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SENTENZE PENALI TOSCANE a cura di Gianna Mercatali |
13) GIURISPRUDENZA:
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza del 22 giugno 2000 n. 1089 - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Dolo specifico - Ingiusto profitto come prezzo per la liberazione -Necessità - Mancanza - Diversa qualificazione giuridica.__________________________________________________________
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da X, Y e Z
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 12 ottobre 1999
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Sentito, per i ricorrenti, l'avv. Giampiero Mendola;
OSSERVA
I succitati X, Y e Z ricorrono per Cassazione, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato, in punto di responsabilità, quella di primo grado, con la quale sono stati ritenuti colpevoli dei delitti di cui all'art.10, comma 1 e 3, legge 6 marzo 1998, n.40 (capo c) e agli ratt.630, 61 n.2 c.p. (capi a-b) per avere favorito l'ingresso clandestino in Italia di quattro cittadini cinesi onde conseguire da ciascuno di essi la somma di lit.21.000.000, e per averli trattenuti contro la loro volontà in un appartamento esigendo, come prezzo della liberazione, il pagamento del compenso sopra detto.
Comune ai tre ricorrenti e fondato, nei termini di seguito precisati, è il motivo di impugnazione che contesta il giudizio espresso dalla Corte territoriale sulla configurabilità, nella fattispecie concreta, del reato di cui all'art.630 c.p..
Invero, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Sez. VI, 28 febbraio 2000, P.M. c/ Elkwelum; Sez. II, 1 luglio 1993, Versaci), deve qui ribadirsi che il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione sussiste - in base ad una interpretazione che, più che dell'apparente significato letterale delle espressioni usate nella norma incriminatrice, tenga conto dell'effettiva "ratio legis" - soltanto se l'autore del sequestro abbia agito - in assenza di una causa preesistente - al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, mentre non è configurabile, mancando quel fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto siano direttamente collegabili ad una preesistente causa (ancorché illecita), come quella - ravvisabile nella specie - relativa ad una pretesa creditoria conseguente ad un pregresso rapporto col soggetto passivo.
Per cui, nel caso in esame, avendo gli imputati sequestrato i le persone offese col fine (non realizzato) di soddisfare la loro pretesa - inerente al precedente rapporto, ma, d'altro canto, giuridicamente non tutelabile e quindi ingiusto, in quanto derivante da causa illecita (perché contraria a norme imperative) - non ricorrono gli estremi del delitto ex art.630 c.p., bensì quelli di sequestro di persona e di tentata estorsione (artt.605 e 56-629 c.p.).
Si ha ben presente che la soluzione cui si aderisce è stata talora disattesa da questa Corte (cfr. Sez. VI, 7 gennaio 1997, n.4265, Branco; richiamata dalla corte toscana).
Ma tale contraria linea interpretativa non può essere condivisa, dal momento che essa, pur partendo dall'esatta premessa che la norma di cui all'art.630 c.p. esige due, distinti, elementi, l'ingiusto profitto e il prezzo della liberazione, finisce poi per valorizzare soltanto il primo (sul rilievo, del resto ovvio, che se il profitto perseguito dal sequestratore ingiusto non è, perché collegato ad una pretesa legittima, cui la legge accorda tutela, si configura il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero il concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto dall'art.605 c.p.), ma non valuta adeguatamente la fattispecie in scrutinio, nella quale, essendo la vittima sequestrata per esigere una preesistente pretesa (illecita) e non già per chiedere un prezzo per la sua liberazione, viene a mancare uno degli individuati elementi indefettibili della norma incriminatrice.
......omissis......
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi a) e b) della rubrica, che qualifica in sequestro di persona, ex art.605 c.p., e in tentata estorsione, ex artt.56-629 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la nuova determinazione della pena.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2000.
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