dalla dott.ssa Pantera, si può affermare che la stessa, sollecitata in aula dalle critiche mosse dal collega Baldassarri e dai difensori (), ad una prima, complessa esposizione e valutazione "statica", in corso di processo ha saputo brillantemente far seguire, rintuzzando così tutte le obiezioni, la verifica dei dati contabili dinamici, -- dove e nella misura in cui il materiale istruttorio lo ha consentito --, per cui il risultato finale, condensato nelle relazioni integrative depositate il 23.4.99, è consistito proprio nella rappresentazione del flusso di cassa, alla luce del quale valutare la corrispondenza dei rendiconti presentati in assemblea dall'imputato.

Questo accertamento supplementare, consistito nel riguardare giorno per giorno la successione degli incassi e delle spese, non solo non ha invertito le prime conclusioni, ma, anzi, ha evidenziato l'esistenza di fondi disponibili, con cui X avrebbe potuto pagare le bollette del gas, ancor più consistenti, a tutto danno della posizione processuale dell'imputato.

B) segue : significato di alcuni tabulati

Ancora in via generale, è bene spiegare il significato specifico di alcuni documenti, la cui lettura non è perspicua, e che è bene aver chiaro perché, altrimenti, risulta difficoltoso comprendere le relazioni depositate dalla dott.ssa Pantera.

1) il tabulato riepilogativo dei dati immessi nel computer.

Esso rappresenta, ad una certa data, il residuo di cassa non speso (SALDO), l'ammontare dei debiti non ancora pagati (IMPORTO DP) ed il raffronto algebrico tra essi (SALDO CON DP).

L'oggetto è stato già esaminato e spiegato mostrando il tabulato di via Allori alla data del 25.11.95.

Naturalmente, il significato di quelle voci non cambia se si esamina il tabulato generale relativo a tutti i condominii, che altro non è se non la sommatoria dei dati immessi nel computer fino ad una stessa data.

2) il tabulato delle bollette del gas stampato il 20.11.96 dalla Fiorentinagas (alleg. R alla relaz. 5).

In esso sono riportati, da sinistra a destra () :

- il periodo di fatturazione, che per i mesi invernali è mensile, mentre per quelli estivi luglio/settembre è trimestrale ();

- il numero 1 se la bolletta è normale; il numero 2 se la bolletta è stata annullata; il numero 3 se si tratta di bolletta a correzione di altra ();

- l'importo totale della bolletta comprensivo delle penalità di mora;

- la data di scadenza entro cui effettuare il pagamento;

- la data in cui è stato eseguito il pagamento;

- l'importo pagato;

- quanto resta da pagare;

- e, per ultimo a destra, gli interessi inglobati in bolletta.

Si riporta come esempio una porzione del Tabulato della Fiorentinagas, prima riga della pag. 020445 relativa al cond. Via Zucchi - Ragazzi del '99; quinta e sesta dal basso della pag. 020446 relativa al cond. Viale Europa (allegato R, relazione 5) :

via ragazzi del '99

dati bolletta * dati scarico *

periodo * importo * scadenza * data * importo * da pagare * pen. rit.

1 - 1/94 1 * 4792100 * 15.03.94 * 3 6.12.94 S * 4792100 * * 1276699

viale europa

dati bolletta * dati scarico *

periodo * importo * scadenza * data * importo * da pagare * pen. rit.


4 - 4/93 2 * -3914400 * 24.06.93 * 9 10.06.93 * -3914400 *

4 - 4/93 3 * 6346700 * 24.06.93 * 3 10.01.94 * 6346700 *

Secondo il sistema di contabilizzazione della Fiorentinagas, dunque, l'importo indicato in bolletta riporta normalmente il costo della fornitura del periodo di erogazione del gas. Nel caso in cui la bolletta precedente non sia stata pagata entro la data di scadenza prevista, l'importo degli interessi da ritardo viene inserito nelle bollette successive, per cui in caso di plurimi ritardi relativi a più bollette, gli interessi di mora sono conteggiati nell'ultima emessa ().

E' emerso nel processo che, a causa della scorretta gestione del Reparto Esazione durante il periodo in cui ne era direttore Geroni, vi fu un arco di tempo di più anni in cui l'addebito degli interessi non sempre fu conteggiato (), a tutto vantaggio di alcuni amministratori di condominio, X incluso, il quale tuttavia inseriva nei rendiconti le bollette del gas per l'importo intero maggiorato degli interessi.

La struttura dell'importo indicato in bolletta, quindi, non consente di per sé un'agevole scorporazione degli interessi, che possono essere riferiti a più bollette scadute; per imputarli alla fornitura pagata in ritardo, da cui hanno tratto origine, è stato necessario per la dott.ssa Pantera esaminare una per una le bollette archiviate nello Studio X, quando rinvenute.

C) La situazione finanziaria generale.

Fatte queste precisazioni, si ricorda che l'oggetto dell'accertamento processuale è sapere se X, nonostante i saldi negativi esposti in consuntivo e la contabilizzazione di bollette pagate in ritardo, disponesse di denaro per pagare tempestivamente, in tutto o in parte, le forniture del gas.

A tale accertamento va premesso un quadro generale della situazione finanziaria, evoluta nel corso degli anni in conseguenza delle operazioni immesse nel computer (versamenti effettuati dai condòmini, costi gravanti sui condominii, pagamenti effettuati, debiti non ancora pagati) e riflessa sui conti correnti, bancari e postali, utilizzati per le gestioni condominiali.

Secondo quanto già dimostrato, tutte le operazioni attive e passive venivano immesse nel computer, per cui l'incasso delle quote dei condòmini impinguavano la cassa dello stabile di pertinenza; i pagamenti immediati delle forniture, benché non memorizzati, decurtavano la cassa; le fatture da pagare successivamente venivano inserite nella colonna DP e diminuite o espunte man mano che si procedeva ai pagamenti (retro, §.2 lett. A).

Dunque in ogni momento per ogni condominio era possibile conoscere la consistenza di cassa (è la voce "Saldo" del tabulato di via Allori, riportato retro), già decurtata dai pagamenti effettuati, e quali debiti fossero ancora da pagare (è la voce "Saldo con DP" descritta retro).

La stessa fotografia è possibile ottenere per l'insieme dei condomini gestiti.

In base al tabulato acquisito e stampato il 6.11.95, dalle operazioni registrate fino a quel momento nel computer (£.4.107.456.216), risultava che a quella data erano stati pagati debiti per £.1.195.324.273, e che i debiti pendenti, risultanti dalla sommatoria degli importi della "colonna DP", ammontavano a £.2.912.131.943 (Relaz. 5 Alleg. H, pag. 020367).

Poiché interessa sapere se X aveva disponibilità di denaro per pagare i fornitori e tra questi le bollette del gas, per conoscere quali erano a quel momento i crediti dei soli fornitori condominiali, basta detrarre : i fondi cassa, che non costituiscono propriamente un debito, pari a complessive £.303.196.858; i crediti del dott. X, pari a complessive £.396.843.127 immessi alla voce GBS (notule, copisteria, calcolatore); gli altri importi indicati alla voce GB (£.16.171.311 + 1.284.000); quelli estranei alla gestione dei condominii cioè Uff. Esazione Affitti (£.16.415.995), Spese Personali dei condòmini (£.135.037.153) e Cond. di prova (£.15.000). Sul significato e l'oggetto di tali poste si veda quanto ha dichiarato X all'ud. 21.6.99 pag. 112 e seg.

Il risultato è che alla data del 6.11.95 i debiti condominiali verso i fornitori ed inseriti nella colonna "Importo DP" ammontavano complessivamente a £.2.043.168.499, (Relaz. 5 Alleg. H1).

Uguale accertamento è stato fatto alla data del 25.11.96 : i debiti complessivi (colonna DP) immessi nel computer assommavano in totale a £.1.921.890.433 (Relaz. 5 Alleg. I e Q).

Per conoscere quali sono i debiti verso i fornitori gravanti sui condominii, basta detrarre dal totale : i fondi cassa (£.173.019.802); i crediti dell'amministratore indicati alla voce GBS (£.517.839.469); quelli raggruppati alla voce GB (£.18.102.250), e GBS (£.1.284.000); quelli relativi all'Esazione Affitti (£.20.867.785); le Spese Personali dei condòmini (£.60.478.158).

Alla data del 25.11.96 i debiti condominiali verso i fornitori inseriti nella colonna DP ammontavano complessivamente a £. 1.130.298.969.

A quella stessa data i versamenti fatti dai condòmini e non ancora spesi ammontavano a £.2.267.858.703 (Relaz. 5 Alleg. I1 e Q), denaro che avrebbe dovuto essere giacente sui conti correnti postali e bancari.

Ancora : alla data del 25.11.96 sul computer appariva (cfr. Relaz. 5, alleg. I, pag. 020406) la seguente situazione finanziaria :

Cassa <B> = + £.345.030.266

situazione dei conti correnti bancari e postali = - £.957.695.172

saldo algebrico = passivo per £.612.664.906 (come sarà spiegato più avanti, il saldo algebrico risulta alterato dall'inserimento dei conti "A" ed "U" immessi per ridurre agli occhi dei terzi l'entità del passivo).

In base a tale risultati, sembrerebbe che sui conti correnti dovessero trovarsi £.2.267.858.703, quale denaro incassato e non ancora speso, di cui £.345.030.266 annotati al computer.

Invece, secondo gli accertamenti eseguiti dalla G.d.F., i conti correnti intestati a X erano costantemente passivi da anni ed anche gli altri conti intestati a lui, ma non usati per le gestioni condominiali, erano in rosso.

Quella che segue è la rappresentazione nel tempo dei saldi complessivi (Relaz. 5 alleg. N ed O) :

 

SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI UTILIZZATI PER GESTIRE I CONDOMINII

(allegato N) periodo

conti correnti bancari

conti correnti postali

saldo complessivo

31.12.92

- 1.078.646.589

+ 18.836.307

- 1.059.810.282

31.12.93

- 1.239.732.764

+ 66.228.258

- 1.173.504.506

31.12.94

- 960.193.799

+ 101.030.049

- 859.163.750

31.12.95

-1.015.247.573

+ 65.959.022

- 949.288.551

25.10.96

- 832.467.355

+ 44.032.810

- 788.434.545

(allegato O) periodo

conti correnti bancari

conti correnti postali

saldo complessivo

22.11.96 / 15.01.97

- 981.320.629

+ 44.032.810

- 937.287.819

SITUAZIONE DEGLI ALTRI CONTI CORRENTI INTESTATI A X

(allegato O) periodo

saldo complessivo

- 421.480.132

22.11.96 / 15.01.97

L'analisi dei conti correnti, compresi quegli altri intestati all'imputato, non lascia margine a dubbi : il denaro dei condòmini che non era stato speso si è volatilizzato, ed è logico pensare che, essendo X l'unico autorizzato a operare su quei conti, egli lo avesse stornato ad alti fini, appropriandosene (vedi più diffusamente infra al §.5).

Del resto l'illazione non è peregrina e non è smentita dall'apparenza della situazione di cassa al 25.11.96 : poiché sui conti non c'è alcun attivo, è chiaro che la positività indicata per £.345.030.266 è del tutto fasulla e creata ad arte per nascondere agli occhi dei terzi la realtà del passivo bancario (su questo si rinvia al §.5).

Se, infatti, si ignora quell'attivo, alla data del 25.11.96 il saldo algebrico non è più quello apparente, ma si incrementa a - £.957.695.172, cifra che ben corrisponde al reale stato dei conti bancari in quello stesso periodo di tempo.

In definitiva, l'imputato, secondo le risultanze della sua contabilità interna --- della quale si è già apprezzata l'attendibilità ---, pur avendo ricevuto dai condòmini il pagamento delle quote condominiali, non solo non aveva utilizzato il denaro per pagare i debiti, --- tant'è che residuavano ingenti debiti insoluti ---, ma nel corso degli anni aveva costantemente distratto i fondi degli amministrati per finalità diverse, difatti i conti correnti bancari avevano avuto un trend costantemente negativo, circostanza ben nota anche alla dipendente Morandini, che aveva operato su quelli attenta a non sfondare la soglia dell'affidamento personale di cui X godeva.

§.4) IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL GAS E LE IMPUTAZIONI DI TRUFFA.

In generale, la consulente dell'accusa ha osservato che X era costantemente in ritardo nel pagare i fornitori dei condominii (), ma il ritardo era particolarmente grave rispetto alla Fiorentinagas, sia perché questa rappresentava la voce di spesa più cospicua durante l'esercizio, sia perché era l'unico fornitore che conteggiava gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle bollette.

La situazione è avvalorata anche aliunde : l'abituale inadempimento verso la Fiorentinagas aveva portato X a concordare con il direttore Bausi in data 21.3.95 un piano di pagamenti delle bollette scadute fin dall'ottobre '94, prevedendo pagamenti graduali tra il 15 maggio e il 15 novembre '95 (allegato n.6).

Ma neanche questo piano di rientro era stato rispettato, tanto che la Direzione s'era orientata a procedere per le vie legali al fine di recuperare il credito residuo di £.257milioni (cfr. lettera interna della Direzione Fiorentinagas, allegata sub n.4 alla Relaz. 1 con le relative bollette).

Ciò detto, seguendo l'ordine delle imputazioni, si passa ad esaminare il contenuto delle relazioni depositate dalla dott.ssa Pantera e dei risultati attinti.

1) COND. DI VIA DA CASCIA, MARENZIO, TACCHINARDI, DENOMINATO "EX NOVOLI" (Relazioni 1 e 2)

La gestione annuale decorre dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno seguente.

L'oggetto dell'accertamento è stabilire, computando incassi e spese per cassa anziché per competenza, se X, durante l'anno di gestione 92/93 (capo A) e 93/94 (Capo B) , aveva a disposizione denaro sufficiente per pagare in tutto o in parte le bollette del gas ed evitare così l'aggravio degli interessi di mora.

Nel prospetto che segue si indicano : il periodo di esercizio (colonna 1), il saldo di chiusura dell'esercizio indicato nel consuntivo (colonna 2), il totale dei versamenti eseguiti dai condòmini durante l'esercizio (colonna 3), il costo della fornitura del gas indicato da X nel consuntivo inglobando gli interessi addebitati dalla Fiorentinagas (colonna 4), il costo del gas al netto degli interessi (colonna 5), e l'importo degli interessi moratori (colonna 6), gli interessi delle bollette non addebitati ai condòmini (colonna 7), gli interessi addebitati ai condòmini morosi nel versamento delle quote (colonna 8).

