SENTENZE PENALI TOSCANE
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Aggiornamento al 14/04/2001
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a cura di Gianna Mercatali - E-mail

PAGINA DI PROVA

GIURISPRUDENZA

SEGNALAZIONI

19) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 26 maggio 2000, Giudice Monocratico, Dott. P. Lamberti.
Antichità e belle arti-cose di interesse storico e artistico-denuncia di atti di trasferimento della proprietà-art. 30 legge 1089/1939-art.58 Testo Unico n.490/1999-Soggetto tenuto alla denuncia-alienante-esclusione-acquirente-sussistenza.
L'art.30 L. 1giugno 1939 n.1089, all'epoca dei fatti, ed oggi l'art. 58 d.lgsl. 29 ottobre 1999 n. 490 invididuano il soggetto obbligato in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito, non nell'alienante, ma nel proprietario o nel detentore. Ciò significa che obbligato è l'acquirente, perchè la denuncia va fatta dopo la stipula dell'atto, cioè dopo che il passaggio di proprietà si è realizzato,quando il proprietario è appunto l'avente causa. L'alienante è a sua volta obbligato, in aggiunta e non in sostituzione dell'acquirente,se ed in quanto rimanga di fatto detentore del bene per il tempo di 30 giorni entro il quale deve essere fatta la denuncia, giacchè l'obbligo riguarda anche i detentori.

18) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, Giudice monocratico, Dott. G. Magnelli - sentenza depositata il 30 marzo 2001.
Truffa - Amministratore di condominio - Obbligo di rendiconto - Modalità di redazione del rendiconto - Artifici e raggiri.
Appropriazione indebita - Amministratore di condominio - Gestione delle somme versate dai condòmini - Possesso
.
Aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. - Configurabilità.
Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile all'assemblea l'andamento della gestione. Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva speso può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perchè l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramutata in realtà immodificabile.
L'amministratore è il mandatario, gestore dei fondi a lui consegnati dai condòmini per destinarli obbligatoriamente e secondo diligenza al pagamento delle spese sostenute per i servizi comuni. Ne discende che quel denaro di cui ha il possesso per una finalizzazione unica non è di sua proprietà e quindi non può destinarlo ad altri scopi con danno degli amministrati.
La violazione del dovere giuridico realizza altresì l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. conseguente all'abuso del rapporto giuridico professionale ed al tradimento della fiducia riposta nell'amministratore dai condomini.

17) GIURISPRUDENZA: CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, Sezione terza penale, 26 febbraio 2001.
Gestione discarica - Reato permanente - Cessazione della permanenza - DPR n. 915/82 - DL. vo n. 22/97.

Sversamenti provenienti da discarica - Acque reflue industriali - Esclusione - Immissione occasionale - Esclusione.
16) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 16 febbraio 2001 Giudice per le Indagini Preliminari - Dott. G. Soresina.
Calunnia - Scriminante di cui all'art. 51 c.p. - Animus defendendi - Limiti al diritto di difesa
.

L'imputato può negare mentendo la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, così esercitando il suo diritto di difesa, e sottraendosi perciò alla punibilità per calunnia, in applicazione della scriminante prevista dall'art. 51 c.p. Tale diritto deve essere esercitato nell'ambito di uno stretto rapporto funzionale con la confutazione dell'imputazione integrando il reato di calunnia la condotta di chi non si limiti a sostenere l'infondatezza delle accuse a suo carico, ma "assuma ulteriori iniziative, dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto, e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità."

15) SEGNALAZIONE: la CAMERA PENALE DI FIRENZE ha organizzato due incontri di studio su "LA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE" presso la Biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - via Cavour n. 57, Firenze - il giorno 30 marzo 2001 ore 17 interverranno: Dott. Eva Celotti - Consigliere della Corte di Appello di Firenze; Avv. Pier Matteo Lucibello - Camera Penale di Firenze; Avv. Sandro Guerra - Dottorando Università di Firenze. Il giorno 6 aprile 2001ore 17 interverranno: Prof. Avv. Giovanni Flora - Università di Firenze; Prof. Renzo Orlandi - Università di Ferrara; Avv. Alberto Uccelli - Presidente Camera Penale di Livorno

