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SENTENZE PENALI TOSCANE a cura di Gianna Mercatali |
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Prima Pagina17) GIURISPRUDENZA:
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, Sezione terza penale, 26 febbraio 2001.__________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione III Penale,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale nei confronti di XX
IMPUTATO
a) dell'art.51, comma III D.L.vo n.22/97 perché in qualità di amministratore delegato realizzava e gestiva una discarica di rifiuti pericolosi (individuati al punto D dell'allegato B del D.L.vo n.22/97), costituiti da circa 110.000 mc. di scorie derivanti dalla lavorazione industriale del minerale pirite, ottenuto dalla produzione di acido solforico, in assenza della prescritta autorizzazione.
b) Art. 81 c.p., art.21, I e III comma L.319/76 perché nella qualità sub a) senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, effettuata uno scarico al suolo delle acque di dilavamento provenienti dalla discarica suindicata superando i valori previsti alla tabella a) L.319/76, in ordine alle elevate concentrazioni di metalli quali rame, piombo, cadmio, zinco, manganese e ferro.
APPELLANTI
Il P.M. e l'imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 23.3.2000 che, visti gli artt.533, 535 c.p.p. dichiarava XX
responsabile del reato di cui all'art.51 comma III D.L.vo n.22/97, relativamente alla imputazione di gestione di discarica non autorizzata e con riferimento al periodo 25.6.1998, e per l'effetto, ritenute riconoscibili in suo favore le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi 8 (otto) di arresto e lire 20 (venti) milioni di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ordinava a XX i doppi benefici di legge, subordinando la sospensione condizionale della pena alla riparazione delle conseguenze dannose del reato sotto forma di bonifica dell'area adibita a discarica.
Condannava l'imputato al risarcimento del danno occorso in dipendenza della condotta criminosa al Comune - costituitosi parte civile - da liquidarsi in separata sede.
Condannava l'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in lire 2.165.100 (oltre IVA e CPA come per legge).
Ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto per le determinazioni di competenza in ordine alla emergente corresponsabilità - in relazione all'imputazione indicata - di XY.
Visto l'art.530 c.p.p., assolveva XX dal reato di cui all'art.21 comma I e III L.319/76 perché il fatto non sussiste.
Fissava il termine di giorni 40 per il deposito della motivazione.
CONCLUSIONI
P.G.: assoluzione per non aver commesso il fatto per entrambe le ipotesi;
Difensore della P.C.: conferma della sentenza;
Difensore dell'imputato respingersi l'appello del P.M. assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine assoluzione perché il fatto non sussiste
FATTO E DIRITTO
Proponevano ritualmente appello il P.M. e l'imputato. Il primo, relativamente al reato sub B), con i motivi di impugnazione deduceva che l'assunto del primo giudice, secondo cui si sarebbe trattato di semplici acque meteoriche, era contraddetto dai risultati analitici da cui era emerso che le acque erano gravemente contaminate da sostanze rientranti tra quelle pericolose secondo la tabella 5 allegato 5 del D.L.vo 152; che il percolato originatosi dal dilavamento della discarica ad opera delle acque meteoriche, fortemente contaminato da elevate concentrazioni di metalli pesanti, si era costantemente riversato sul terreno circostante e da qui nel canale di raccolta circostante il piazzale; che la Suprema Corte aveva affermato che per scarico dovesse intendersi il liquido proveniente dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che una parte di esso fosse composto di liquidi quali le acque meteoriche; che la sopravvenienza del D.Lvo 152/99 non aveva rilevanza perché si era trattato di uno scarico da insediamento produttivo che coincideva con lo scarico di acque reflue industriali di cui all'art.59 del D.L.vo cit.; che il riferimento del primo giudice all'art.29 lett. d) dello stesso decreto non era pertinente e comunque la norma vietava lo scarico qualora vi fosse un pericolo di inquinamento; che la circostanza che lo scarico derivasse non da lavaggio volontario ma da lavaggio naturale non era rilevante: la legislazione in materia conteneva una serie dettagliata di reati puniti anche a titolo di colpa; che il superamento dei limiti tabellari relativamente ai valori di alcuni metalli pesanti era rilevante penalmente alla luce della disposizione dell'art.59 D.L.vo 152/99, che sanzionava le immissioni occasionali e che doveva essere ritenuta la responsabilità in ordine alla violazione dell'art.21, primo e terzo comma, L.319/76, normativa applicabile perché più favorevole.
Pertanto l'appellante chiedeva l'affermazione della penale responsabilità in ordine all'imputazione sub b) e la condanna alla pena di giustizia.