PROSPETTO A :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

colonna 8

Esercizio

saldo di esercizio

versamenti dei condòmini

costo del gas indicato nel rendiconto

costo del gas al netto degli interessi

interessi per ritardato pagamento delle bollette

interessi non addebitati ai condòmini

interessi addebitati ai condòmini morosi

90 - 91

- 64.960.322

235.755.429

129.008.000

125.240.465

3.767.535

   

91 - 92

- 99.724.478

347.174.335

154.092.200

141.593.974

12.498.226

   

92 - 93

- 577.735

503.964.357

118.572.000

114.697.369

3.874.631

   

93 - 94

- 32.634.109

286.338.754

133.394.600

130.533.852

2.860.748

   

94 - 95

- 31.038.265

420.754.190

152.755.349

152.755.349

25.494.851

25.494.851

11.808.503

Se ne ricava che :

-- secondo la rappresentazione offerta dai rendiconti, tutte le gestioni si conclusero con un saldo negativo, come se il denaro versato dai condòmini fosse stato insufficiente a pagare i debiti, computati per competenza e quindi anche se erano stati pagati nell'esercizio successivo;

-- nei rendiconti degli esercizi 90/91 - 93/94 il costo della fornitura del gas, comprensivo degli interessi, fu posto a carico di tutti i condòmini, morosi e non, con l'aggravio degli interessi, suddivisi per ciascuno in proporzione della rispettiva partecipazione millesimale alle spese;

-- soltanto nella gestione 94/95 gli interessi per ritardato pagamento delle bollette (£.25.494.851) furono scorporati dal costo indicato nel consuntivo netto e se li accollò personalmente X nell'assemblea condominiale tenutasi il 14.9.95 (). In tale esercizio ai condòmini morosi furono accollati gli interessi calcolati automaticamente dal computer (£.11.808.503).

Con l'ausilio del Tabulato delle bollette stampato dalla Fiorentinagas ed esaminate le bollette conservate nello Studio di via Lamarmora, la dott.ssa Pantera ha individuato quali bollette furono pagate entro la chiusura dell'esercizio (30 aprile) e quali invece furono pagate oltre la chiusura.

Applicando il criterio di cassa, è stato così possibile calcolare quali somme di denaro non erano state spese entro la data di chiusura dell'esercizio e quindi correggere il saldo della gestione indicato nel consuntivo.

Nel prospetto che segue, per ogni esercizio (colonna 1), è indicato, per tutte le bollette imputate all'esercizio (colonna 2), l'importo degli interessi accollato ai condòmini (colonna 3), ed il saldo di chiusura dell'esercizio indicato nel rendiconto (colonna 4); seguono : il denaro speso entro la data di chiusura per il pagamento delle bollette (colonna 5), quelle che restavano da pagare (colonna 6). Quindi, ipotizzando per avvenuto il pagamento degli altri fornitori, è indicato il residuo di cassa effettivo, che si ricava detraendo il saldo di chiusura indicato nel consuntivo (colonna 7).

PROSPETTO B :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

Esercizio

bollette imputate all'esercizio

interessi inclusi nelle bollette

saldo di chiusura

bollette pagate entro la chiusura dell'esercizio

bollette non pagate

residuo di cassa

90 - 91

129.008.000

3.767.535

- 64.960.322

60.530.200

68.477.800

3.517.478

91 - 92

154.092.200

12.498.226

- 99.724.478

52.530.100

101.562.100

1.837.622

92 - 93

118.572.000

3.874.631

- 577.735

11.942.000

106.630.000

106.052.265

93 - 94

133.394.600

2.860.748

- 32.634.109

8.392.900

125.001.700

92.367.591

94 - 95

152.755.349

0

- 31.038.265

     

Se ne ricava che :

in tutti gli esercizi considerati, benché i condòmini avessero versato cospicue somme di denaro, soltanto una parte degli incassi erano stati spesi alla fine dell'esercizio.

In particolare, ipotizzando (a beneficio dell'imputato) che entro la fine dell'esercizio fossero stati pagati tutti i fornitori diversi dalla Fiorentinagas, alla fine dell'esercizio avrebbe dovuto esistere una liquidità di cassa inutilizzata (colonna 7).

Dimostrata l'inattendibilità rappresentativa dei rendiconti compilati col criterio della competenza, la dott.ssa Pantera ha approfondito l'analisi per individuare quale fosse la disponibilità di cassa effettiva di cui avrebbe potuto disporre X per eseguire i pagamenti del gas.

In questa ricerca, tuttavia, è mancata la disponibilità di documenti da cui ricavare le date dei versamenti effettuati dai condòmini e la memoria del computer non conservava, come s'è visto, la data dei pagamenti eseguiti, giacché il sistema depennava dalla colonna DP i debiti senza conservare traccia della data dell'operazione.

L'unico documento storico disponibile è stato il tabulato messo a disposizione dalla Fiorentinagas col riporto di tutte le bollette emesse con gli importi per capitale interessi e data di effettivo pagamento.

Non potendo disporre della fotografia storica delle gestioni, e quindi avere certezza di quando i condòmini avevano versato il denaro nelle mani dell'amministratore, così da verificare se avrebbe potuto pagare in tutto o in parte i debiti, l'accertamento è stato ricercato induttivamente, postulando, a beneficio dell'indagato, che egli avesse realmente pagato tutti i fornitori diversi dalla Fiorentinagas, mentre rispetto a quest'ultima sono state esaminate tutte le bollette conservate in Studio e sono state incrociate con quelle elencate nel tabulato dell'ente.

Relativamente agli esercizi del condominio dal '92 in poi (quelli degli anni precedenti non avevano documentazione completa e sono stati tralasciati), il risultato ottenuto dalla consulente è stato il seguente :

- nell'esercizio '92 - '93, il costo complessivo della fornitura indicato nel rendiconto era £.118.572.000, incluse £.3.874.631 quali interessi di mora.

Dall'esame delle bollette del gas e del tabulato della Fiorentinagas risultava che alla data di chiusura dell'esercizio, cioè il 30.4.93, erano state pagate soltanto £.11.942.000 di bollette.

Inoltre, dalle bollette pagate in quell'esercizio è emerso che gran parte si riferivano a forniture di gas relative all'esercizio precedente 91 - 92, gravate di ben £.3.062.145 di interessi, per cui in realtà gli interessi di mora riferibili al 92 - 93 erano £.808.083.

Per conseguenza, dando per vero che l'amministratore avesse pagato tutti gli altri fornitori (£.286.245.614), egli non avrebbe speso £.106.630.000 ed il saldo dell'esercizio avrebbe dovuto essere di almeno £.106.052.265, ben diverso da quello negativo indicato nel consuntivo (- £.577.735).

Se avesse impiegato quel denaro per pagare le bollette residue, quale sarebbe stato l'ammontare degli interessi che non sarebbero maturati ?

La risposta è stata ottenuta induttivamente, facendo la proporzione tra il dato certo delle bollette non pagate (£.106.630.000) in rapporto alla ipotizzata disponibilità di cassa (£.106.052.265) e tra il dato certo degli interessi di mora pertinenti a quell'esercizio (£.812.486) e quelli da ricercare.

Sviluppando la proporzione :

106.630.000 : 106.052.265 = 812.486 : x,

si ha che x = £.808.083, che rappresenta la parte di interessi di mora che non sarebbe maturata se X avesse impiegato il denaro a sua disposizione per pagare le bollette della Fiorentinagas relative a quell'esercizio.

Corrispondentemente i condomini non si sarebbero visti addebitare quell'importo nel conguaglio di fine anno e non avrebbero dovuto ripianare il passivo.

La stessa procedura di accertamento è stata seguita per l'esercizio 91 - 92.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea indicava un costo complessivo del gas pari a £.154.092.200, comprensivo di £.12.498.226 di interessi di mora.

Riguardando tutte le bollette di quell'esercizio, la consulente ha appurato che solo una parte erano state davvero pagate entro quel periodo per complessive £.52.530.100, per cui, dando per vero, a vantaggio dell'indagato, che fossero stati pagati tutti gli altri fornitori (£.227.846.291), alla fine dell'esercizio egli avrebbe dovuto disporre di £.101.562.100 con un saldo finale d'esercizio positivo per £.1.837.622, ben diverso da quello negativo di - £.99.724.478 indicato nel consuntivo.

Se avesse impiegato quel denaro per pagare le bollette residue (£.101.562.100), quale sarebbe stato l'ammontare degli interessi che non sarebbero maturati ?

Impostando la proporzione come nel caso precedente si ha :

101.562.100 : 1.837.622 = 3.062.145 : x,

x = £.55.405, cioè non sarebbero maturati interessi di mora per £.55.405, e corrispondentemente i condòmini non si sarebbero visti addebitare tale somma nel conguaglio del consuntivo né avrebbero dovuto conguagliare il passivo.

Risulta, allora dimostrata l'imputazione sub A) : X, presentò e fece approvare dall'assemblea del 2.11.93 un rendiconto mistificante, nel quale aveva inserito come spese di gas effettivamente sostenute £.118.572.000 (comprensive di £.3.874.631 di interessi nascosti), laddove non aveva speso entro il 30.4.93 £.106.052.265.

Se avesse usato quel denaro per adempiere al suo obbligo di amministratore, non si sarebbero prodotti £.808.083 di interessi, che ingiustamente egli accollò agli amministrati, dai quali ottenne il versamento del conguaglio per l'esercizio successivo.

Uguale l'effetto del raggiro relativamente all'anno precedente.

Contro l'effettività della gestione, egli aveva indicato una spesa complessiva per il gas di £.154.092.200, nella quale aveva nascosto £.12.498.226 di interessi. Viceversa, avendo fatto solo pagamenti parziali, egli non aveva speso £.101.562.100. Se avesse impiegato quel denaro per adempiere al suo obbligo di amministratore, non si sarebbero prodotti £.55.405 di interessi, che ingiustamente accollò agli amministrati insieme col passivo da conguagliare.

Il danno ingiusto complessivo è perciò £.863.489.

Analogo il risultato per l'esercizio 93 - 94.

A fronte di un consuntivo che riportava come costo complessivo del gas la somma di £.133.394.600, inclusi interessi per £.2.860.748 conteggiati dalla Fiorentinagas, le bollette pagate entro la chiusura dell'esercizio ammontavano a £.8.392.900 e quelle ancora insolute erano £.125.001.700.

Di conseguenza, contro l'apparenza del rendiconto chiuso con un passivo di £.32.634.109, in realtà risultavano non essere state spese £.92.367.591 (£.125.001.700 - £.32.634.109).

Ipotizzando, a vantaggio dell'indagato, che X aveva pagato tutti gli altri fornitori (£.185.000.528), se l'amministratore avesse utilizzato il denaro residuo (£.92.367.591) per pagare le bollette insolute (£.125.001.700), impostata la solita proporzione :

125.001.700 : 92.367.591 = 2.860.748 : x,

x = £.2.113.894, cioè non sarebbero maturati interessi per £.2.113.894 e corrispondentemente i condòmini non si sarebbero visti addebitare quella somma né avrebbero dovuto versare il conguaglio.

Dunque, anche per il capo B) è dimostrata la fondatezza dell'accusa : X presentò e fece approvare dall'assemblea del 18.10.94 un rendiconto, redatto per competenza, nel quale erano indicate come spese per il gas £.133.394.600 comprensive degli interessi.

In realtà egli durante quell'esercizio non aveva speso £.92.367.591, che avrebbero consentito il pagamento delle bollette maturate nell'esercizio.

Di conseguenza non sarebbero stati accollati ai condomini £.2.113.894, che rappresenta il danno ingiusto provocato dalla frode, né avrebbero dovuto ripianare il passivo.

Come detto, il consulente della difesa dott. Baldassarri ed i difensori, pur non contestando gli addendi estratti dalla memoria del computer e dai documenti, relativamente ai periodi contestati nell'imputazione A) hanno tuttavia eccepito che essi fossero riferibili non alla data di chiusura della gestione (30.4.93), bensì alla data di stampa del consuntivo, che è posteriore : il 22.9.93. Per cui essendo probabile che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di stampa del consuntivo fossero state compiute operazioni attive o passive di gestione, quanto ritenuto dalla dott.ssa Pantera era inattendibile ed inidoneo a ricostruire l'effettiva disponibilità di denaro.

Ebbene, la dott.ssa Pantera ha verificato in concreto anche questa ipotesi.

Con la relazione integrativa e gli allegati ad essa, depositata all'ud. 23.4.99, ella ha dato conto di avere esaminato per l'esercizio 91/92 e 92/93 tutta la documentazione esistente (fatture, mandati di pagamento, quietanze, bollette del gas ecc.) così da avere la cadenza analitica ed effettiva degli esborsi; ha poi ricostruito per data gli incassi ed ha quindi rapportato le partite attive con quelle passive.

Il risultato per l'esercizio 92/93 è il seguente :

- Alla data di stampa del consuntivo (22.9.93), poi approvato dall'assemblea il 2.11.93, erano state pagate complessivamente fatture per £.278.941.559 a fronte di costi complessivi imputati nell'esercizio per £.404.818.296.

Non avendo ritrovato il documento di pagamento di una fattura di £.6.764.943, la consulente l'ha considerata come pagata alla data del 1°.5.92, cioè il primo giorno di quell'esercizio, (secondo il criterio di massimo vantaggio per l'indagato), in quanto la spesa decurta immediatamente la disponibilità di cassa.

In concreto, dunque, alla data di stampa del consuntivo (22.9.93) residuavano debiti per £.125.876.737, che furono pagati tra il 28.9.93 ed il 23.2.94 (alleg. 1).

- Sempre alla data del 22.9.93, detratte le fatture dell'esercizio 93/94 pagate prima di quel giorno (£.17.923.720), la disponibilità di cassa si ricava detraendo dai debiti esistenti a quel momento, £.125.876.737, il saldo negativo del consuntivo (- £.577.735), le fatture dell'esercizio 91/92 imputate nel 92/93 ma pagate tra il 22.3.94 ed il 13.12.94 (£.51.855.481).

In concreto, dunque, alla data del 22.9.93 la liquidità di cassa avrebbe dovuto essere pari a £.159.230.763 (alleg. 2), ben superiore a quella "induttiva" di £.106.052.265.

Analogamente, per l'esercizio 91/92 il risultato è il seguente :

- alla data di stampa del consuntivo, cioè il 13.7.92, la liquidità di cassa risulta essere + £.4.018.153, ben maggiore di quella "induttiva" di £.1.837.622.