14) SEGNALAZIONE: LA CAMERA PENALE DI FIRENZE organizza il convegno "SILENZIO E CONTRADDITTORIO NELLA DISCIPLINA ATTUATIVA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL GIUSTO PROCESSO", il giorno sabato 10 marzo 2001, con inizio alle ore 9,30 presso la Sala Congressi della Cassa di Risparmio di Firenze, via Folco Portinari n. 5 Firenze.
Presentazione del Presidente della Camera Penale di Firenze AVV. ERIBERTO ROSSO - Saluto del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze AVV. ROBERTO RUSSO - Relazioni: PROF. AVV. MASSIMO NOBILI (Università di Bologna), PROF. PAOLO FERRUA (Università di Torino), PROF. ROSANNA GAMBINI (Università di Torino) - Colazione ore 13,30.
Interventi programmati: CONS. DOTT. GIANFRANCO VIGLIETTA (Giunta centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati) - ON. PROF. AVV. GAETANO PECORELLA (Forza Italia) - SEN. PROF. AVV. GUIDO CALVI ( D. S.) - Dibattito - Conclusioni PROF. AVV. GIUSEPPE FRIGO (Presidente della Unione delle Camere Penali Italiane).

13) GIURISPRUDENZA: CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza del 22 giugno 2000 n. 1089 - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Dolo specifico - Ingiusto profitto come prezzo per la liberazione -Necessità - Mancanza - Diversa qualificazione giuridica.
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione sussiste soltanto se l'autore del sequestro abbia agito - in assenza di una causa preesistente - al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, mentre non è configurabile, mancando quel fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una preesistente causa (ancorchè illecita), come quella relativa ad una pretesa creditoria conseguente ad un pregresso rapporto con il soggetto passivo.
In quest'ultima ipotesi non ricorrono gli estremi del delitto di cui all' 630 c.p., bensì quelli di sequestro di persona e di estorsione.

12) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI PISA, ordinanza del 16 giugno 2000, Giudice Monocratico - Giudice dell'esecuzione, dott. Leonardo Degl' Innocenti - art. 341 c.p. - art. 18, comma 1, Legge 25 giugno 99 n. 205 - Abolitio criminis - Revoca sentenza di condanna. gentilmente segnalata dall'Avv. Mario DE GIORGIO del Foro di Pisa.

11) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 30 maggio 2000 Giudice Monocratico, dott. P. LAMBERTI
Stranieri
- Immigrazione - Reati - Omessa esibizione dei documenti di identità - Mancanza dei documenti - Insussistenza del reato (art. 6, 3 comma, Legge 6 marzo 1998 n. 40) - La condotta punita dall'art. 6 Legge n. 40/98 deve ritenersi solo quella di chi non esibisce i documenti indicati dalla norma, di cui però in possesso. La finalità dell'incriminazione è quella di consentire un immediato controllo dell'identità dello straniero e della regolarità della sua presenza nel territorio nazionale, onde consentire un'eventuale espulsione, non già quella di sanzionare indirettamente l'ingresso o il soggiorno clandestini.

10) SEGNALAZIONE: LA CAMERA PENALE DI FIRENZE ha indetto un'assemblea presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati , Via Cavour n. 57 Firenze, per il giorno 9 FEBBRAIO 2001 ORE 15.00 aperta agli Avvocati, ai Magistrati, ai Cancellieri,agli Ufficiali Giudiziari ed a tutte le altre persone interessate, al fine di sollecitare una discussione comune sulla situazione in cui si trova, oggi, la Giustizia penale fiorentina.

9) SEGNALAZIONI: Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze organizza TRE LIBRI - SEMINARI CON GLI AUTORI - in Firenze, via Laura n. 48, Aula Magna - Programma: 22 FEBBRAIO 2001 ore 16,30, Francesco Palazzo, Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, Giappichelli, 1999. Ne discutono: S. Moccia, F. Sgubbi, T. Padovani - 2 MARZO 2001 ore 16,30 , Domenico Storace, Diritto delle Amministrazioni Pubbliche. Una introduzione, Bologna, Il Mulino, 2000 . Ne discutono: G. Corso, P. Laurent Frier, B. Sordi - 3 APRILE 2001 ore 16,30 - Paolo Grossi , Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860 - 1950, Milano, Giuffrè, 2000. Ne discutono: P. Caroni, Marco D'Alberti, S. Rodotà.

8) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, ordinanza del 17 gennaio 2001, Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. A. CRIVELLI, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2 lettera D), della legge regionale toscana del 14.10.1999 n. 52, in riferimento agli artt. 3, 5, 25, comma 2, e 117 della Costituzione. Edilizia ed urbanistica - Ristrutturazione edilizia - Legge Regionale Toscana, Artt. 2 e 4, Attestazione di conformità - Legge Statale n. 47/85, art. 9, concessione edilizia - Contrasto fra Legge Regionale e Legge Statale - Sottrazione degli interventi di ristrutturazione edilizia al regime concessorio - Inapplicabilità dell'art. 20 legge n. 47/85.
Nel rispetto del principio per cui la punibilità è riservata in via esclusiva alla potestà punitiva statale perchè incide sui diritti di libertà e dignità personale, la Consulta è chiamata a decidere se le leggi statali in materia di edilizia costituiscono ai sensi dell'art. 117 della Costituzione principi fondamentali idonei a limitare il potere legislativo regionale.

7) SEGNALAZIONI: sono pubblicati sulla G.U. del 20 gennaio 2001 n. 16 (pag. 4) la LEGGE 19 gennaio 2001, n. 4 recante "Conversione in legge, con modoficazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia"; (pag. 21) il "Testo del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia"".

6) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI FIRENZE, ordinanza del 19 gennaio 2001, Giudice per le Indagini Preliminari - Giudice dell'esecuzione, Dott. G. SORESINA, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, D. Lgv. 30 dicembre 1999 n. 507 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Depenalizzazione - Fattispecie in tema di assegni a vuoto - Provvedimenti di condanna irrevocabili emessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo - Esecuzione della sola pena pecuniaria - Disparità di trattamento tra condanna a pena detentiva e condanna a pena pecuniaria - Omessa previsione della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ai fini dell'esecuzione secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 c. p.
Al vaglio della Corte Costituzionale l'omessa previsione legislativa di poter recuperare, in virtù del principio del ragguaglio, le somme di denaro corrispondenti alle pene detentive inflitte e non eseguibili per l'intervenuta depenalizzazione del reato.

5) SEGNALAZIONI: la Camera Penale della Romagna organizza un INCONTRO DI STUDIO sul tema LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE che si terrà nei giorni 26 e 27 gennaio 2001 presso Sala L. Cavalcoli, viale L. C. Farini n. 14 (C.C.I.A.A.) - Ravenna.
Programma:
venerdì 26 gennaio, ore 15,30 presentazione, relazioni: Dott. G. Fidelbo - Prof. Avv. L. Stortoni - Prof. G. Flora - Dott. R. Bricchetti; sabato 27 gennaio, ore 9 relazioni: Prof. F. Caprioli - Prof. Avv. A. Scalfati - Prof. G. Spangher - Prof. G. Riccio. Presiederanno le sezioni di lavoro il Dott. F. PINTOR e l'Avv. P. TROMBETTI.

4) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI PRATO ordinanza del 12 dicembre 2000 Giudice Monocratico, Dott. R. DELL'ANNO, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, c.p.p. (Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - termine di decadenza: sette giorni) in relazione agli artt. 111 e 2 della Costituzione. gentilmente segnalata dall'Avv. Luca CIANFERONI.

3) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI GROSSETO (Giudice per le indagini preliminari Dott. Armando MAMMONE) provvedimento del 23 novembre - 19 dicembre 2000 con il quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 lett. e), comma 5 e comma 2 lett. d) nn. 1) e 2) della legge regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (che ha sottratto gli interventi di ristrutturazione edilizia al regime concessorio fissato dalla legge statale), nonché dell'articolo 25 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n.47 (nella parte in cui attribuisce alle regioni una potestà normativa incidente anche in campo penale, consentendo una disciplina del mutamento d'uso difforme da quella desumibile dalla legge statale) in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione. gentilmente segnalato dallo Studio Legale ANTICHI - BASTIANINI - LEPORATTI di Grosseto.

2) GIURISPRUDENZA: TRIBUNALE DI LUCCA sezione distaccata di VIAREGGIO (Giudice esecuzione penale Dott. Gerardo BORAGINE) provvedimento del 24 novembre 2000 con il quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli articoli 3, 25 e 117 della Costituzione - degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale toscana del 14 ottobre 1999 n. 52 (nella parte in cui prevedono che le opere e gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati alla mera denuncia di inizio attività invece che a concessione edilizia). gentilmente segnalato dallo Studio Legale LESSONA di Firenze.

1) SEGNALAZIONI: L'Assemblea della CAMERA PENALE di FIRENZE in data 13.11.2000 ha rinnovato i propri organismi dirigenti eleggendo:
Presidente: Avv. Eriberto ROSSO
Membri del Direttivo: Avvocati Tommaso DUCCI, Sigfrido FENYES, Lapo GRAMIGNI, Gianna MERCATALI, Paola PASQUINUZZI, Lorenzo ZILLETTI.

 

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