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SENTENZE PENALI TOSCANE a cura di Gianna Mercatali |
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Prima Pagina19) GIURISPRUDENZA:
TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 26 maggio 2000, Giudice Monocratico, Dott. P. Lamberti.__________________________________________________________
TRIBUNALE DI FIRENZE
seconda sezione penale - ufficio del giudice monocratico
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il giudice monocratico del tribunale di Firenze, dott. Pietro Lamberti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di
1) XX + più altri
tutti difesi di fiducia dall'avv. XXXXXX del foro di Firenze
IMPUTATI
del delitto di cui agli artt.30 pp e 63 pp l.1 giugno 1939 n.1089 per non avere, quali comproprietari del complesso immobiliare Villa YYYY posto in Firenze tutelato ai sensi della l.1089/1939, denunciato al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali il passaggio di proprietà del complesso immobiliare predetto avvenuto a seguito di scioglimento della SOCIETA' IMMOBILIARE YYYY s.p.a. di cui erano azionisti ed assegnazione in proprietà ai soci dei beni effettuato con atto 18 dicembre 1985
in Firenze fino al 7.3.1994
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pubblico ministero: assoluzione per non aver commesso il fatto
Difesa: si associa alle conclusioni del pubblico ministero
Fatto e svolgimento del processo
Il 18 dicembre 1985 il liquidatore della s.p.a. "Società Immobiliare YYYY", posta in liquidazione con assemblea straordinaria del 21 giugno 1985, ed i soci della stessa stipulavano un atto di assegnazione dei beni sociali, a seguito del quale i soci divenivano, in particolare, comproprietari pro quota del complesso immobiliare YYYY, posto in Firenze,tutelato ai sensi della l.1°giugno 1939 n.1089. L'atto stesso non veniva comunicato tempestivamente al ministero per i beni culturali e ambientali; una denuncia tardiva veniva fatta solo il 7 marzo 1994.
Il fatto veniva comunicato alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale dalla sovrintendenza ai beni ambientali di Firenze. Concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero citava a giudizio le persone indicate in epigrafe per l'udienza del 12 maggio 1998, davanti ad altro magistrato, sostituito da questo giudice a seguito di trasferimento. A tale udienza gli imputati non comparivano, nonostante la regolarità della notifica, per cui venivano dichiarati contumaci. Dopo alcuni rinvii preliminari, finalmente, all'odierna udienza, sentito il teste,funzionario della sovrintendenza citata, le parti concludevano come prima trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni di fatto rilevanti nella vicenda di cui si giudica sono assolutamente pacifiche, per cui non ci si intratterrà inutilmente sulle stesse, se non per rilevare: a) che tutti gli imputati risultano essere stati soci della s.p.a. "Società Immobiliare YYYY"; b) che questa fu proprietaria della villa omonima fino al 18 dicembre 1985,quando,a seguito di scioglimento della società, essa fu assegnata agli imputati stessi, nella loro qualità di soci; c) che l'assegnazione di quote non fu comunicata al ministero dei beni culturali nel termine di trenta giorni di cui all'art.30 secondo comma della l.1°giugno 1939 n.1089, oggi trasfuso nell'art.58 d.lgsl. 29 ottobre 1999 n.490, testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali; d) che la comunicazione stessa fu fatta solo il 9 marzo 1994.
L'analisi può quindi essere limitata ai profili di diritto. Primo punto da esaminare è quello dell'elemento soggettivo del reato, che il difensore nega, affermando che gli imputati non erano a conoscenza del vincolo. L'affermazione è rimasta del tutto sprovvista di prova positiva, mentre dagli atti risulta che il vincolo fu regolarmente notificato e trascritto secondo quanto oggi previsto dall'art.8 d.lgsl. 29 ottobre 1999 n.490, testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, che ha unificato in un solo articolo le disposizioni in materia di notificazione e trascrizione del vincolo prima dettate dagli artt.2 e 3 l. 1°giugno 1939 n.1089. In particolare, risulta che il ministro della pubblica istruzione, con decreto del 27 luglio 1955, confermò il vincolo imposto sul complesso immobiliare a norma delle leggi precedenti la l. 1°giugno 1939 n.1089, secondo quanto previsto dall'art.71 di quest'ultima; e che il decreto fu trascritto il 22 agosto 1958. Dunque, a fronte della pubblicità prescritta dalla legge, che costituisce una presunzione legale di conoscenza, non vi è alcuna prova di un'effettiva ignoranza degli imputati, i quali, è bene ricordarlo, non sono degli acquirenti che nessuna conoscenza pregressa avevano della villa, bensì sono i soci dell'immobiliare che ne fu proprietaria per un lungo periodo di tempo. Dalla pubblicità legale, dalla condizione di soci e, soprattutto dalla mancata prova del contrario, va quindi desunta, secondo le regole di comune esperienza, la conoscenza effettiva del vincolo.