Pertanto, le obiezioni difensive, lungi dall'indebolire la prima ricostruzione fatta dalla dott.ssa Pantera, hanno stimolato un approfondimento che, sulla base dei documenti, ha convalidato ancor di più l'ipotesi accusatoria.

Per l'esercizio 93/94 la dott.ssa Pantera non ha avuto tempo di fare l'approfondimento.

2) COND. VIALE EUROPA (Relazioni n. 3, 5, 6 e 7)

L'oggetto dell'accertamento è analogo a quello esposto per il condominio Ex Novoli : confrontare i dati esposti nei rendiconti approvati dall'assemblea condominiale () con quanto risulta dalla documentazione reperita, e, superata l'apparenza derivante dal criterio della competenza, appurare se X disponesse negli esercizi 92/93 (Capo D) e 93/94 (Capo E) di denaro con cui pagare tempestivamente le bollette del gas ed evitare così l'aggravio degli interessi moratori conteggiati dalla Fiorentinagas, che, invece, furono accollati ai condòmini.

Il periodo di gestione decorre dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno seguente.

I dati esposti nei rendiconti degli anni 1990 - 1995 sono stati confrontati con quelli ricavabili dalla documentazione analitica delle spese negli anni 90/91, 92/93, 93/94 e 94/95, nonché col tabulato degli interessi applicabili ai condòmini morosi calcolati dal computer (), documenti ritrovati nello Studio di via Lamarmora, e con quelli risultanti dal tabulato dei fornitori che alla data del 6.11.95 dovevano essere ancora pagati (), nonché con l'elenco delle bollette, per importo ed interessi, relative a ciascun esercizio (), e col tabulato delle bollette stampato dalla Fiorentinagas ().

Nel prospetto che segue si riportano : gli esercizi (colonna 1), il saldo di chiusura riportato nei rendiconti (colonna 2), il costo della fornitura del gas comprensivo degli interessi applicati dalla Fiorentinagas (colonna 3), il costo del gas al netto degli interessi moratori (colonna 4) e gli interessi incorporati nelle bollette (colonna 5); infine, gli interessi applicabili ai condòmini morosi (colonna 6) e quelli addebitati loro (colonna 7).

PROSPETTO A :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

Esercizio

saldo di esercizio

importo del gas indicato nel rendiconto

costo del gas al netto degli interessi

interessi per ritardato pagamento delle bollette ed accollati a tutti i condòmini

interessi applicabili ai condòmini morosi ma non applicati

interessi applicati ai condòmini morosi

90 - 91

- 37.349.823

50.762.900

49.586.865

1.176.035

2.065.385

561.100

91 - 92

- 55.513.574

70.391.500

64.720.196 (in base al tabulato Fiorentinagas)

5.671.304 (in base al tabulato Fiorentinagas)

1.890.675

0

92 - 93

1.115.286

60.536.100

55.177.385

5.358.715

docum. non reperita

0

93 - 94

- 10.889.529

65.366.700

63.676.500

1.690.200

1.305.350

0

94 - 95

- 787.918

61.293.608

60.327.372

966.236

1.707.009

0

E' da notare che, dal tabulato della Fiorentinagas, nell'esercizio 94/95 l'importo globale delle bollette relative all'esercizio era £.72.291.300, di cui £.11.963.928 per interessi (vedi Tab. 4 pag. 020034).

In questo caso X ha conteggiato nel rendiconto soltanto £.61.293.608, di cui £.966.236 per interessi a carico dei condòmini; pertanto la differenza di £.10.997.692 tra la mora addebitata dalla Fiorentinagas e quella accollata a tutti i condòmini col rendiconto alla voce "Metano forniture" è rimasta a suo carico.

Viceversa, nell'esercizio 90/91 dagli interessi addebitati dalla Fiorentinagas per £.1.737.135, X ha detratto £.561.100 che ha imputato sotto la voce "Spese Personali" soltanto a tre condòmini che risultavano morosi dal tabulato stampato dal suo computer (). Negli altri esercizi, invece, non ha applicato ai condòmini gli interessi calcolati dal suo computer.

Disponendo sia del tabulato delle bollette emesse dalla Fiorentinagas sia delle bollette conservate nello Studio, è stato possibile individuare per ciascuna bolletta il termine di scadenza e la data di effettivo pagamento ritardato con relativo aggravio di interessi (Relaz. 3 Tab. 4 A-C).

E' stato così accertato che, redigendo il consuntivo col criterio della competenza, X ha imputato in ciascuno degli esercizi considerati bollette che erano state pagate nel corso dell'esercizio successivo.

Inoltre, poiché le bollette incorporavano, oltre al costo della fornitura, anche gli interessi di mora generati da precedenti bollette (), è stato accertato che una parte degli interessi erano relativi a bollette non pertinenti all'esercizio sul quale furono imputati, ma a bollette di esercizi precedenti.

Di conseguenza, enucleando gli interessi da ritardato pagamento, è stato possibile collegare l'importo esatto alle bollette degli esercizi precedenti, differenziandolo da quello riferibile alle bollette dell'esercizio in corso (Relaz. 6, alleg. 2).

Il prospetto che segue indica : per ogni esercizio (colonna 1), l'importo degli interessi per ritardato pagamento delle bollette del gas imputate per competenza all'esercizio e fatto gravare su tutti i condòmini (colonna 2), l'importo degli interessi per ritardato pagamento delle bollette relative a forniture dell'esercizio in corso (colonna 3), distinguendolo dall'importo degli interessi per ritardato pagamento di bollette relative a forniture avvenute in esercizi precedenti (colonna 4), nonché gli interessi per ritardato versamento della quota condominiale addebitati ai ritardatari (colonna 5) e quelli che, secondo il conteggio elaborato dal computer, avrebbero potuto essere applicabili ai condòmini morosi (colonna 6)

PROSPETTO B :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

Esercizio

interessi per ritardato pagamento delle bollette inclusi nel rendiconto ed accollati su tutti i condòmini

interessi per ritardato pagamento delle forniture di gas dell'esercizio in corso

interessi per ritardato pagamento delle forniture di gas di esercizi precedenti

interessi di mora nel pagamento delle rate ed addebitati ai condòmini morosi

interessi di mora nel pagamento delle rate applicabili ai condòmini morosi

90 - 91

1.176.035

869.637 (es. 90/91)

306.390 (es. 89/90)

561.100

2.065.385

91 - 92

5.671.304

docum. non reperita

docum. non reperita

0

1.890.675

92 - 93

5.358.715

1.808.617

3.550.098

0

docum. non reperita

93 - 94

1.690.200

0

1.690.200 (es. 92/93)

0

1.305.350

94 - 95

966.236

0

966.236 (es. 93/94)

0

1.707.009

In pratica, nel rendiconto 92/93 con l'importo globale della fornitura, conteggiato per competenza, X fece pagare a tutti i condòmini anche £.5.358.715 di interessi, come se fossero maturati tutti sulle bollette pertinenti a quell'esercizio.

In realtà, soltanto £.1.808.617 afferivano a bollette relative a forniture di quell'esercizio, mentre £.3.550.098 erano interessi maturati su forniture dell'esercizio precedente 91/92, le cui bollette erano state pagate durante l'esercizio 92/93.

Allo stesso modo, nell'esercizio 93/94 furono fatti gravare su tutti i condòmini interessi per £.1.690.200 che, invece, erano tutti maturati su bollette di forniture erogate nell'esercizio 92/93 e tuttavia pagate nell'esercizio successivo.

Anche mediante il rendiconto dell'esercizio 94/95 furono accollati su tutti i condòmini interessi per £.966.236 che erano relativi a bollette relative all'esercizio precedente.

Esaminando la documentazione, dunque, è stato possibile individuare quali, tra le bollette del gas conteggiate nei rendiconti, furono pagate entro la data di chiusura dell'esercizio (il 30 aprile), con conseguente decremento del denaro versato dai condòmini. Le altre, invece, essendo state pagate dopo la chiusura, non hanno inciso sul denaro disponibile nell'esercizio, come invece appare seguendo il criterio di imputazione per competenza.

Ne deriva, che se si ipotizzano pagati - a beneficio dell'imputato -- entro la data di chiusura tutti i fornitori diversi dalla Fiorentinagas, il residuo non speso, diminuito dal saldo del consuntivo, dà la consistenza del denaro giacente nella cassa del condominio (Relaz. 7).

Nel prospetto che segue sono indicati : per ciascun esercizio (colonna 1), il saldo di chiusura del consuntivo (colonna 2), le bollette pagate entro la data di chiusura dell'esercizio (colonna 3), le bollette che, benché inserite nel consuntivo per competenza, furono pagate oltre la data di chiusura dell'esercizio (colonna 4); infine, considerando come pagati tutti i fornitori diversi dalla Fiorentinagas e quindi detraendo il saldo del consuntivo dal denaro non speso entro la chiusura dell'esercizio, è stata determinata la liquidità di cassa che avrebbe dovuto esistere.

PROSPETTO C :

colonna 1

colonna 2

colonna 2

colonna 3

Colonna 4

colonna 6

Esercizio

saldo del consuntivo

bollette pagate entro la chiusura dell'esercizio

bollette pagate oltre la chiusura dell'esercizio

Fornitori da pagare

liquidità di cassa

90 - 91

- 37.349.823

25.193.100

25.569.800

docum. non reperita

- 11.780.023

91 - 92

- 55.513.574

docum. non reperita

docum. non reperita

docum. non reperita

---------

92 - 93

1.115.286

18.335.400

42.200.700

docum. non reperita

43.315.986

93 - 94

- 10.889.529

8.134.000

57.232.700

docum. non reperita

46.343.171

94 - 95

- 787.918

5.783.400

55.510.208

22.110.316

76.832.606

In dettaglio :

Se si ipotizza che tutti i fornitori diversi dalla Fiorentinagas fossero stati pagati entro la data di chiusura dell'esercizio (ipotesi favorevole all'imputato), togliendo dal saldo del consuntivo il residuo non speso, si ha che alla data di chiusura dell'esercizio la cassa del condominio era passiva per £.11.780.023.

La conseguenza di quanto accertato, se il rendiconto fosse stato redatto seguendo il criterio di imputazione per cassa sia per gli incassi che per i debiti, è che:

Ø nell'esercizio 92/93 X avrebbe dovuto avere, alla data del 30.4.93 una liquidità di cassa di almeno £.43.315.986, che gli avrebbe consentito di pagare tempestivamente le bollette residue (£.42.200.700) imputabili a quel periodo.

Viceversa, avendole pagate oltre la chiusura dell'esercizio, maturarono ingiustamente interessi per £.1.808.617.

Nell'esercizio 91/92 sulle bollette ad esso riferibili maturarono interessi per £.3.550.098.

Però, se X avesse applicato ai condòmini ritardatari nel versamento delle quote le penalità conteggiate dal suo computer, il peso degli interessi a carico degli amministrati in regola sarebbe stato minore : £.3.550.098 - 1.890.675 = £.1.659.423.

Poiché sull'esercizio 92/93 l'amministratore fece gravare ingiustamente sia £.1.808.617 per interessi su bollette di quell'esercizio che erano pagabili con la liquidità disponibile, sia £.1.659.423 di interessi maturati sulle bollette dell'anno precedente, col rendiconto presentato ed approvato dall'assemblea il 23.9.93 egli pose indebitamente a carico di tutti i condomini la somma complessiva di £.3.468.040, che quindi rappresenta il danno ingiusto arrecato ai condòmini nell'esercizio 92/93, oltre che obbligarli al conguaglio del passivo.

Ø Nell'esercizio 93/94, nel quale c'era liquidità di cassa di almeno £.46.343.171, perché si è postulato - non potendosi dimostrare il contrario - che avesse pagato entro la chiusura dell'esercizio tutti gli altri fornitori, X col rendiconto presentato ed approvato dall'assemblea il 13.10.94 pose a carico di tutti i condòmini, oltre al passivo da ripianare, anche £.1.690.200 di interessi riferibili a bollette dell'esercizio precedente, per cui il danno ingiusto accollato agli amministrati è costituito da quell'importo.

Risultano, per conseguenza, dimostrate le imputazioni di cui ai Capi D) ed E).

A seguito della sollecitazione della difesa a ricostruire i flussi di cassa effettivi, la consulente dott.ssa Pantera, consegnando la relazione integrativa all'ud.23.4.99, ha accertato che :

relativamente all'esercizio 92/93:

- gli interessi per £.1.808.617 calcolati secondo il principio di cassa per l'esercizio 92/93 sono derivati dal ritardato pagamento delle bollette del gas imputabili a quell'esercizio (periodo maggio-dicembre 92) e per le quali furono spese tra il 28.12.92 ed il 11.5.93 £.28.017.000 (cfr. tabulato Fiorentinagas);

- alla data di chiusura dell'esercizio (30.4.93), stampato il 9.7.93, dovevano essere pagate £.23.438.400 di bollette, che furono pagate tra il 14.6.93 ed il 10.6.93 e il 10.1.94 pur essendo relative al periodo gennaio-aprile 93 (cfr. tabulato Fiorentinagas)

- alla data di chiusura dell'esercizio c'erano nella cassa almeno £.28.994.982 (cfr. relaz. integrativa alleg. 4) perché alla data del 9.7.93 le spese sostenute erano £.84.409.557 (cfr. relaz. integrativa, alleg. 2) e non £.119.882.037 indicate nel rendiconto come spese sostenute nell'esercizio. Per cui, detratte £.7.592.784 quali spese per fatture dell'esercizio 93/94 fatte fino al 9.7.93 e quindi estranee all'esercizio, e sommato il saldo di chiusura di £.1.115.286 stampato il 9.7.93, si ha un residuo non speso e quindi una liquidità di £.28.994.982, che sarebbero state più che sufficienti per pagare le bollette pendenti alla data di chiusura dell'esercizio per complessive £.23.438.400.

Dunque è confermato che ingiustificatamente sono stati fatti maturare ed accollati ai condòmini gli interessi da ritardato pagamento pari a £.1.808.617.

Relativamente all'esercizio 93/94 :

- gli interessi per ritardato pagamento pari a £.1.690.200, inglobati nel rendiconto 93/94 derivarono tutti dal ritardato pagamento di una bolletta di £.9.175.000 che doveva essere pagata entro il 15.5.93 perché relativa al periodo marzo '93 (cfr. tabulato Fiorentinagas). Era quindi una fornitura di gas relativa all'esercizio 92/93 che chiudeva il 30.4.93, e difatti essa è compresa nel novero delle bollette non pagate a tale data per £.23.438.400, per le quali, come s'è appena veduto, c'era liquidità di cassa più che sufficiente per pagare.

