SENTENZE PENALI TOSCANE
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a cura di Gianna Mercatali

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16) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 16 febbraio 2001 Giudice per le Indagini Preliminari - Dott. G. Soresina.
Calunnia - Scriminante di cui all'art. 51 c.p. - Animus defendendi - Limiti al diritto di difesa
.
L'imputato può negare mentendo la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, così esercitando il suo diritto di difesa, e sottraendosi perciò alla punibilità per calunnia, in applicazione della scriminante prevista dall'art. 51 c.p. Tale diritto deve essere esercitato nell'ambito di uno stretto rapporto funzionale con la confutazione dell'imputazione integrando il reato di calunnia la condotta di chi non si limiti a sostenere l'infondatezza delle accuse a suo carico, ma "assuma ulteriori iniziative, dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto, e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità."

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TRIBUNALE DI FIRENZE

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice per le indagini preliminari,

nell'udienza tenuta il16 febbraio 2001 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- a norma dell'art.442 c.p.p. -

L'imputato XX del reato di cui all'art.368 cod. pen. per avere, nel corso dell'interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in sede, di udienza preliminare nel procedimento iscritto a suo carico, accusato XY di avere reso alla Polizia Giudiziaria mendaci dichiarazioni in ordine alla sua responsabilità per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, così incolpando lo stesso XY che sapeva innocente, del delitto di calunnia ai suoi danni.

CONCLUSIONI

Il difensore e procuratore speciale dell'imputato, avv. Lorenzo Zilletti ha chiesto definirsi il processo nell'udienza preliminare allo stato degli atti; il giudice ha disposto quindi il giudizio abbreviato; indi il pubblico ministero ha concluso per l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; il difensore dell'imputato si è associato; il difensore della persona offesa, peraltro non costituita parte civile, ha concluso per la condanna.

ATTESO CHE

- l'imputato può negare, mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, così esercitando il suo diritto di difesa, e sottraendosi perciò alla punibilità per calunnia, in applicazione della scriminante prevista dall'art.51 cod. pen.;

- tale diritto - per costante giurisprudenza - deve essere esercitato nell'ambito di uno stretto rapporto funzionale con la confutazione dell'imputazione, integrando il reato di calunnia la condotta di chi non si limiti a sostenere l'infondatezza delle accuse a suo carico, ma "assuma ulteriori iniziative, dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto, e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità";

- nella specie XX non ha travalicato tali limiti, allorquando, nel sostenere la sua innocenza, col dire che tutti quanti avevano acquistato l'hashish per fumarlo insieme, ha affermato che XY lo aveva accusato soltanto per paura, e si era poi giustificato col dire di essersi sentito pressato e di avere temuto di rimanere l'unica persona coinvolta;

- infatti, che XY lo avesse accusato per paura, è mera impressione soggettiva, come tale dichiarata ("secondo me"), così da non aggiungere nulla alla mera negazione;

- quanto ulteriormente dichiarato, nel tentativo di dare credibilità alla tesi della falsa accusa di XY attraverso la giustificazione che questi ne avrebbe dato, è tuttavia ben lontano dall'integrare quella incolpazione specifica, circostanziata e determinata la quale eccederebbe rispetto all'esercizio del diritto di difesa;

- si tratta infatti di una generica ed astratta aggiunta alla negazione dell'accusa di XY così da risultare del tutto inidonea, non si dica a costituire elemento indiziante, ma perfino a provocare indagini a carico di quest'ultimo in ordine al reato di calunnia, tanto è vero che nessuna indagine risulta iniziata in tale direzione;

- i requisiti della specificità, determinatezza, precisione sono infatti da ricercare con attenzione tanto maggiore, allorquando si tratti di contro-accusa, vale a dire di condotta da valutarsi, sì, in relazione al disposto dell'art.368 cod. pen., senza peraltro trascurare la fondamentale prospettiva dell'esercizio del diritto di difesa, così da essere imposta l'identificazione di un chiaro discrimine tra quanto attiene allo screditare l'accusa a proprio carico, e l'apportare invece elementi significativi e concreti di responsabilità a carico dell'accusatore;

- tali elementi mancano laddove, come nella specie, la mera negazione sia accompagnata da un'aggiunta minima, di natura meramente verbale e tale da rimanere ampiamente al di sotto della soglia della concretezza e del sia pure esiguo significato indiziante;

- l'imputato deve quindi essere assolto dall'imputazione ascrittagli per avere agito nell'esercizio del diritto di difesa;

P.Q.M.

Il giudice dell'udienza preliminare

Visti gli artt. 51 codice penale, 442, 530 c.p.p.,

giudicando con rito abbreviato, assolve XX dall'imputazione ascrittagli perché non punibile per avere agito nell'esercizio di un diritto.

Firenze, 16 febbraio 2001

Il giudice dell'udienza preliminare
(Dott. G. Soresina)

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