La circostanza che la denuncia fu comunque fatta, sia pur tardivamente, non dimostra affatto che la conoscenza del vincolo fu altrettanto tardiva, come sostiene il difensore, secondo il quale ciò dimostrerebbe che il vincolo prima non era conosciuto, e che quando lo fu si provvide subito a regolarizzare la situazione del bene. Significa solo che gli imputati avevano interesse ad una presa di posizione del ministero in ordine alla prelazione, che infatti vi è stata, ed è stata favorevole, nel senso che il ministero non ha esercitato il diritto. Ciò in vista di una futura alienazione o di qualche intervento urbanistico sulla villa, entrambi i quali presuppongono la libera disponibilità del bene, che non c'è fino a quando l'esercizio della prelazione è possibile. Ora. com'è noto, la prelazione presuppone la denuncia, che ne costituisce il termine a quo, fissato in due mesi dall'art.60 d.lgs. 29 ottobre 1999 n.490, testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, che riproduce gli artt.31 quarto comma e 32 della l. 1° giugno 1939 n.1089. Finchè la denuncia di un passaggio di proprietà non è fatta, non decorre il termine per l'esercizio della prelazione, e quindi vi è il rischio che il ministero, informato aliunde del passaggio, eserciti il diritto di prelazione. Inoltre, l'atto giuridico può essere dichiarato nullo, ai sensi dell'abrogato art.61 l.1°giugno 1939 n.1089, oggi riprodotto nel primo comma dell'art.135 t.u. cit.. Dunque, anche chi ha dolosamente omesso di denunciare un passaggio di proprietà di beni vincolati ha comunque interesse ad una denuncia tardiva non solo quando decida di alienare il bene, ma anche quando progetti di farvi delle opere edilizie, che richiedono l'approvazione del ministero e presuppongono la legittimità della disponibilità del bene in capo a chi le sottopone all'approvazione. Di conseguenza, non è logicamente e giuridicamente corretto inferire solo dalla denuncia tardiva la mancata conoscenza del vincolo al momento del passaggio di proprietà.
Sempre sul piano dell'elemento soggettivo, non è stata allegata la mancata conoscenza dell'obbligo di comunicare alla sovrintendenza il negozio giuridico di cui all'imputazione; essa comunque non escluderebbe il dolo, in quanto costituirebbe un errore di diritto sulla parte di norma penale applicata che delinea il precetto, cioè l'art.30 dell'abrogata l. 1°giugno 1939 n.1089, la cui sanzione, secondo una tecnica molto frequente nelle norme penali speciali, è contenuta in un successivo articolo che sanziona più condotte.
Il secondo profilo di diritto riguarda la responsabilità degli imputati. Sostengono tanto il pubblico ministero che il difensore che essi non sarebbero destinatari dell'obbligo violato in quanto assegnatari, e quindi acquirenti. Responsabile della violazione sarebbe invece il liquidatore della società, in quanto legale rappresentante della stessa, da considerarsi alienante. L'opinione è errata. L'art.30 l.1°giugno 1939 n.1089, all'epoca dei fatti, ed oggi l'art.58 d.lgsl. 29 ottobre 1999 n.490, individuano il soggetto obbligato, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito, non nell'alienante, ma nel proprietario o nel detentore. Ciò significa che obbligato è l'acquirente, perché la denuncia va fatta dopo la stipula dell'atto, cioè dopo che il passaggio di proprietà si è realizzato, quando proprietario è appunto l'avente causa. L'alienante è a sua volta obbligato, in aggiunta e non in sostituzione dell'acquirente, se ed in quanto rimanga di fatto detentore del bene per il tempo di trenta giorni entro il quale dev'esser fatta la denuncia, giacchè l'obbligo riguarda anche i detentori. Il fatto che alla lettera b sia previsto come obbligato il solo acquirente non deve trarre in inganno, inducendo ad una lettura a contrario della lettera a di cui finora s'è parlato, giacchè si tratta di casi particolari, cioè di trasferimenti coattivi, in cui fonte dell'acquisto non è un contratto bilaterale, bensì un provvedimento giudiziario che prescinde dalla volontà del precedente proprietario, per cui sarebbe incongruo gravare dell'obbligo anche costui, che potrebbe essere del tutto all'oscuro del trasferimento, per essere rimasto contumace nelle procedure esecutive o nel processo di cognizione conclusosi con la sentenza traslativa di proprietà.