Dunque, è confermato che quegli interessi non avrebbero dovuto maturare e che X, violando la regola di competenza, li accollò ai condòmini col rendiconto del 93/94.

Ma non basta.

Riguardo all'esercizio 93/94, disponendo del tabulato degli interessi applicabili ai condòmini morosi stampato dal computer il 3.5.94 (Relaz. 3 alleg.15), documento che in positivo attesta quando sono state versate dai ritardatari le quote e in negativo la tempestività degli altri (cfr. retro, teste Mariani), la dott.ssa Pantera ha ricostruito i momenti di incasso del denaro. Inoltre, grazie all'esame dei mandati ed alle quietanze allegate alle fatture nonché alle bollette del gas ed al tabulato della Fiorentinagas, la consulente ha ricostruito cronologicamente gli esborsi effettivi di spesa alla data di stampa del consuntivo 26.5.94 (Relaz. integrativa allegato 5).

Ne è risultato che per il pagamento delle bollette della Fiorentinagas in scadenza dal 15.1.93 al 15.6.94 X aveva disponibilità liquida per adempiere, mentre invece ritardò il pagamento di oltre cinque mesi.

La consistenza di cassa al 26.5.94 era almeno di £.57.119.489 mentre il consuntivo mostrava un passivo di £.10.889.529.

Entrambe le imputazioni anche ricostruendo il flusso di cassa sono sussistenti.

3) Cond. Via Caduti di Cefalonia (Relazioni 3, 5, 6 e 7)

Anche per questo condominio, essendo il quesito probatorio identico alle fattispecie sopra esaminate, sono stati esaminati i rendiconti relativi agli esercizi 92/93 e 93/94 (), rispettivamente approvati il 21.9.93 e il 12.1.95, per verificare se, contrariamente all'apparenza conseguente all'imputazione dei costi secondo il criterio della competenza, esistesse in concreto una disponibilità liquida che alla chiusura dell'esercizio 93/94 (Capo F) consentisse a X di pagare in tutto o in parte le bollette del gas ed evitare la maturazione degli interessi per ritardato pagamento.

L'accertamento consiste nel ricondurre al periodo di gestione, che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno seguente, secondo il criterio di imputazione per cassa sia gli incassi che le spese effettivamente sostenute, così da stabilire se entro la data di chiusura era stato speso tutto il denaro disponibile, ovvero se ne restasse dell'altro che avrebbe permesso a X di pagare tempestivamente le bollette.

Gli importi esposti nei rendiconti, redatti secondo il criterio della competenza, sono stati raffrontati con i documenti analitici di spesa di quegli esercizi reperiti nello Studio di via Lamarmora, con il tabulato degli interessi applicabili ai condòmini morosi nell'esercizio 92/93 (), con il tabulato delle bollette emesse stampato dalla Fiorentinagas (), e con il tabulato dei debiti pendenti alla data del 6.11.95 ().

Riassumendo quanto accertato, nel seguente prospetto si indicano per ciascun esercizio (colonna 1), il saldo di chiusura esposto nel consuntivo (colonna 2), l'importo globale della fornitura del gas comprensivo degli interessi addebitato a tutti i condòmini (colonna 3), il costo netto del gas (colonna 4) distinto dagli interessi per ritardato pagamento ricavati dal tabulato della Fiorentinagas (colonna 5), le penalità applicabili ai condòmini morosi nel versamento della loro quota conteggiate dal computer (colonna 6) e quelle in concreto applicate (colonna 7).

Prospetto A :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

Colonna 6

colonna 7

Esercizio

saldo di esercizio

importo del gas indicato nel rendiconto

costo del gas al netto degli interessi

interessi per ritardato pagamento delle bollette e accollati a tutti i condòmini

Interessi applicabili ai condòmini morosi

interessi applicati ai condòmini morosi

90 - 91

dati non reperiti

dati non reperiti

37.813.200

0

Tabulato non reperito

dati non reperiti

91 - 92

- 27.097.338

dati non reperiti

40.328.300

0

tabulato non reperito

dati non reperiti

92 - 93

- 16.753.729

32.967.500

32.259.991

707.729

1.795.714

0

93- 94

- 62.834.659

49.646.300

45.215.464

4.430.836

 

202.398

Grazie al tabulato delle bollette emesse dalla Fiorentinagas (allegato R della relaz. 5) è dato conoscere il periodo dell'anno cui le forniture si riferiscono, l'importo, la data entro cui eseguire il pagamento e la data di effettivo saldo.

Ricostruito quando le bollette furono effettivamente pagate, è stato possibile scorporare gli interessi inglobati in ogni bolletta e riferirli alla fornitura che, pagata in ritardo, li aveva generati.

Si è così scoperto che nei rendiconti degli esercizi 92/93 e 93/94 furono inseriti e fatti gravare sui condòmini interessi che, in realtà, non si riferivano a forniture di quegli anni, bensì a ritardati pagamenti di bollette di esercizi precedenti, come dettagliato nell'alleg. 5 della Relazione 6.

Dunque nei rendiconti degli esercizi 92/93 e 93/94 sono stati inseriti come pertinenti a quei periodi interessi da ritardato pagamento di bollette degli anni anteriori.

La corretta imputazione degli interessi per ritardato pagamento delle forniture si riassume nel seguente prospetto, nel quale per ogni esercizio (colonna 1) sono indicati gli interessi che furono addossati ai condòmini come se fossero maturati su forniture di quell'anno (colonna 2), mentre invece erano derivati da bollette relative all'esercizio precedente pagate con ritardo nell'anno successivo (colonna 3).

Prospetto B :

colonna 1

Colonna 2

colonna 3

Esercizio

interessi addebitati col rendiconto

interessi riferibili alla fornitura erogata durante l'esercizio

91 - 92

0

707.729

92 - 93

707.729

2.403.787

93 - 94

4.403.836

2.027.049

In pratica :

Una volta ricondotti, secondo il criterio di cassa, le bollette e gli interessi ai periodi di gestione cui si riferiscono, è stato sufficiente esaminare quali bollette furono pagate entro la data di chiusura dell'esercizio del 31 agosto (), quali furono pagate dopo tale data e quali debiti di fornitori diversi dalla Fiorentinagas a quel momento dovevano essere ancora pagati, per determinare se alla chiusura dell'esercizio esisteva una giacenza di denaro non speso, che, se fosse stata utilizzata, avrebbe consentito di pagare tempestivamente le bollette della Fiorentinagas.

Dal tabulato dei debiti esistenti alla data del 6.11.95 verso i fornitori diversi dalla Fiorentinagas, emerge che alla data di chiusura della gestione (31 agosto 94) ancora dovevano essere pagate fatture relative agli esercizi 92/93 e 93/94 per complessive £.48.921.077 (alleg. 19 alla Relaz. 3), nonché fatture per complessive £.29.9994.400 pagate dopo il 31 agosto.

Dunque, benché tali debiti non fossero stati ancora pagati, l'amministratore, avendo redatto i consuntivi secondo la regola della competenza, li aveva conteggiati ponendoli a carico dei condòmini come spese sostenute.

Applicando il criterio per cassa, l'unico che rappresenta l'andamento effettivo della gestione, il saldo di chiusura esposto nel rendiconto deve essere corretto come nel prospetto che segue, nel quale per ogni anno di esercizio (colonna 1), a fronte del saldo indicato nel rendiconto (colonna 2), si riportano le bollette del gas (colonna 3) ed i crediti degli altri fornitori pagati oltre il 31 agosto (colonna 4), esborsi che, per essere successivi alla chiusura del rendiconto, vanno detratti dal saldo indicato in quest'ultimo e che rappresentano la liquidità di cassa (colonna 5).

Prospetto C :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

Esercizio

saldo indicato in rendiconto

bollette pagate oltre il 31 agosto

altri fornitori pagati oltre il 31 agosto

liquidità di cassa

91 - 92

- 27.097.338

docum. non reperita

docum. non reperita

non determinabile

92 - 93

- 16.753.729

12.613.000

docum. non reperita

- 4.140.729

93 - 94

- 62.834.659

32.551.000

48.921.077 + 29.994.400

16.080.818

Riassumendo :

nel rendiconto dell'esercizio 92/93 X indicò come spesa complessiva del gas £.32.967.500, in cui erano compresi £.707.729 per interessi da ritardato pagamento di bollette del periodo anteriore pagate in ritardo; gli interessi di mora riferibili a bollette di quel periodo ammontavano invece a £.2.403.787. In quell'anno X, pur sapendo dall'apposito tabulato stampato dal suo computer, che ai condòmini morosi erano applicabili interessi per £.1.795.714, non applicò loro la penale.

Se invece l'amministratore avesse fatto pagare ai condòmini morosi la sanzione, il debito per interessi verso la Fiorentinagas sarebbe stato più lieve e tutti i condòmini se ne sarebbero giovati.

Pertanto, gli interessi riferibili alle bollette di quel periodo pagate in ritardo, pari a complessive £.2.403.787, detratte le penalità esigibili dai condòmini morosi, si riducono a £.608.073.

Come s'è dimostrato già, X nell'esercizio 93/94 accollò a tutti i condòmini come spesa della fornitura del gas £.49.646.300, comprensive di £.4.430.836 per interessi, quale apparente conseguenza dell'insufficienza dei fondi a lui versati dagli amministrati.

In realtà, col denaro di tale esercizio X aveva pagato in ritardo alcune bollette dell'esercizio precedente e per questo maggiorate di £.2.403.787 di interessi. Tale importo sarebbe stato minore (£.608.073) se egli avesse applicato ai condòmini morosi quanto il computer aveva calcolato.

Inoltre, poiché alla fine dell'esercizio 93/94 c'era un residuo di cassa non speso di £.16.080.818, se l'amministratore lo avesse impiegato per il pagamento delle bollette del gas, neanche quel minore importo di interessi sarebbe maturato, cosicché si può concludere che col rendiconto 93/94, compilato secondo il criterio di competenza ed approvato dall'assemblea il 12.1.95, X fece gravare sui condomini, a titolo di interessi per ritardo, £.608.073, che non erano dovute se avesse seguito nella redazione il criterio di cassa, oltre al passivo di gestione.

Anche per questa situazione la difesa dell'imputato ha contestato le conclusioni della dott.ssa Pantera adducendo che il saldo dei rendiconti 92/93 e 93/94 non è da riferire alla data di chiusura di ciascun esercizio (il 31 agosto) bensì alla data di stampa dei rendiconti medesimi, rispettivamente il 3.9.93 ed il 19.12.94.

Di conseguenza, è stato il ragionamento della difesa e del suo consulente, quanto accertato dalla consulente dell'accusa non è attendibile perché non rappresenta l'effettivo andamento dei flussi finanziari, non potendosi escludere - perché non è stato accertato - che tra la chiusura dell'esercizio e la data di stampa siano stati eseguiti ulteriori pagamenti che giustifichino l'esistenza del saldo passivo indicato nei rendiconti.

Stimolata da queste obiezioni, la dott.ssa Pantera ha riesaminato i documenti di spesa (bollette, fatture, mandati di pagamento, quietanze) ritrovati nello Studio di via Lamarmora e con la relazione integrativa prodotta all'ud. 23.4.99 ha controbattuto :

-- che gli interessi pari a £.2.403.787, inglobati nel rendiconto 93/94, si riferivano a forniture di gas per complessive £.12.613.000 erogate durante la gestione dell'anno () e cioè :

a) bolletta periodo febbr. '93 di £.6.970.500, da pagare entro il 15.4.93, pagata il 15.10.93;

b) bolletta periodo marzo '93 di £.2.476.800, da pagare entro il 15.5.93, pagata il 8.11.93;

c) bolletta periodo aprile '93 di £.3.165.700, da pagare entro il 15.6.93, pagata il 17.1.94.

Alla data di stampa del rendiconto 92/93 (3.9.93) fu esposto un saldo di chiusura negativo di £.16.753.729.

Esaminati i documenti di spesa, però, è risultato che al 3.9.93 non erano stati pagati debiti di quella gestione per complessive £.69.764.110, mentre erano state pagate fatture dell'esercizio 93/94 per complessive £.118.465.

Dunque, quel saldo negativo di £.16.753.729, considerando ciò che era stato speso realmente al 3.9.93, va corretto, secondo il principio di cassa, detraendolo dal denaro non speso (£.69.764.110 - 118.465), in positivo per £.52.981.916.

Pertanto, benché esistesse una liquidità di cassa di tale ampia consistenza, ugualmente non furono pagate quelle tre bollette del gas per complessive £.12.613.000 già scadute e dalle quali derivarono £.2.403.787 di interessi per ritardato pagamento.

In conclusione, viene confermato che tali interessi potevano essere evitati col denaro disponibile e che il danno economico cagionato ai condòmini, indicato in sole £.608.073 è ampiamente inferiore a quello reale accertato nel corso del processo con l'ulteriore esame dei documenti di spesa.

4) Cond. via Zucchi (Relaz. n. 3, 5, 6 e 7)

Il thema dell'accertamento è lo stesso delle fattispecie già esaminate : X aveva disponibilità liquida per poter pagare nell'esercizio 94/95 le bollette del gas?

Il periodo di gestione di questo condominio decorre dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno seguente.

Sono stati considerati i rendiconti degli esercizi dal 90/91 al 94/95 ed i dati in essi esposti sono stati confrontati con quelli che emergono dal tabulato delle bollette stampato dalla Fiorentinagas il 21.11.96 (alleg. R alla relaz. 5); ne sono derivati alcuni scostamenti significativi.

Nel prospetto che segue si riportano : l'anno di esercizio (colonna 1); il saldo indicato nel consuntivo (colonna 2); il costo del gas comprensivo degli interessi (colonna 3) e gli interessi accollati ai condomini (colonna 4); l'importo delle bollette, inclusi gli interessi, risultante dal tabulato della Fiorentinagas (colonna 5) e la maggiore somma imputata nel rendiconto rispetto alle bollette (colonna 6), il costo netto della fornitura del gas (colonna 7) e l'importo degli interessi risultanti dal tabulato della Fiorentinagas (colonna 8).

