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SENTENZE TRIBUTARIE TOSCANE coordinamento a cura di Francesco Massimo Pozzi |
a cura dell'Avv. Stefano ROMEI
1 - Contenzioso - Atti impugnabili - Atto di diniego dell'esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi.
2 - IRPEG - Fondazioni Bancarie - Perseguono finalità di interesse pubblico o di utilità sociale - Spettano loro la riduzione a metà dell'IRPEG ex art. 6 D.P.R. 601/73 e l'esonero dalla ritenuta sui dividendi disposta dall'art. 10 bis l. 29.12.1962 n. 1745.
1 - L'atto di diniego della richiesta di esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie rientra nel novero degli atti impugnabili avanti alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi dell'art. 19 lettera h) del D. Lgs. 546/1992.
2 - Le Fondazioni Bancarie, nate dalla scissione tra attività bancaria ed attività di beneficenza ed assistenza a seguito della l. 218/1990 e del D. L.vo 356/90, perseguono finalità di interesse pubblico e di utilità sociale e quindi rientrano tra gli enti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 601/1973 con conseguente spettanza della riduzione a metà dell'IRPEG e dell'esonero dalla ritenuta sui dividendi da partecipazioni azionarie disposta dall'art. 10 bis l. 29.12.1962 n. 1745.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 13/14 febbraio 1998 l'Ente Cassa di Risparmio di ..., la Cassa di Risparmio di ... e la Cassa del ... impugnavano il diniego da parte della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana del certificato di esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prot. n. 97/3/103618.
Le ricorrenti riferivano che nell'atto di reiezione della domanda di esonero la Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana si richiamava alla circolare n. 238 del Ministero delle Finanze in data 4 ottobre 1996 (Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e Contenzioso Tributario) che aveva recepito il parere del Consiglio di Stato n. 103 secondo cui le Fondazioni Casse di Risparmio non sono riconducibili tra i destinatari della riduzione a metà dell'IRPEG individuati dall'art. 6 del D.P.R. 601/73 e che conseguentemente le stesse fondazioni non possono beneficiare dell'esonero dalla ritenuta sui dividendi disposta dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.
Le ricorrenti osservano - sia nel ricorso che nella memoria prodotta il 26 ottobre 1999 - quanto all'ammissibilità del ricorso che l'art. 19 lett. H) del d. lgs. 546/92 include nel novero degli atti impugnabili il diniego o la revoca delle agevolazioni o il rigetto della domanda di definizione agevolata di rapporti tributari e nel merito che, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, la norma agevolativa di cui all'art. 6 del D.P.R. 601/73 è suscettibile di interpretazione estensiva, così come lo sono le norme eccezionali e che la Fondazione è un ente non commerciale avente come scopo il perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale.
L'Ufficio, costituendosi n giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso non avendo la Direzione Regionale alcun potere in ordine alla concessione dell'agevolazione, che è di competenza dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, e nel merito che la Fondazione non poteva godere del beneficio richiesto in quanto l'attività principale della stessa consisteva nella gestione della partecipazione nella società per azioni conferitaria.
Le ricorrenti producevano memoria in data 26 ottobre 1999 nella quale ribadivano quanto osservato nel ricorso circa l'ammissibilità del ricorso stesso e nel merito osservavano che la Fondazione amministrava il pacchetto azionario che aveva ricevuto per effetto del conferimento dell'azienda bancaria ricavandone i dividendi destinati al finanziamento delle iniziative avviate nei vari settori di interesse conformemente ai fini indicati nel suo Statuto, fini di interesse pubblico e non lucrativi. Rilevano infine che la legislazione tributaria nel frattempo sopravvenuta in materia di enti non commerciali costituiva una ulteriore conferma della bontà delle tesi sostenute.
La D.R.E. nella memoria illustrativa prodotta in data 15 ottobre 1999 confermava le osservazioni espresse in sede di costituzione e dichiarava di aderire al parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 19 maggio 1997 e rilevante in merito alla tesi dibattuta.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana è, ad avviso della Commissione, priva di fondamento, rientrando l'atto di diniego dell'esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi percepiti dalla Fondazione ricorrente nel novero degli atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali ai sensi dell'art. 19, lettera h) del D. L.vo 546/92.
Quanto al merito della lite fiscale occorre esaminare se le fondazioni bancarie rientrino o no tra i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 601/73 e conseguentemente tra quelli che hanno diritto all'esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi derivanti dalle partecipazioni previsto dall'art. 10 bis della legge 1745/62.
La questione è stata oggetto di esame di varie Commissioni Tributarie e l'orientamento prevalente della giurisprudenza tributaria è per la soluzione affermativa.
Ad avviso della Commissione tale tesi affermativa è da condividere.
Invero, le fondazioni bancarie, nate dalla scissione tra attività bancaria ed attività di beneficenza ed assistenza conseguente alla normativa di cui alla legge 218/90 e successivo D. L.vo 356/90, perseguono finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, come risulta nel caso di specie dallo statuto e dal regolamento dell'Ente ricorrente, finalità che connotano gli enti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 601/73 e qualificati appunto non tanto per i singoli settori di attività quanto per i fini di interesse pubblico e non lucrativi perseguiti; enti tra i quali, anche in base ad una interpretazione estensiva di tale articolo, rientrano indubbiamente le fondazioni predette.
Il fatto che le fondazioni gestiscono una partecipazione nella società che svolge attività bancaria non rileva al fine di potere escludere la natura non commerciale di tali enti. Trattasi di attività di amministrazione del proprio patrimonio, del tutto strumentale all'attività diretta al perseguimento dei fini istituzionali previsti nello Statuto, attività di amministrazione alla quale non possono attribuirsi i connotati di attività commerciale, diretta o indiretta, salvo prova contraria, e che è normalmente diretta all'acquisizione delle risorse necessarie per il raggiungimento dei fini statutari.
La bontà di tale tesi trova ulteriore riscontro - come osservano le stesse ricorrenti - nella recente normativa di cui alla legge 461/98 (delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, 1° comma, del d. lgs. 356/90), che all'art. 3 stabilisce che il possesso di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, nella società conferitaria non fa venir meno il requisito dell'esercizio non prevalente di attività commerciali (requisito che ai sensi dell'art. 111 bis del D.P.R. 917/86 è essenziale per la conservazione della qualifica di ente non commerciale), e nella normativa di cui all'art. 12 del Decreto delegato (d. lgs. 153/99) che prevede l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo I dello stesso decreto quale presupposto per il riconoscimento della natura di ente non commerciale.
Tale normativa (vedi in particolare l'art. 12 del d. lgs. 153/99 che riconosce alle fondazioni l'agevolazione di cui all'art. 6 D.P.R. 601/73) manifesta il chiaro intento del legislatore di riconoscere la natura non commerciale delle fondazioni bancarie.
Come si rileva dall'esame dello Statuto e del Regolamento allegati agli atti, la Fondazione persegue i fini di interesse pubblico e di utilità sociale richiesti dalla normativa vigente e pertanto ha diritto all'esonero richiesto.
Quanto al chiesto rimborso delle ritenute di acconto versate, la Commissione rileva che l'art. 12 D. L.vo 153/99 dispone che non si fa luogo a rimborso né a credito d'imposta.
Motivi di equità inducono a compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
la C.T.P., in parziale accoglimento del ricorso dichiara che l'Ente Cassa di Risparmio di ... ha diritto all'esonero dalle ritenute sui dividendi.
Spese compensate.
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