Decisiva, poi, per affermare anche per altra via l'obbligo degli imputati è la lettera c della norma in esame, che pone in capo agli eredi o legatari l'obbligo di fare la denuncia in caso di successione mortis causa. Infatti, lo scioglimento della società e l'attribuzione ai soci del suo patrimonio costituiscono un fenomeno che dottrina e giurisprudenza da sempre accostano alla successione mortis causa, per la sua universalità e per il fatto di derivare dall'estinzione del soggetto giuridico, così come la successione ereditaria deriva dall'estinzione del soggetto fisico. Come in quel caso sono obbligati solo gli eredi o i legatari, in caso di scioglimento di società sono obbligati solo i soci cui vengono assegnati i beni vincolati già di proprietà della società. Il liquidatore della società, così come il curatore dell'eredità giacente o l'esecutore testamentario, non è certo proprietario né detentore del patrimonio sociale, di cui dispone solo per liquidarlo, e quindi non è obbligato in proprio nei limiti prima indicati per l'alienante, mentre l'ente già proprietario - di cui è organo sui generis, con immedesimazione organica e poteri limitati - cioè la società, è estinta e dunque, oltre a non esser più proprietaria, non detiene alcunchè.
Stabilito che i destinatari dell'obbligo violato sono gli imputati, occorre affrontare il profilo del diritto intertemporale, postochè l'art.166t.u. cit. abroga interamente la l.1° giugno 1939 n.1089. Si tratta, tuttavia, di un testo unico cosiddetto compilativo, che sistema organicamente le previsioni di leggi anteriori, in particolare di quella di cui si discute, che armonizza con quelle successive. Come si è già avuto più volte modo di notare, il precetto violato non é stato modificato, e neppure lo è stata la sanzione, che oggi è prevista, nella stessa misura dell'art.63 della legge abrogata, dall'art.122 lett. b del testo unico. Pertanto, nessuna modifica sostanziale è avvenuta sotto questo profilo.
Infine, bisogna occuparsi della prescrizione del reato, dal momento che il trasferimento di proprietà risale al lontano 1985. Si tratta di un profilo non toccato dalle parti, che hanno ritenuto insussistente la responsabilità del merito. Il compito è assai agevole, giacchè pacificamente si tratta del reato omissivo permanente, dal momento che la denuncia tardiva è sempre possibile. Dunque, come in molti altri casi analoghi, la permanenza cessa al momento in cui quest'ultima viene fatta. Nel caso di specie, la cessazione della permanenza si è avuta alla data della denuncia indicata in imputazione, cioè al 7 marzo 1994. Trattandosi di delitto punito con pena detentiva inferiore a cinque anni, il suo termine massimo di prescrizione a seguito di interruzione è, per il combinato disposto degli artt.157 n.4 e 160 ultimo comma c.p., di sette anni e sei mesi, e dunque il termine indicato scadrà l'8 settembre 2001.
Gli imputati devono pertanto essere dichiarati colpevoli del reato loro ascritto. Possono esser a tutti concesse le attenuanti generiche, trattandosi di persone del tutto incensurate. Nel commisurare la pena occorre tenere presente la durata del reato: la denuncia tardiva è infatti avvenuta dopo ben nove anni dal trasferimento. Ciò induce a ricorrere ad una pena base superiore al minimo, che sembra adeguatamente fissata in quarantacinque giorni di reclusione e tre milioni di multa per le generiche. Poiché non ricorrono cause ostative di natura oggettiva o soggettiva, la pena detentiva può essere convertita in pecuniaria ai sensi degli art.53 segg. l.24 novembre 1981 n.689. Dunque, la pena definitiva cui gli imputati vengono condannati è lit.5.250.000 di multa. Appare conforme all'interesse degli imputati non conceder loro il beneficio della sospensione condizionale, in considerazione della natura pecuniaria della condanna, in quanto l'applicazione in questo caso potrebbe pregiudicare ulteriori concessioni, in casi in cui - in ipotesi - fosse irrogata una pena detentiva di durata rilevante. All'affermazione di responsabilità segue automaticamente la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Considerata la quantità dei documenti da esaminare e la complessità della vicenda, si è ritenuto di fissare in un mese, ai sensi dell'art.544 terzo comma c.p.p., il termine di deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il giudice
Firenze, 26 maggio 2000
Il giudice
dott. Pietro Lamberti
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