PROSPETTO A :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

colonna 8

Esercizio

saldo di esercizio

importo del gas indicato nel rendiconto

interessi addebitati

importo del gas risultante dalle bollette

differenza

costo del gas al netto degli interessi

interessi per ritardato pagamento delle bollette

90 - 91

- 1.206.589

27.336.600

 

27.336.600

0

25.773.122

1.563.478

91 - 92

- 8.332.439

33.827.100

 

33.127.100

+ 800.000

29.726.682

3.400.418

92 - 93

- 12.134.753

32.586.100

 

29.286.100

+ 3.300.00

26.288.328

2.997.772

93 - 94

- 26.049.694

33.719.100

3.950.302

33.719.100

0

26.534.843

7.184.257

94 - 95

+ 6.081.146

34.368.300

5.672.140

34.368.300

0

31.128.050

3.240.250

Dal prospetto che precede emerge che negli esercizi 91/92 e 92/93 ai condòmini furono accollate come spese per la fornitura del gas somme maggiori di quelle effettivamente riportate nelle bollette emesse dalla Fiorentinagas.

Di questi maggiori importi non si è tenuto conto nelle imputazioni, perché l'analisi è stata concentrata soltanto sui due periodi di gestione successivi.

La tecnica di accertamento è stata analoga ai casi precedenti : confrontare i dati esposti per competenza nei rendiconti con quelli che emergono dai documenti di spesa effettiva, così da riportare la situazione secondo il criterio di cassa e poter stabilire se al momento di chiusura della gestione (31 maggio) esisteva una liquidità di cassa che avrebbe consentito il tempestivo pagamento delle bollette ed evitare gli interessi.

Per gli esercizi 93/94 e 94/95 sono state, dunque esaminate e considerate le bollette del gas e le fatture dei fornitori diversi che, in base al tabulato stampato dalla Fiorentinagas ed ai mandati di pagamento ritrovati, erano state pagate oltre la data di chiusura del bilancio.

Per quanto riguarda gli esercizi precedenti, invece, non è stata trovata la documentazione riguardante i fornitori diversi, per cui la verifica è stata basata esclusivamente sulle date di pagamento delle bollette del gas riportate nel tabulato della Fiorentinagas.

Ancora : esaminando le bollette è stato possibile accertare che l'importo degli interessi per ritardato pagamento compreso nel costo della fornitura della gestione 93/94, pari a £.3.950.302, era costituito da £.2.438.185 di interessi maturati su bollette relative alla gestione dell'anno precedente, mentre £.1.512.117 erano interessi maturati su forniture di quell'anno. Durante la gestione 93/94, poi, alcuni condòmini versarono in ritardo la propria quota di contribuzione e nei loro confronti sarebbero stati applicabili penalità per complessive £.1.391.171, che però l'amministratore non addebitò loro.

Nella gestione 94/95 gli interessi inglobati nel rendiconto come costo della fornitura erano derivati tutti dal ritardato pagamento di bollette afferenti al periodo precedente.

Per tutti gli esercizi considerati, infine, non è stato tenuto conto delle bozze di notula che X conteggiò nei rendiconti approvati dall'assemblea condominiale e che avevano decurtato la liquidità di cassa, per cui l'accertamento è sicuramente inferiore alla realtà, a tutto vantaggio dell'imputato.

Nel prospetto che segue, pertanto, si riportano per ogni periodo di gestione (colonna 1) il saldo di esercizio (colonna 2), le fatture dei fornitori diversi dalla Fiorentinagas che alla data del 31 maggio non erano stati ancora pagati (colonna 3), e le bollette del gas, comprensive degli interessi, che a quella data non erano state ancora pagate (colonna 4); ne consegue la determinazione, secondo il principio di cassa, della liquidità (colonna 5) costituita dal denaro non speso una volta defalcato il passivo del consuntivo.

PROSPETTO B :

colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

Esercizio

saldo del rendiconto

fatture di fornitori pagate dopo il 31 maggio

bollette del gas pagate dopo il 31 maggio

liquidità di cassa

90 - 91

- 1.206.589

 

7.706.300

+ 6.499.711

91 - 92

- 8.332.439

 

19.817.900

+ 11.485.461

92 - 93

- 12.134.753

 

16.109.600

+ 3.974.847

93 - 94

- 26.049.694

35.138.382

25.603.400

+ 34.692.088

94 - 95

+ 6.081.146

5.789.140

32.530.200

+ 44.400.486

Riassumendo :

Viceversa, applicando il principio di cassa, emerge la realtà e cioè che defalcando il passivo (£.26.049.694) dal denaro complessivo non speso (£.60.741.782), esisteva una liquidità di cassa di almeno, - perché non sono state conteggiate le notule imputate da X --, £.34.692.088, più che sufficiente per pagare le bollette relative alle forniture erogate durante quell'anno.

La conseguenza di quanto precede è, restando all'imputazione (Capo G), che nell'esercizio 94/95 X face ricadere, a seguito dell'approvazione del consuntivo in data 7.9.95, su tutti i condòmini gli interessi da ritardato pagamento, tutti pertinenti a bollette dell'anno precedente e pari a complessive £.5.672.140, che potevano essere tranquillamente evitati perché c'era abbondante liquidità.

Ciò che dimostra la fondatezza dell'accusa.

Anche per questo accertamento la difesa dell'imputato ed il consulente dott. Baldassarri ne hanno contestato l'attendibilità perché, a loro dire, esiste uno sfalsamento temporale tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di stampa dei consuntivi 93/94 e 94/95, rispettivamente il 14.7.94 ed il 20.7.95, per cui non è stato tenuto conto delle operazioni di pagamento intervenute medio tempore che incidono, riducendola, sulla liquidità di cassa.

La consulente dell'accusa ha risposto puntualmente con la relazione integrativa prodotta all'udienza del 23.4.99.

Esaminando i documenti (Alleg. R alla relaz. 5), la dott.ssa Pantera ha accertato che gli interessi di cui all'imputazione, pari a £.5.672.140, derivarono da cinque bollette della Fiorentinagas :

a) bolletta periodo dic. '93 di £.4.983.200, da pagare entro il 15.2.94, pagata il 24.10.94;

b) bolletta periodo genn. '94 di £.4.792.100, da pagare entro il 15.3.94, pagata il 6.12.94;

c) bolletta periodo febb. '94 di £.6.510.000, da pagare entro il 15.4.94, pagata il 17.1.95;

d) bolletta periodo marzo '94 di £.4.468.400, da pagare entro il 13.5.94, pagata il 3.3.95;

e) bolletta periodo aprile '94 di £.4.849.700, da pagare entro il 15.6.94, pagata il 21.3.95.

Per ricostruire i flussi finanziari della gestione, la consulente ha dovuto tener conto sia degli incassi che delle spese secondo i seguenti criteri prudenziali e vantaggiosi per l'imputato:

- gli incassi delle quote condominiali versate dai condòmini non morosi sono stati conteggiati come versati alle date stabilite nel preventivo con la tolleranza temporale massima consentita (); i versamenti dei condòmini morosi, risultanti dal tabulato stampato il 27.6.94 dal computer dello Studio, sono stati tutti conteggiati come avvenuti tutti il 14.7.94, data di stampa del consuntivo; anche le rate straordinarie sono state considerate come versate il 14.7.94 per favorire l'imputato.

- le spese, invece, sono state conteggiate secondo la data del mandato di pagamento allegato alle fatture e/o quietanze. Confrontando le spese documentate con quelle riportate nel rendiconto è emerso un maggiore importo nel secondo di £.3.033.097 non documentato e, sempre a beneficio dell'imputato è stato conteggiato come se si fosse trattato di un esborso erogato il primo giorno della gestione (il 1°.6.93).

Adottati questi criteri, tutti gli incassi e gli esborsi sono stati riordinati per data così da rappresentare il flusso del denaro in entrata e in uscita e, come emerge dagli allegati alla relazione integrativa, risulta certo che quando le sopraddette bollette venivano a scadere esisteva sempre denaro per provvedere senza che scattassero gli interessi di mora.

5) COND. "GALILEO 2000" via Cisalpino (Relazioni 3, 5, 6 e 7)

L'oggetto dell'accertamento è il solito: nell'esercizio 94/95 X disponeva di denaro sufficiente per pagare le forniture del gas?

La gestione di questo condominio decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Sono stati esaminati i rendiconti degli esercizi 90/91, 91/92, 92/93, 93/94 e 94/95 (), tutti redatti secondo il criterio della competenza, per cui essi evidenziano ed accollano agli amministrati come costo della fornitura del gas l'importo delle bollette, inclusi gli interessi da ritardato pagamento, a prescindere dall'effettivo pagamento.

La discrasia tra quanto rappresentato e la realtà appare evidente sol che si consideri che alla data della stampa del tabulato dei debiti pendenti al 6.11.95 (), ancora dovevano essere pagati creditori per un complessivo di £.117.248.269, risalenti dall'esercizio 91/92 in poi.

Anche per questo condominio la consulente del PM ha cercato di ricostruire la situazione contabile secondo il principio di cassa, l'unico che dà una conoscenza aderente alla realtà della gestione perché riferisce al periodo sia gli introiti che le spese effettivamente sostenute entro la data di chiusura (il 30 giugno) e, quindi, permettere di stabilire se i ritardati pagamenti delle bollette siano giustificati dall'insufficienza del denaro disponibile per amministrare.

Come nei casi precedenti, è opportuno scorporare per ogni anno di esercizio (colonna 1), del quale si indica il saldo finale (colonna 2), dall'importo globale della fornitura del gas indicato nel consuntivo (colonna 3), qual è l'importo degli interessi (colonna 4) ed il costo netto della fornitura (colonna 5), posto a confronto con quanto risulta come costo totale ed interessi dal tabulato delle bollette stampato il 22.11.96 dalla Fiorentinagas (colonna 6 e 7); infine viene indicata la differenza tra quanto imputato nel consuntivo e quanto risulta dalle bollette (colonna 8).

PROSPETTO A

Colonna 1

colonna 2

Colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

colonna 8

Esercizio

Saldo

costo della fornitura indicato nel rendiconto

interessi

Costo netto della fornitura

importo delle bollette

interessi sulle bollette

differenza

90 - 91

- 73.629.753

73.679.600

   

68.109.400

2.077.478

+ 5.570.200

91 - 92

- 62.202.305

103.056.800

1.583.524

101.473.276

99.056.800

3.554.024

+ 4.000.000

92 - 93

- 37.510.442

101.056.000

   

97.056.000

6.933.581

+ 4.000.000

93 - 94

- 21.564.949

108.216.500

6.631.699

101.584.801

108.301.900

11.779.514

- 85.400

94 - 95

- 38.528.299

118.888.000

12.792.349

106.095.651

110.888.000

7.239.415

+ 8.000.000

Come accaduto anche in alcuni dei condominii già analizzati, anche in questo l'esame dei documenti di spesa ha permesso di evidenziare che X conteggiò nei rendiconti, applicando il criterio della competenza, l'importo totale delle bollette senza tenere conto che in esse erano inclusi, oltre al costo netto della fornitura, anche gli interessi maturati su bollette assai precedenti e riferibili a forniture avvenute durante il corso del precedente anno di gestione.

In tal modo è avvenuto che sono stati fatti gravare sugli amministrati, e senza renderli edotti, interessi da ritardo che riguardavano forniture erogate durante il precedente esercizio.

La dott.ssa Pantera, analizzando i periodi di fornitura del gas e le date di effettivo pagamento delle bollette, ha dunque scorporato gli interessi inglobati nelle bollette così da riferirli al periodo di gestione cui si riferisce il ritardato pagamento, e conseguentemente ha corretto gli importi esposti nei rendiconti defalcandoli dal peso della mora generata da ritardato pagamento delle forniture dell'esercizio precedente (Relaz. 6).

Nel prospetto che segue vengono indicati per ogni esercizio (colonna 1), l'importo degli interessi da ritardato pagamento delle bollette compreso nel rendiconto (colonna 2) e gli interessi che invece si riferiscono a forniture erogate nell'esercizio precedente ma pagate in ritardo nell'esercizio successivo (colonna 3) e gli interessi competenti al ritardato pagamento delle bollette relative a forniture dell'esercizio corrente (colonna 4); infine si indicano gli interessi che avrebbero potuto essere accollati ai condòmini morosi nel versare la loro quota e che in concreto non sono stati accollati ai ritardatari (colonna 5), ricavati dal corrispondente tabulato dell'esercizio 93/94 reperito presso lo Studio X (allegato 7 alla Relaz. 3).

PROSPETTO B

Colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

Esercizio

interessi inclusi nel rendiconto

interessi riferibili a bollette dell'esercizio precedente

interessi riferibili a bollette dell'esercizio corrente

interessi applicabili ai condòmini morosi

90 - 91

?

?

?

 

91 - 92

1.583.524

206.765

1.376.759

 

92 - 93

       

93 - 94

6.631.699

5.595.197

1.036.502

5.552.668

94 - 95

12.792.349

10.657.612

2.134.737

 

A questo punto, esaminando i documenti delle spese effettivamente sostenute entro la chiusura dell'esercizio, è possibile verificare se X aveva sufficiente disponibilità di cassa per provvedere al pagamento tempestivo delle bollette del gas.

Noi sappiamo dal tabulato dei crediti esistenti al 6.11.95 che non erano stati pagati £.117.248.269, anche se col rendiconto tale circostanza era stata occultata.

Il prospetto che segue indica per ogni esercizio (colonna 1) a fronte del saldo indicato nel rendiconto (colonna 2), l'importo dei debiti verso fornitori diversi pendenti alla data di chiusura - 30 giugno -- (colonna 3), e delle bollette della Fiorentinagas a quel momento non pagate (colonna 4); trattandosi di denaro incassato ma non speso se ne ricava per differenza la liquidità di cassa (colonna 5), che sarebbe stata ancora più pingue se fossero stati fatti pagare ai condòmini morosi gli interessi applicabili (colonna 6).

PROSPETTO C

Colonna 1colonna 4

colonna 5

Colonna 6

Esercizio

saldo indicato nel rendiconto

fornitori da pagare alla data del 30 giugno

bollette del gas da pagare alla data del 30 giugno

liquidità di cassa

Interessi applicabili ai condòmini morosi

90 - 91

- 73.629.753

 

12.688.300

   

91 - 92

- 62.202.305

 

43.567.500

   

92 - 93

- 37.510.442

       

93 - 94

- 21.564.949

 

54.790.800

 

5.552.668

94 - 95

- 38.526.299

117.248.269

52.503.900

78.721.970

 

Dunque, emerge che nell'esercizio 94/95 esisteva una liquidità di cassa di £.78.721.970, ampiamente sufficiente per pagare le bollette competenti all'esercizio.