L'imputato con i motivi di impugnazione deduceva che secondo l'art.2, comma sesto, D.P.R. 915/82 le disposizioni dello stesso decreto non erano applicabili ai rifiuti risultanti dal trattamento di risorse minerali; che il comma quinto D.L.vo 22/97 obbligava i soggetti che in base alle leggi vigenti in precedenza erano esclusi dal regime dei rifiuti a conformarsi alla nuova normativa entro il 30.6.99, che quindi l'obbligo di munirsi di autorizzazione era sorto il 30.6.99; che, secondo la giurisprudenza, il reato di gestione di discarica non poteva consistere nel mero mantenimento della discarica da altri realizzata in assenza di qualsiasi partecipazione attiva; che, come aveva riconosciuto il primo giudice, XX da quando era divenuto amministratore delegato non aveva attivato né in alcun modo movimentato la discarica; che inoltre per la gestione era necessaria una organizzazione sia pure rudimentale, assente nel caso di specie; che non l'imputato ma il consiglio di amministrazione della società avevano ab initio delegati tutti i poteri relativi al rispetto della normativa ambientale a XY; che il primo giudice aveva ritenuto l'ingerenza di XX basandosi su dichiarazioni inutilizzabili e comunque mal interpretando le dichiarazioni stesse; che, quanto alle statuizioni civili, la P.C. non aveva adempiuto l'onere incombentegli di provare almeno la potenzialità dannosa del fatto; che doveva essere eliminata la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, perché l'attività a cui il beneficio era subordinato era generica e perché comunque era dipendente da un facere di terzi, e che la pena doveva essere ridotta. Pertanto, l'appellante chiedeva in tesi l'assoluzione con la formula di giustizia e il rigetto delle domande della P.C. e, in ipotesi, la riduzione della pena al minimo e l'eliminazione della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale.
All'odierno dibattimento, dopo la relazione della causa, il P.G. e il difensore dell'imputato prendevano le conclusioni sopra riportate.
La Corte osserva quanto segue.
In ordine all'appello del P.M. va rilevato che l'art.59 D.L.vo152/99 punisce lo scarico delle acque reflue industriali. Queste sono definite all'art.2 lett. h) come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalla acque meteoriche di dilavamento". E' indubbio che nel caso di specie non può parlarsi di acque reflue industriali perché non si può in alcun modo ritenere che le acque provenissero, da un edificio in cui si svolgesse un'attività industriale o commerciale, provenendo invece da una discarica in cui non si svolgeva alcuna attività.
L'appellante P.M. ha obiettato che secondo il quinto comma dell'art.59 citato anche l'immissione occasionale è punita qualora siano superati i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5. In proposito, però, anche a prescindere da altre considerazioni, si deve rilevare che gli sversamenti in questione non potevano qualificarsi come immissioni occasionali, trattandosi di scarichi derivanti dalla discarica in questione in occasione di ogni precipitazione atmosferica e perciò connotati dalla continuatività nel senso della ripetitività nel tempo, anche se non erano interrotti bensì saltuari, caratteristica quest'ultima che molti scarichi presentano. In altri termini, le immissioni che si verificavano nel caso in esame erano da definirsi scarichi ai sensi dell'art.2 lett. bb) D.L.vo 152/99: come ha rilevato anche il primo giudice, semmai potrebbe sussistere il dubbio se esse non fossero da considerare un tertium genus non soggetto a sanzione di alcun genere.
Pertanto la condotta omissiva dell'imputato non costituisce più reato ai sensi della legge sopravvenuta e perciò si deve confermare la sentenza impugnata, quanto al reato sub b).
In ordine al reato sub a), sono assorbenti le seguenti considerazioni.
Il reato di gestione di una discarica, sotto il vigore del D.P.R. 915/82, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e quella di questa stessa Corte, era un reato permanente: la permanenza cessava con il conseguimento dell'autorizzazione, con la chiusura della discarica o, per motivi processuali, con il termine finale indicato nel capo di imputazione (tra le altre è in tal senso anche la sentenza citata dal primo giudice: Cass., III, 11.4.1997, n.4013, Vasco, secondo cui per l'attività di gestione occorre una rudimentale organizzazione di persone e cose e la permanenza cessa con la chiusura o la disattivazione o la sentenza di primo grado). Nel caso di specie si deve ritenere che la permanenza sia cessata nel 1994, quando sono cessati i conferimenti e qualsiasi attività, circostanza quest'ultima pacifica anche secondo quanto ha ritenuto in fatto il giudice di primo grado. In diritto la chiara e pregevole motivazione della sentenza impugnata non è condivisibile, alla luce di tutta la giurisprudenza suddetta, nel punto secondo cui la permanenza sarebbe cessata con la "chiusura e disattivazione della discarica previa bonifica della stessa". Per la disattivazione era sufficiente che cessasse l'attività e venisse meno l'organizzazione preposta all'esercizio della discarica; la bonifica non era richiesta perché, secondo la configurazione del reato nella disciplina previgente, atteneva agli effetti del reato.
Non è necessario stabilire se il D.L. 22/1997 abbia innovato la materia, dando all'art.6 lett. d), una definizione di gestione in cui è compreso "il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura", perché, qualora si dovesse ritenere che l'omesso controllo dopo la chiusura integri attualmente il reato di gestione di discarica, alla data del 12.6.98 di cui al capo di imputazione (XX è stato condannato per il periodo 25.6.07 - 12.6.98) non era ancora scaduto il termine entro cui andava richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.57, quinto comma e successive modifiche.
Pertanto l'imputato deve essere assolto dal reato di cui al capo a) perché la gestione della discarica senza autorizzazione non sussiste con riferimento al periodo indicato nell'imputazione.
In conseguenza vengono meno anche le statuizioni civili della sentenza e sono superate le richieste avanzate in via subordinata.
La sentenza impugnata resta ferma solo per ciò che attiene all'assoluzione dal reato sub b).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Penale, visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 23.3.2000, appellata dal P.M. e da XX, assolve XX dal reato a lui ascrittogli al capo a) perché il fatto non sussiste. Conferma la sentenza impugnata in quanto al capo b).
Firenze, 26.2.01
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