SENTENZE TRIBUTARIE TOSCANE
________________
www.sentenzetoscane.it

coordinamento a cura di Francesco Massimo Pozzi

 

a cura dell'Avv. Stefano ROMEI
2) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE - Sezione 12^ - sentenza n. 36 - 3 marzo 2000 - Pres. Gemellaro, Rel. Faggioli - C.C. S. C. a r.l. e S.I. (avv.ti Pozzi e Romei) c. Ufficio del Registro - Atti Civili di Firenze

1. - Registro (imposta di) ed INVIM - Avviso di accertamento - Motivazione - Sussistenza - Onere della prova - Non assolto da parte dell'Ufficio - Accoglimento del ricorso.

1. - Il requisito della motivazione dell'avviso di accertamento in materia di imposta di registro e INVIM deve ritenersi soddisfatto ogniqualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nella sua essenzialità. Ciononostante, essendo indiscutibile che spetti all'Amministrazione Finanziaria fornire prova esauriente dei fatti sui quali si fonda l'accertamento di maggior valore, la mancata prova di quei fatti equivale alla prova negativa e comporta la reiezione della pretesa impositiva ovverosia l'accoglimento del ricorso.

OGGETTO DELLA DOMANDA
Impugnazione avviso di accertamento di maggior valore ai fini INVIM ed Imposta di Registro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, presentato in data 19.12.1995, il signor R.R., non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della S.C.C. s. c. e. a r.l., da una parte, e la signora I.S. dall'altra, impugnano l'avviso di accertamento n. ... notificato il 25.10.1995. Con l'atto impositivo impugnato l'Amministrazione Finanziaria determina il valore dell'immobile oggetto di atto di trasferimento registrato a Firenze il 08.07.1993 al n. .... L'immobile in questione è un terreno fabbricativo posto in comune di San Casciano (Fi) della superficie totale di mq. 4.750 con destinazione in parte ad area edificabile, in parte a verde pubblico, in parte a sede stradale e parcheggio.

L'Ufficio, riconoscendo congruo il valore iniziale dichiarato ed ammettendo le spese incrementative, ha rettificato il valore finale innalzandolo dal valore dichiarato in lit. 200.000.000 al valore di lit. 380.000.000; tale rettifica si ripropone nei medesimi termini anche come valore finale ai fini INVIM al 31.12.1992.

La motivazione dell'avviso impugnato fa riferimento a valori di mercato praticati nella zona oltre ad ubicazione e consistenza del bene trasferito.

I ricorrenti chiedono che questa commissione si pronunci per l'annullamento dell'atto impugnato e per il riconoscimento della congruità dei valori dichiarati dalle parti, stante l'evidente carenza di motivazione, la mancanza di prove per i calcoli effettuati dall'Ufficio per la determinazione dei valori.

Con successive memorie le parti ricorrenti ribadiscono le richieste insite nel ricorso introduttivo ed in particolare insistono sulla carenza di prova dell'opposto avviso di accertamento ed allegano varie sentenze di questa Commissione Tributaria riguardanti atti di compravendita per terreni similari con valori rettificati dall'Ufficio e dichiarati invece congrui dalle varie sezioni.

L'Ufficio del registro si costituisce in giudizio in data 18.01.2000 deducendo che "l'autorevole e consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito dalla Corte di Cassazione in recenti sentenze, individua l'essenza della motivazione e l'assoluzione del relativo obbligo da parte dell'Ufficio nella necessità che l'atto amministrativo contenga l'enunciazione del criterio astratto utilizzato nell'operare la rettifica del valore nonché le eventuali specifiche ed illustrazioni richieste dalla peculiarità della fattispecie, ammettendo, in tal modo, la legittimità anche di avvisi che contengano formule necessariamente generiche di motivazione". Ciò posto l'Ufficio rileva "che se l'avviso di accertamento contiene l'indicazione dell'ubicazione dei beni, della loro estensione ed identificazione catastale, l'operato dell'Ufficio non può ritenersi affetto da carenza di motivazione". Puntualizzando di nuovo i motivi dell'accertamento si chiede rigetto del gravame e conferma della pretesa tributaria.

Il rappresentante delle parti ha chiesto con successiva istanza la discussione in pubblica udienza.

All'odierna udienza il difensore dei ricorrenti ribadisce le tesi espresse nel ricorso e nelle memorie, chiede l'accoglimento del ricorso e deposita nota per la liquidazione delle spese di giudizio. Il rappresentante dell'Ufficio contesta la documentazione prodotta dalla parte perché "fuorviante" ed espone in maniera più dettagliata i criteri che hanno portato alla rettifica da parte dell'Ufficio del valore finale dichiarato, facendo riferimento anche al valore di esproprio vigente in quel periodo nel Comune di San Casciano che porterebbe ad un valore finale ben più alto di quanto accertato, chiedendo quindi di nuovo la conferma integrale dell'avviso impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa commissione, che non possono accogliersi le istanze dei ricorrenti tendenti a ottenere declaratoria di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione, in quanto il requisito della motivazione stessa deve ritenersi soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione Finanziaria abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nella sua essenzialità, consentendogli di esercitare il diritto di difesa.

Ciò premesso, questa Commissione, nel procedere alla verifica della fondatezza dell'accertamento rileva come l'Ufficio, anche in sede di costituzione in giudizio, non abbia fornito alcuna prova o dimostrazione per il maggior valore accertato rifacendosi a quelle generiche considerazioni contenute nelle motivazioni dell'atto impugnato. Considerazioni che se sono sufficienti a rendere legittimo l'atto stesso non lo sono poi per giustificare l'operato dell'Ufficio nel corso del giudizio e di fronte alle contestazioni delle parti ricorrenti. Giova ricordare che in sede di impugnazione sono in discussione i fatti sui quali si fonda e trae legittimità l'atto impugnato, cosicchè la mancata prova di quei fatti equivale a prova negativa essendo indiscutibile il dato che spetta all'Amministrazione Finanziaria fornire prova esauriente dei fatti sui quali si è fondato l'atto introduttivo e non potendo ritenere esauriente il riferimento al valore di mercato né quello, pur sempre astratto riferito in sede di dibattimento ai valori di esproprio, deve essere rilevata fondata invece la doglianza in merito alla carenza di prova elevata dalle parti proponenti il ricorso.

Il valore indicato dai ricorrenti in atti deve quindi essere confermato.

In considerazione del dibattito sviluppatosi ed allineandosi anche in questo caso al prevalente giudicato consolidato, appare equo compensare le spese di giudizio fra le parti intervenute.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

 

 

_______________________________________

torna a Prima Pagina

www.sentenzetoscane.it