Tenuto conto della differenza tra gli interessi addebitati ai condòmini col rendiconto, e quelli che secondo il criterio di cassa avrebbero dovuto gravare in ogni esercizio (Prospetto B), risulta che :

nell'esercizio 93/94 sono stati addebitati ai condòmini complessivamente £.11.694.114 di interessi (£.10.657.612 + 1.036.502). Siccome c'erano penalità applicabili ai condòmini morosi nell'esercizio 93/94, ma non addebitate, per £.5.552.668, tale somma è stata detratta dagli interessi maturati sulle bollette ed il danno ingiusto diventa £.6.141.446 (10.657.612 - 5.552.668 + 1.036.502).

Anche per questo condominio il consulente dell'imputato e i suoi difensori hanno contestato l'attendibilità dei risultati raggiunti dall'accusa ipotizzando che i dati contabili siano riferiti non alla chiusura dell'esercizio (il 30 giugno), bensì alla data di stampa del consuntivo, che è rispettivamente il 21.8.95 per l'esercizio 94/95, il 27.7.94 per l'esercizio 93/94 ed il 27.10.93 per l'esercizio 92/93. In questo caso non sarebbero stati considerati gli esborsi sopravvenuti tra la data di chiusura e la data di stampa che riducono la disponibilità di denaro per l'amministratore a pagare le bollette scadute.

La dott.ssa Pantera, allora, ha replicato precisando che gli interessi maturati su bollette dell'esercizio precedente ma pagate nel corso dell'esercizio 94/95 ammontano a £.10.657.612 e sono derivati dalle seguenti 8 bollette, pertinenti all'esercizio 93/94, pagate in ritardo (cfr. Allegato R alla relaz. 5, pag. 020452, 020454, 020456):

a) bolletta periodo feb. '94 di £.7.036.500, da pagare entro il 15.4.94, pagata il 6.12.94, gravata di £.1.655.578 di interessi;

b) bolletta periodo marzo '94 di £.3.148.800, da pagare entro il 13.5.94, pagata il 3.3.95, gravata di £.464.874 di interessi;

c) bolletta periodo apr. '94 di £.3.389.000, da pagare entro il 15.6.94, pagata il 31.3.95, gravata di £.491.711 di interessi;

d) bolletta periodo genn. '94 di £.30.076.900, da pagare entro il 15.3.94, pagata il 24.10.94, gravata di £.6.709.149 di interessi;

e) bolletta periodo marzo '94 di £.509.100, da pagare entro il 13.5.94, pagata il 9.2.95, gravata di £.71.238 di interessi;

f) bolletta periodo apr. '94 di £.5.476.100, da pagare entro il 15.6.94, pagata il 31.3.95, gravata di £.793.296 di interessi;

g) bolletta periodo marzo '94 di £.1.469.600, da pagare entro il 13.5.94, pagata il 9.2.95, gravata di £.201.866 di interessi;

h) bolletta periodo apr. '94 di £.1.880.000 da pagare entro il 15.6.94, pagata il 27.3.95, gravata di £.269.900 di interessi.

Ciò premesso, sulla scorta del tabulato degli interessi applicabili ai condòmini morosi nell'esercizio 93/94, stampato il 11.7.94, ha ricostruito i momenti di incasso delle quote secondo i seguenti criteri favorevoli all'imputato : i versamenti ordinari dei condomini tempestivi sono stati considerati come avvenuti l'ultimo giorno del periodo di comporto; i versamenti straordinari sono stati considerati come avvenuti il giorno di stampa del consuntivo (27.7.94); i versamenti dei condòmini morosi sono stati considerati alla data indicata nel tabulato e, ove successiva a quella di stampa del medesimo, è stata considerata come avvenuta il 27.7.94, data di stampa del consuntivo.

In base a ciò è stato ricostruito il flusso degli incassi (alleg. 1 alla relazione integrativa)

Per quanto riguarda i pagamenti, sono stati considerati come avvenuti alla data della fattura e, se mancante, alla data del mandato di pagamento; infine, a tutto vantaggio di X, è stato considerato come pagato al primo giorno dell'esercizio 93/94 (il 1.7.93) l'intero passivo di £.56.165.411 con cui s'era chiusa la gestione dell'anno precedente.

In correlazione a tali criteri prudenziali sono stati riordinati i pagamenti per data (alleg. 2 e 3 alla relaz. integrativa).

Raffrontando gli incassi e le spese è stato possibile constatare che il giorno in cui venivano in scadenza le già indicate bollette della Fiorentinagas esisteva una consistenza di cassa sufficiente per effettuare il pagamento tempestivo (alleg. 4 alla relazione integrativa), il che dimostra la fondatezza della contestazione elevata perché ingiustificato il ritardo.

§.5) APPROPRIAZIONE INDEBITA (CAPO C).

Sotto l'aspetto giuridico, per inquadrare correttamente l'accusa, si richiamano i principi di diritto che fanno dell'amministratore condominiale - mandatario il mero gestore dei fondi consegnati a lui dai condòmini per destinarli obbligatoriamente e secondo diligenza al pagamento delle spese sostenute per i servizi comuni ecc. (si rinvia a pag.22 lett. b).

Ne discende che quel denaro, di cui ha il possesso per una finalizzazione unica, non è di sua proprietà e quindi non può destinarlo ad altri scopi con danno degli amministrati.

La violazione del dovere giuridico realizza altresì l'aggravante di cui all'art.61 n.11 C.P. conseguente all'abuso del rapporto giuridico professionale ed al tradimento della fiducia riposta nell'amministratore dai condomini, di cui X s'è avvantaggiato.

In proposito, basta richiamare quanto detto a pag.24 lett. C) per escludere che gli amministrati avessero conferito a X il potere di investire il loro denaro in operazioni finanziarie diverse dal pagamento dei servizi condominiali, e per escludere la scriminante del consenso dell'avente diritto.

Si è già esposto che, secondo la prassi interna, la registrazione delle operazioni attive, (cioè gli incassi), avveniva immediatamente con conseguente incremento della Cassa <B>; che le operazioni passive, (cioè i pagamenti), erano immessi sùbito quando si trattava di pagare somme modeste con conseguente decremento della Cassa, mentre se si trattava di fatture di importo elevato o piani di ammortamento, il debito, annotato con la sigla DP, veniva via via defalcato nella misura degli esborsi in acconto o a saldo, fino all'eliminazione dalla colonna DP.

La situazione di cassa era aggiornata in tempo reale ad ogni operazione e disponibile a video perché l'operatrice Morandini potesse, secondo le direttive di X, compilare i mandati di pagamento e gli assegni sui conti correnti bancari utilizzati per il deposito delle quote condominiali.

Dunque, ogni giorno era rappresentata a video la situazione contabile generale e particolare delle gestioni condominiali : da un lato veniva rappresentata la condizione dei conti correnti postali e bancari e della cassa (vedi Relaz.5,allegato I,pag. 020406); dall'altro, venivano rappresentate le fatture pagate e da pagare (colonna DP).

Si è già veduto per i capi precedenti che X riceveva dagli amministrati il denaro occorrente per la gestione delle spese condominiali nella stragrande maggioranza dei casi con puntualità, anche se poi non provvedeva a pagare i debiti con uguale solerzia.

La evidente discrasia tra gli incassi e le uscite accertata con l'analisi dei rendiconti e la continuità di tale comportamento ha sollecitato l'organo di accusa a domandarsi : che fine facevano i denari dei condòmini visto che non erano usati per pagare i fornitori?

La risposta, trovata confrontando i dati delle gestioni con la consistenza dei conti correnti intestati a X, ha portato alla formulazione dell'imputazione di appropriazione indebita aggravata e continuata.

Come detto, all'atto del primo accesso allo Studio di via Lamarmora fu stampata il 6.11.95 la situazione globale di tutte le gestioni condominiali (fatture inserite, fatture pagate, fatture da pagare) risultante dai dati -- versamenti delle quote da parte degli amministrati, fatture, notule, spese di Studio, ecc. -- immessi nel computer (Relaz. 5, alleg. H, pag.020364).

Il quadro riepilogativo di tutte le operazioni registrate fino a quel momento (cfr. retro, lett. C) pag.27) mostrava che :

- il totale degli importi delle forniture e dei servizi, pagati e non, immessi nel computer assommavano a £.4.107.456.216.

Di tale somma fino al 6.11.95 erano state pagate £.1.195.324.273 e residuavano debiti (colonna DP) per £.2.912.131.943.

Tale debito complessivo risultava così composto :

- £.303.196.858 erano accantonamenti per fondi cassa;

- £.396.843.127 erano bozze di notule di X e costi dello Studio gravanti sui condominii; -

- £.135.037.153 erano crediti per Spese personali;

- £.16.415.995 erano debiti verso Uff. Esazione Affitti;

- £.16.171.311 erano debiti verso G.B.;

- £.1.284.000 erano debiti verso G.B.S.;

- £.15.000 erano debiti Condominio di Prova.

Il rimanente pari a £.2.043.168.499 erano i debiti condominiali verso i fornitori (cfr. alleg. H1 pag.020386).

In quello stesso periodo, come sarà riassunto nello specchietto che segue, i conti correnti bancari e postali (), utilizzati per il deposito dei versamenti dei condòmini e per i pagamenti, presentavano un saldo complessivo passivo a fine settembre '95 di £.839.574.391 e a fine dicembre di £.949.288.551 (Alleg. N alla Relaz. 5), come accertato dalla Guardia di Finanza.

Non è stato possibile accertare, per la nota carenza del sistema informatico, quale fosse la giacenza di cassa di quel giorno a petto dei debiti pagati, per cui non è possibile quantificare l'importo del denaro condominiale sparito dai conti correnti bancari.

Ma i risultati consentono fondate illazioni, prodromiche alle conclusioni analoghe ed inattaccabili valide per l'anno successivo.

E' infatti plausibile che quantomeno X, pur avendo ricevuto dai condòmini i corrispondenti versamenti di denaro, alla data del 6.11.95 aveva del tutto prosciugato i fondi cassa, che invece avrebbero dovuto essere depositati, visto che i condòmini, nei casi esaminati -- ma con logica estensione per tutti gli altri immobili -- avevano corrisposto il denaro per fare i pagamenti.

E' più che ragionevole, poi, ipotizzare che sui conti correnti dovessero esistere centinaia e centinaia di milioni, dal momento che a fronte di £.2.912.131.943 di debiti pendenti non è pensabile che X, al quale i debiti erano noti mediante un semplice screening a video, rimanesse inerte ed omettesse di richiedere agli amministrati corposi ed immediati versamenti.

Questi argomenti di forte sospetto diventano certezza con gli accertamenti dell'anno successivo.

Infatti, quando il 25.11.96 fu fatta la stampa dei dati immessi nel computer -- cassa, fatture pagate, debiti pendenti -- la situazione a video risultò essere :

- residui liquidi nella Cassa = £.345.030.266;

- scoperti sui conti correnti bancari e postali per complessive £.957.675.172, con un saldo algebrico negativo di £.619.529.069 (alleg. L a pag.020406);

- versamenti dei condòmini introitati e non ancora spesi = £.2.267.858.703;

- debiti pendenti = £.1.921.890.433 (alleg.I pag.020390).

I debiti risultavano così composti :

- £.173.019.802 erano accantonamenti per fondi cassa;

- £.517.839.469 erano bozze di notule di X e costi dello Studio gravanti sui condominii;

- £.60.478.158 per spese personali;

- £.20.867.785 Uff. Esaz. Affitti;

- £.18.102.250 G.B.;

- £.1.284.000 G.B.S.;

- £.1.130.298.969 debiti condominiali verso fornitori.

Dunque, secondo la contabilità interna dello Studio, la cui meticolosità è stata già altrove apprezzata, avrebbero dovuto giacere sui conti correnti £.2.267.858.703.

Al contrario, nel settembre '96 i conti correnti bancari e postali analizzati dalla G.d.F. erano complessivamente passivi per £.806.459.169 e a fine dicembre '96 il saldo complessivo era passivo per £.788.434.545 (Alleg. N alla relaz.5).

Ciò consente di affermare in primo luogo che, dal punto di vista probatorio, vi è perfetta corrispondenza tra la passività dei conti correnti memorizzata al computer, che è di £.957.675.172, e la sofferenza globale dei conti correnti oscillante tra fine settembre e dicembre '95 tra 800 e 780 milioni, a conferma della perfetta tenuta tra il sistema informatizzato e la massa dei fondi raccolti dagli amministrati.

Se, difatti, le operazioni di incasso e di spesa immesse nel computer nel corso della gestione combaciano con i prelievi dai conti correnti, vuol dire che il sistema, adottato da X per tener conto di quanto ricevuto e quanto pagato, era completo e preciso.

In secondo luogo, visto che mancano all'appello ben £.2.267.858.703 di denaro dei condòmini, introitato ma non speso per pagare i debiti pendenti, allora vuol dire che X si è appropriato dell'intera somma ().

Più in dettaglio, dal prospetto riassuntivo (allegato N ed O cit.) della Guardia di Finanza emerge che negli gli anni precedenti lo stato dei conti correnti condomini avevano un trend costantemente passivo :

data

CRF

c/c 474

CRF

c/c 6532

ROLO

c/c 2011

B.Toscana

c/c 9601

COMIT

c/c 9752071

MPS

c/c 4020

MPS

c/c 10952

MPS

c/c 79323

31.12.93

- 378.229.405

+ 13.894

- 82.319.490

- 266.012.866

+ 33.606.110

+ 134.530

+ 3.796.170

- 237.950.359

 

MPS

c/c 84545

MPS

c/c 85727

CRED.IT.

c/c 19473

BNL

c/c 33649

BNA

c/c 2600

PT

c/c 26952507

PT

c/c 30885503

PT

c/c 27034503

+ 25.000.000

- 20.000.000

- 74.815.530

- 191.772.611

- 51.183.207

+ 13.510.297

+ 48.189.698

+ 4.528.263

TOTALE - 1.173.504.506

Data

31.12.94

CRF

c/c 474

CRF

c/c 6532

ROLO

c/c 2011

B.Toscana

c/c 9601

B.Toscana

c/c 23895

COMIT

c/c 9752071

MPS

c/c 4020

MPS

c/c 10952

- 268.028.675

+ 3.345.832

- 34.844.995

- 273.929.610

+ 4.346.937

+ 10.312.142

+ 91.174

+ 18.949.855

 

MPS

c/c 79323

CRED.IT.

c/c 19473

BNL

c/c 33649

BNA

c/c 2600

B.POP.ETR.

c/c 9723

PT

c/c 26952507

PT

c/c 30885503

PT

c/c 27034503

- 218.733.569

- 57.221.314

- 86.320.261

- 32.079.732

- 26.081.583

+ 52.497.859

+ 35.589.275

+ 12.942.915

TOTALE - 859.163.750

Data

31.12.95

CRF

c/c 474

CRF

c/c 6532

ROLO

c/c 2011

B.Toscana

c/c 9601

B.Toscana

c/c 461

B.Toscana

c/c 23895

B.Toscana

c/c 11027

COMIT

c/c 9752071

- 214.464.803

+ 5.422.529

- 83.085.367

- 190.454.226

+ 1.879.901

+ 5.735.600

+ 30.030.525

+ 2.358.825

 

CR Prato

c/c 146358

MPS

c/c 4020

MPS

c/c 10952

MPS

c/c 79323

MPS

c/c 84545

MPS

c/c 85727

CRED.IT.

c/c 19473

BNL

c/c 33649

+ 8.579.394

+ 174.245

+ 8.616.235

- 244.836.615

- 66.750

- 16.750

- 73.264.929

- 172.353.688

 

BNA

c/c 2600

B.POP.ETR.

c/c 9723

PT

c/c 26952507

PT

c/c 30885503

PT

c/c 27034503

     

- 49.589.172

- 49.912.527

+ 24.831.365

+ 35.858.696

+ 5.268.961

     

TOTALE - 949.288.551

Data

25.10.96

CRF

c/c 474

CRF

c/c 6532

ROLO

c/c 2011

B.Toscana

c/c 9601

B.Toscana

c/c 461

B.Toscana

c/c 23895

B.Toscana

c/c 11027

COMIT

c/c 9752071

- 248.728.775

+ 697.646

- 92.722.547

- 166.463.198

+ 2.188.501

+ 604.597

+ 5.512.754

+ 329.782

 

CR Prato

c/c 146358

MPS

c/c 4020

MPS

c/c 10952

MPS

c/c 79323

CRED.IT.

c/c 19473

BNL

c/c 33649

BNA

c/c 2600

B.POP.ETR.

c/c 9723

+ 495.555

+ 2.091.848

+ 34.810.774

- 159.498.229

- 91.121.406

- 15.819.782

- 54.285.375

- 50.559.490

 

PT

c/c 26952507

PT

c/c 30885503

PT

c/c 27034503

         

+ 12.174.634

+ 15.795.455

+ 16.062.721

         

TOTALE - 788.434.545

Data

dal 22.11.96

al

15.1.97

CRF

c/c 474

CRF

c/c 6532

ROLO

c/c 2011

B.Toscana

c/c 9601

B.Toscana

c/c 461

B.Toscana

c/c 23895

B.Toscana

c/c 11027

COMIT

c/c 9752071

- 295.214.670

- 4.102.354

- 79.087.291

- 135.781.243

- 17.515.153

+ 604.587

+ 2.666.994

+ 329.782

 

CR Prato

c/c 146358

MPS

c/c 4020

MPS

c/c 10952

MPS

c/c 79323

MPS

c/c 84545

CRED.IT.

c/c 19473

BNL

c/c 33649

BNA

c/c 2600

+ 495.555

+ 2.061.848

+ 9.746.760

- 159.618.229

+ 15.297.001

- 71.327.431

- 180.062.226

- 54.285.375

 

B.POP.ETR.

c/c 9723

PT

c/c 26952507

PT

c/c 30885503

PT

c/c 27034503

       

- 50.559.490

+ 12.174.634

+ 16.062.721

+ 16.062.721

       

TOTALE - 937.287.819

Analoga la situazione degli ulteriori 24 conti correnti bancari intestati a X non utilizzati per la gestione dei condomini, perché nel periodo da 22.11.96 al 15.1.97 presentano complessivamente una condizione di sofferenza di £.421.480.132 (cfr. alleg. O alla relaz. 5).

In complesso, dunque, tra la fine di novembre '96 e la metà di gennaio '97 X ha un'esposizione complessiva verso le banche di lire 1.358.767.951.

Ebbene, di fronte al dato oggettivo della forte passività bancaria e dell'entità dei debiti condominiali ancora esistenti, non si può eludere la domanda : X era cosciente di quanto avveniva e di come stava amministrando gli oltre sessanta stabili affidati alle sue cure?

La risposta è certamente positiva.

In questa direzione militano più indizi.

Il primo è costituito dalle deposizioni testimoniali delle impiegate dello Studio, le quali tutte hanno riferito che X, prima di disporre i pagamenti delle fatture, esaminava lo stato dei conti e poi indicava alla Morandini su quale conto imputare la spesa, o, sarebbe meglio dire, la sofferenza ulteriore. E' stata proprio la Morandini a precisare che X le aveva spiegato qual era il limite massimo di scoperto bancario di cui godeva con gli affidamenti personali, tant'è che lei stessa, quando il titolare non c'era, era in grado di regolarsi oculatamente e scegliere tra tutti i conti quello che avrebbe potuto sopportare il peso del debito.

Ora, questa linea di condotta, che non è estemporanea, occasionale, sporadica, ma è prassi costante di anni, sta a significare che X era perfettamente cosciente e da molto tempo che sui conti correnti bancari non c'era una lira, e che le rimesse degli amministrati servivano a lui in parte per pagare i fornitori più pressanti o importanti e irrinunciabili, coi quali stipulare programmi a lunga scadenza; dall'altro, a mantenere il bastimento delle esposizioni bancarie sopra la linea di galleggiamento, com'è confermato dalla lenta riduzione, negli anni, del passivo complessivo, evidenziata nello specchietto riepilogativo della Guardia di Finanza.

E' sintomatico, inoltre, che al proposito soggettivo di progressiva riduzione dell'esposizione bancaria X abbia fatto seguire, subito dopo l'inizio dell'indagine penale e delle proteste degli amministrati (),una significativa riduzione dei debiti verso i fornitori: al 6.11.95 ammontavano a £.2.912.131.943 e un anno dopo furono ridotti a £.1.921.890.433.

La seconda e più efficace dimostrazione del fatto che X sapeva perfettamente nel corso degli anni qual era stato l'andamento delle gestioni condominiali e di quanto denaro s'era appropriato stornandolo dai conti correnti, si rinviene nelle carte manoscritte trovate nella sua cassaforte.

1) Lettera alla moglie Giovanna "in caso di morte o quasi", datata 31.12.88 (Relaz. 5 alleg. B pag.020345).

Dopo la premessa "Cara Giovanna, come sai molte cose le ho fatte a chiodo (). Ho sempre pensato che fosse meglio ottenere molto subito e rinviare alla seconda età il pagamento di quanto è servito quando le cose sono utili. In questo foglio c'è il bilancio dei beni come se di dovesse vendere tutto per realizzare (svendita) tenendo conto anche del netto di studio (passivo), come da secondo foglio. Queste somme residue (800milioni) più l'assicurazione a tuo favore e a favore di Gianni è valore idoneo (circa 1miliardo) per cavartela bene nella tua casa", segue l'esposizione di tutti i beni personali al luglio '87 e relativa valutazione "con beneficio d'inventario".

Il risultato che X considera, benché avesse computato anche il denaro dei condomini, come suo proprio "attivo personale netto" era all'epoca di £.825.387.000, dopo avere detratto il passivo complessivo delle gestioni condominiali pari a £.960.613.000.

Il conteggio analitico dei conti condominiali di suo pugno, (cfr. Relaz. 5 alleg. B pag.020346), dimostra che egli era perfettamente consapevole della situazione generale ed effettiva delle gestioni al 31.12.88 : l'apparente attivo "ufficiale" di 282.723.000, --- egli stesso sa bene che quanto appariva a video era denaro mancante perché già stornato ---, venne sommato al passivo dei conti correnti bancari e postali di £.684.253.000, così da ottenere, decurtati i soldi giacenti in cassa, marche e bolli pari a £.6.363.000, il passivo totale di £.960.613.000.

2) Analisi al 15.1.90 (Relaz. 5 alleg. C pag.020348).

In questo promemoria X annotava come "conti fittizi inseriti nel calcolatore" quello "A" (Deposito Valori Mobiliari) e "U" (I.C.F.), rispettivamente con attivo di £.695milioni e di £.300milioni, importi che "d'ora innanzi accreditano la situazione personale".

X ricorda a se stesso che il conto fittizio "A" "è pari al saldo attivo di inventario al 15.1.90 delle amministrazioni (da me utilizzato) e che a tale data il totale dei conti era di £.550.000.000 passivo (che così fittiziamente appare essere £.250.000.000 passivo, cifra che risulterà da ora nel calcolatore per i terzi".

Per interpretare lo scritto, che X aveva stilato per suo esclusivo utilizzo, si deve considerare che l'imputato, ricordato a se stesso d'essersi impossessato già nel gennaio '90 di 550milioni di pertinenza degli amministrati, aveva la preoccupazione di mascherare la situazione agli occhi dei terzi, i condòmini evidentemente.

L'espediente fu appunto quello di inserire nel calcolatore i due conti fittizi "A" e "U" in modo da correggere l'entità del passivo. Sul significato di tali conti si rinvia al §.6.

E difatti, se un ficcanaso condòmino avesse voluto sapere qual era la situazione delle amministrazioni, X, che doveva nascondere l'ingente appropriazione, gli avrebbe rifilato, estraendola dal computer, la situazione generale tal quale a quella stampata il 15.1.90 (cfr. Relaz. 5, alleg. C1 pag.020350).

In questa, grazie all'inserimento dei conti "A" (£.693milioni) e "U" (£.300milioni), sembrava esistere un saldo attivo di £.446.991.826 a fronte dei conti correnti bancari quasi tutti e grandemente scoperti. Con la conseguenza che nessuno avrebbe potuto sospettare che del denaro condominiale ricevuto non c'era più una lira o che i rendiconti fossero fasulli.

L'espediente fu anche usato nei confronti degli inquirenti quando si presentarono nello studio di via Lamarmora il 6.11.95 : fu loro consegnata la situazione generale di cassa, apparentemente attiva, in realtà alterata dal computo dei conti fittizi "A" e "U" per nascondere la sofferenza di cassa e con l'accortezza di ometterne l'esistenza e la stampa (si legga quanto detto dalla consulente Pantera all'ud. 24.3.99, pag.84).

La confessione dell'artifizio dimostra la perfetta corrispondenza tra la contabilità interna dello Studio e la sofferenza generalizzata dei conti correnti illustrata retro al §.3 lett.C).

Dunque, anche quella nota manoscritta ha natura doppiamente confessoria: da un lato contiene l'ammissione dell'appropriazione indebita di oltre mezzomiliardo; dall'altro contiene il metodo per nascondere il delitto agli occhi dei terzi.

3) Analisi al luglio '90 (cfr. Relaz. 5, alleg. D, pag. 020352).

X in tale occasione sommava l'attivo di cassa dei condomini pari a £. 526milioni, -- qualificandolo espressamente "ammanco" essendosene già appropriato nel gennaio precedente --, allo scoperto dei conti correnti pari a £. 868milioni e constatava di avere un debito di £.1.394milioni, con un incremento rispetto al luglio '89 di £. 262milioni, cui va aggiunto il passivo del conto GB per £. 192milioni.

La situazione, fatta la valutazione dei cespiti attivi (le partecipazioni societarie, i proventi professionali, ecc.) per un totale di £. 4.400milioni e dei cespiti passivi (tra cui i debiti verso gli amministrati pari a £. 1.394milioni), portava ad un saldo positivo di £.1.850milioni.

Del documento merita sottolineare che l'imputato medesimo ribadiva l'appropriazione di £. 526.000.000 e che era perfettamente consapevole che i conti correnti del denaro dei condòmini erano in rosso per £.868.000.000.

4) Analisi al luglio '91 (cfr. Relaz. 5, alleg. E, pag. 020354).

La situazione, secondo il resoconto di X, era peggiorata : il debito globale era aumentato a £.2.266.000.000, di cui £.1.039.000.000 di passivo sui conti correnti, £.1.394.000.000 sottratti agli amministrati l'anno prima, e il debito sul conto GB di £.872.000.000). Valutate le poste attive in complessive £.4.400.000.000 (tra cui gli immobili, la barca, le notule da esigere ecc.) e detratti i mutui ecc., X riteneva di avere ancora un attivo personale di £.1.100.000.000, diminuito rispetto all'anno precedente di £.750.000.000.

Dal documento si ricava che l'imputato seguiva con attenzione i riflessi della condotta tesa all'appropriazione del denaro degli amministrati per essere sicuro che in caso di necessità, ossia di ripianare il debito, fosse in grado di farcela.

5) Analisi luglio '92 (Relaz. 5, alleg. F, pag. 020357).

Del documento importa annotare che secondo la constatazione fatta da X la situazione debitoria delle gestioni condominiali alla data del 31 luglio 1992 era peggiorata : il passivo sui conti correnti bancari era aumentato a £.1.352.000.000 e quello verso i creditori dei condòmini era salito a £.1.400.000.000, con un aggravio rispetto all'anno precedente di oltre 200milioni.

6) Analisi ottobre '93 (cfr. Relaz. 5, alleg. G, pag. 020362).

Stavolta la situazione è vissuta da X come insopportabile : anche se i cespiti attivi sono aumentati per numero e valutazione economica (in totale £.5.600.000.000), tuttavia si è corrispondentemente incrementato il suo debito personale verso le banche per £.1.400.000.000 e verso i creditori condominiali per £.2.100.000.000.

Dunque, egli ipotizza le possibili strategie di realizzo : cedendo alcuni beni e massimizzando il ricavato egli ritiene di poter coprire i debiti verso le banche e verso i fornitori condominiali e nel contempo di mantenere la proprietà della casa di via Torre del Gallo e la fantomatica imbarcazione ().

In conclusione, i documenti manoscritti sopra esposti contengono la confessione piena di X della sistematica attività di appropriazione dei fondi condominiali depositati sui conti correnti bancari e il mancato pagamento dei fornitori degli stabili amministrati, attività posta in essere nel corso degli anni per acquistare (vedi infra §. 6) beni immobili, mobili e titoli.

E' altresì inconfutabile che per nascondere l'attività illecita agli occhi di terzi X abbia attuato l'artificio di inserire nella contabilità visibile al video del computer i conti fittizi "A" ed "U", e la strategia di mistificazione sarebbe certamente proseguita nel tempo se l'indagine penale non gli avesse scompigliato i progetti.

Raggiunta questa dimostrazione inoppugnabile di colpevolezza, la consulente dott.ssa Pantera (ud. 24.3.99 pag.106) ha accertato che alla data del 25.11.96 il totale dei debiti verso i fornitori condominiali ammontava a £.2.880.523.609 (Relaz. 5. alleg. I, pag.020390).

Da tale importo vanno decurtati £.612.664.906, costituiti dal passivo personale sui conti e che quindi sono estranei alla massa liquida che avrebbe dovuto esistere a quella data; £.60.000.000 conteggiati per errore (), nonché £.517.839.469 che sono i compensi spettanti a X per la prestazione professionale e le spese di Studio (su questi ultimi vedi infra al §.7).

Il risultato finale di £.1.690.019.234 rappresenta i debiti verso i fornitori esistenti alla data del 25.11.96 che avrebbero dovuto essere pagati con i versamenti eseguiti nel tempo da tutti i condòmini amministrati e che avrebbero dovuto esistere sui conti correnti bancari utilizzati per le gestioni, conti invece risultati essere in passivo come conseguenza della continuativa attività illecita appropriativa.

Analizzati condominio per condominio i fondi loro competenti si ha il seguente prospetto riepilogativo di quanto a ciascun immobile è stato sottratto dal colpevole e la misura restitutoria cui è obbligato :

CONDOMINIO

SALDO DA RESTITUIRE

p.zza Piattellina

5.163.591

v. Quarto e Vicchio

8.353.100

v. Repubblica - Settembre

9.934.100

v dei Pecori

3.392.560

Poggio del Golf

74.363.561

v. del Colle

27.144.762

v. Donizzetti

56.636.235

v.le Europa

75.035.362

v.le Giannotti

3.275.321

v. Frà Paolo Sarpi

16.641.683

v. Palagetta

2.834.250

v. dei Benci

13.673.966

v. Allori

57.464.120

v. Rosi

93.506.793

v. Zucchi

28.294.773

v. O.Vecchi

24.279.579

v. Pacini

145.565.325

v. Guelfa

4.932.647

v. Po

19.600.836

v. Tavanti - Romagnoli

126.949.117

v. Mugello

75.593.775

v. Signorini - Viani

29.059.359

v. Manin

3.937.908

v. Ricasoli

5.653.964

v. della Fortezza

4.030.546

v. Trieste

61.514.458

v. Maria a Cintola

3.149.357

v. Giacobini

32.357.472

Largo Alinari

36.576.172

v. Villani

5.118.778

v. Respighi

33.949.239

v. della Scala

2.068.110

v.le Lavagnini

11.200.413

v. Sirtori

3.873.499

Palazzo delle 100 Finestre

26.939.747

v. degli Agrifogli

4.972.793

v. Poggi

17.098.686

v. Sardegna

3.736.589

v. delle Panche

21.308.935

v. Marangoni 7/2

27.424.640

v. Cecioni

30.656.922

v. Centro Comm. Area2 v. Arno Ticino

44.452.898

v. Caduti di Cefalonia

60.019.262

v. Fontana

5.085.531

v. Santelli

81.973.202

v. Marangoni 7/5

14.292.558

v. Toscanella

6.974.286

v. Conciatori 2/F - v.delle Conce 5/E

13.870.949

v. Conciatori 9 - v. delle Conce 5/D

5.405.437

v. Conciatori 7/D - v. delle Conce 10/A

5.503.596

v. Meucci Complesso Le Badie

94.305.090

v. Maggio

8.990.882

v. Gioberti

13.981.153

v. Campofiore

43.631.065

Palagio Spini

3.627.382

v. La Malfa

7.112.552

p.zza Santa Croce

5.704.201

v. dei Serragli

12.331.006

v.le De Amicis

11.743.814

v. Pacini

612.700

v. Cesalpino Galileo 2000

122.288.158

 

TOTALE £.1.690.019.234

La dimostrazione documentale degli ammanchi illeciti è anche induttivamente suffragata dalla consistenza patrimoniale del X.

Come ha illustrato il M.llo G.d.F. Fiaschi (ud. 23.10.98), l'imputato acquistò, pur denunciando redditi di 100milioni annui, nel '78 l'appartamento di viale Lavagnini per £.89milioni (prezzo dichiarato), nell'87 l'abitazione in via Gamberaia per £.720milioni (prezzo dichiarato), nel '95 un locale di servizio nell'immobile di viale Lavagnini per £.14milioni (prezzo dichiarato).

Dal 1987 al 1996 egli accese mutui sugli immobili per complessivi tremiliardi e mezzo, dei quali ha restituito £.200milioni nell'88 e tra il '93 ed il '97 ridusse un mutuo iniziale di £.600 milioni portandolo a £.94milioni, peso contratto tramite la S.r.l. Credit Fin di cui era amm.re unico.

Tali parziali restituzioni sono ingiustificabili con il ricavato della vendita di due immobili nel '95 e '96 per un totale di £.210milioni

X, inoltre, risulta avere partecipazioni nella S.r.l. Centro Studi Immobiliari, nella S.r.l. Torre di Gamberaia e nella Credit. Fin; fino al luglio '96 era anche amm.re unico della S.r.l. Impresa Italiana Noleggi, cui era intestata la barca "Incredibile", stimata £.200milioni.

La possidenza di tali beni e di quelli che volta a volta l'imputato indicò nei suoi manoscritti è del tutto incompatibile ed ingiustificabile con i redditi dichiarati annualmente.

§.6 LE DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO.

X, sottrattosi a quattro inviti a comparire durante la fase delle indagini preliminari, anche in dibattimento ha preferito non rispondere all'interrogatorio e riservarsi gli interventi spontanei nel corso del dibattimento.

All'ultima udienza (23.4.99) ha sciorinato tutte le sue argomentazioni difensive, in parte già valutate, non supportate da prova alcuna.

In questa parte è possibile affermare che il suo assunto di avere dovuto ritardare i pagamenti ai fornitori a causa dell'insufficienza dei fondi al momento disponibili è stato sgretolato dalla verifica, importo per importo e momento per momento e fino alla data di approvazione dei consuntivi, effettuata dalla consulente del P.M. con le relazioni suppletive.

Per cui il suo intento di instillare "un ragionevole dubbio logico" nel giudicante è fallito miseramente.

Del resto, chi meglio dell'imputato avrebbe potuto produrre documenti di conforto a provare la tesi difensiva? Di sicuro X ha avuto tempo e modo, fin dai primi inviti a comparire e anche dopo il rinvio a giudizio, per reperire nei suoi archivi il foglio che gli sarebbe servito.

Quanto all'argomento logico che nessun fornitore avrebbe atteso così tanto tempo per essere pagato, esso è smentito dai condomini, alcuni dei quali avevano fatto lavori per gli stabili, i quali hanno riferito che direttamente o indirettamente sapevano che i debiti venivano usualmente pagati dall'amministratore con mesi e mesi di ritardo, benché (e l'accertamento contabile lo ha dimostrato) X disponesse delle quote pagate dai condòmini. Ed è dimostrato dall'esperienza che qualunque fornitore è disposto ad attendere pazientemente, piuttosto che rivolgersi, spendendo, ad un legale per sollecitare un pagamento che comunque sarà ritardato col rischio ulteriore di perdere un buon cliente, gestore di sessanta condominii.

Del pari l'imputato è stato sconfessato dai testi diretti quando sostiene che nelle assemblee ed anche prima (riunioni dei capiscala) il contenuto del rendiconto veniva ampiamente dibattuto e verificato con i documenti; al contrario, è stato dimostrato che le verifiche erano ristrette soltanto alla congruità delle spese più importanti, non certo all'accertamento di tutti i pagamenti.

Tuttavia, un apporto concreto all'istruttoria X l'ha fornito, illustrando i famosi conti "A" ed "U" citati nei manoscritti e che, da un certo momento in poi avrebbero dovuto comparire a video per i terzi.

Il conto "A", Deposito Valori Mobiliari, conteneva il valore delle quote di partecipazione in società di cui era titolare. La precisazione si accorda con gli accertamenti della G.d.F. e quindi è credibile.

Il conto "U", I.C.F., conteneva le aspettative di provvigione cui aveva diritto per la sua attività di brocker per conto degli Istituti di Credito Fondiario, la sua fonte principale di reddito.

Ciò però non sterilizza la finalità decettiva per i terzi che l'inserimento di quei due conti aveva all'interno della contabilità computerizzata, fine che nei manoscritti X dichiarò apertamente, per cui tali poste fittizie (o virtuali, secondo l'imputato) dovevano coprire l'entità dello sbilancio economico. Anche quando non furono più visibili a video, tuttavia furono conteggiate come poste attive nel documento consegnato il 25.11.96 alla dott.ssa Pantera.

Ma l'affermazione più interessante è quella relativa agli investimenti immobiliari.

X ha detto che per proteggersi dalla svalutazione, investì il denaro acquistando immobili con i mutui fondiari che, quale brocker, poteva contrarre a condizioni di vantaggio. Purtroppo per lui, le previsioni di mercato si rivelarono errate : i tassi dei mutui restarono elevati ed il valore degli immobili acquistati crollarono.

Egli ha così dato conferma alla circostanza, già emersa, che acquistò immobili, ma non ha risposto alle domande più importanti : con quali denari fece gli acquisti? Con quali proventi riuscì a restituire per importi assai cospicui i prestiti?

Potendo contare su redditi medi di un centinaio di milioni all'anno, detratte le spese della famiglia (la moglie è casalinga, il figlio è studente universitario), resta evidentemente un esiguo margine di liquidità che possa giustificare gli acquisti e le restituzioni.

Se poi si tiene conto che partecipò alla competizione elettorale comunale del '90, il cui costo è notoriamente assai elevato, il dubbio che abbia sistematicamente attinto ai fondi condominiali diventa una certezza.

§.7 I COMPENSI RISCOSSI PER L'ATTIVITà DI AMMINISTRATORE NON FATTURATI.

Come s'è visto (retro, pag. 44), alla data del 25.11.96 risultavano contabilizzate complessivamente £.517.839.469 di prestazioni professionali riscosse sulla base dei progetti di notula approvati dalle assemblee condominiali; è altresì provato che alle bozze di notula seguiva l'emissione di fattura con un ritardo di ben due anni.

Orbene, si ritiene che tali somme, in base al regolamento dei condominii, spettino legittimamente all'imputato quale sua remunerazione certa, liquida ed esigibile, e che per questo, non essendo percezioni indebite, debbano essere defalcate dall'indebita somma complessiva di cui si è appropriato; di talché la somma illecitamente intascata è stata determinata in £.1.690.019.234.

La mancata fatturazione, superiore alla soglia di rilevanza penale ex Legge n.516/82, impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

§. 8 DETERMINAZIONE DELLA PENA

Gli argomenti sviscerati e le prove raccolte e vagliate, a parere del giudicante, impongono l'affermazione di colpevolezza di Y X per tutte le imputazioni contestate, non avendo trovato appiglio alcuno la tesi difensiva dell'imputato.

L'istruttoria ha reso chiaro che i delitti di truffa sono finalisticamente collegati tra loro per il raggiungimento dello scopo ultimo perseguito ed ottenuto : l'appropriazione indebita del denaro condominiale, per cui il colpevole deve rispondere di delitto continuato.

La fattispecie oggettivamente più grave, per l'entità del denaro sottratto agli amministrati, per l'epoca ultima di commissione (novembre 1996) e per l'intensità del dolo, è l'art.646 aggravato dall'ultimo comma C.P.

Tenuto conto dell'incensuratezza e per adeguare la pena in concreto, si riconoscono le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante.

Non si può certo ritenere giustificabile la prevalenza dell'art.62 bis C.P. nei confronti di chi, violando consapevolmente i doveri di diligenza, correttezza e buona fede quale amministratore di ben sessanta condominii, ha intascato per anni ingenti somme e per di più non ha mostrato in alcuna forma di volersi ravvedere.

L'indubbia abilità professionale del colpevole, dimostrata nell'architettura ed esecuzione degli artifizi contabili, e la certa coscienza e volontà di trarre ogni possibile profitto economico per aumentare il suo patrimonio, impongono ex art.133 C.P. di determinare in misura non lieve ma comunque giusta la sanzione criminale, che si ritiene di contenere in un anno e mesi dieci di reclusione e lire 3.500.000 di multa (PB = un anno e mesi sei di reclusione e lire tremilioni di multa, aumentata ex art.81 cpv.).

Non appare possibile accogliere la richiesta di inasprimento ex art.133bis C.P. sollecitata dal P.M. perché l'istruttoria ha dimostrato quanto siano ancora pesanti i mutui di cui X è gravato e che affettano le sue proprietà immobiliari, per cui la sua attuale capacità economica non può essere minata ulteriormente con una pena che suonerebbe sproporzionata e superiore alle sue forze.

Alla pena principale consegue ex art.31 C.P. l'interdizione dalla professione di amministratore condominiale per la durata di un anno, giacché il processo ha dimostrato in che modo e per quanto tempo X abusò dei poteri di amministratore condominiale.

Si reputa che il processo e la sanzione abbiano l'effetto di dissuadere il colpevole dal delinquere nuovamente in futuro, per cui oltre alla non menzione della condanna è da concedere anche la sospensione condizionale della pena.

Tale beneficio va subordinato ex art.165 C.P. () all'eliminazione delle conseguenze dannose del delitto e quindi alla restituzione da parte del colpevole ai condominii indicati alla pag.49-50 degli importi relativi a ciascuno entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato e con la maggiorazione degli interessi legali dal passaggio in giudicato fino al saldo.

P. Q. M.

Il Giudice, letti ed applicati gli articoli 567, 533, 535 C.P.P.

DICHIARA

X Y colpevole dei delitti contestati, unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di un anno e mesi dieci di reclusione e £.3.500.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara l'imputato interdetto dalla professione di amministratore condominiale per il termine di un anno.

Ordina che la pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque a condizione che l'imputato restituisca ai condomini [indicati nelle imputazioni di truffa](*) la somma totale di £.1.690.019.234, indebitamente percetta, secondo quanto è indicato in motivazione come spettante a ciascuno, entro il termine di mesi sei dal passaggio in giudicato e maggiorata degli interessi legali da tale data fino all'adempimento.

Ordina che della condanna non sia fatta menzione ex art.175 C.P.

Ordina che gli atti siano trasmessi alla Procura della Repubblica di Firenze per quanto riguarda la mancata fatturazione degli onorari, perché già incassati per complessive £.517.839.469.

Indica per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Firenze, 22 giugno 1999.

IL GIUDICE
dott. Gaetano Magnelli

(*) Con ordinanza in data 30.6.1999 le parole incasellate sono state eliminate.

sentenza depositata in cancelleria il 30 marzo 2001

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