SENTENZE TRIBUTARIE TOSCANE
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coordinamento a cura di Francesco Massimo Pozzi

 

a cura dell'Avv. Stefano ROMEI
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- sentenza n. 264 - 18 febbraio 2000 - Pres. Cini - Rel. Donini - Ministero delle Finanze c. S. s.r.l.

1. - Tasse concessioni governative - Tassa annuale per l'iscrizione delle società nel Registro delle Imprese - Illegittimità - Rimborso - Richiesta - Termine triennale ex art. 13 D.P.R. 641 del 1972 - Applicabilità - Illegittimità costituzionale di tale disposizione - Manifesta infondatezza - Rigetto della domanda della società contribuente.

1. - La richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione annuale delle società nel Registro delle Imprese, tassa dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 20 aprile 1993, è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641. L'eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma è manifestamente infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22/4/97 la s.r.l. S., anche quale successore della s.r.l. C.d.R., convenne davanti al Tribunale di Firenze il MINISTERO DELLE FINANZE, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di £. 12.000.000, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quanto pagato fino al 1987 per tassa annuale di concessione governativa ex DL n. 853/85, conv. con legge n. 17/85, peraltro in contrasto con l'art. 10 Direttiva CEE n. 335 del 17.7.1969, come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità europea con la sua sentenza 2.2.1988.

Si costituì l'Amministrazione convenuta, deducendo: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, a favore di quello della capitale; b) l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 13, 2° comma, DPR n. 641/72; c) la legittimità (almeno in parte) della tassa anche secondo l'ordinamento comunitario, attesa la sua funzione remunerativa; d) la decadenza dal diritto al rimborso delle somme pagate dopo il triennio dal pagamento della tassa.

Con sentenza 7-30/7/98 dell'adito tribunale la domanda fu accolta, ma la decorrenza degl'interessi legali fu fissata dalla data della presentazione della domanda rimborso.

L'Amministrazione propose appello con atto notificato il 22/9/98, deducendo: a) che si era verificata la decadenza ex art. 13 del D.P.R. 641/72; b) che comunque non sussisteva la mala fede dell'Amministrazione onde gl'interessi erano in ogni caso dovuti dalla domanda giudiziale.

Costituitasi, la società resistette all'appello di cui chiese il rigetto.

Le parti hanno concluso come in epigrafe all'udienza del 26/10/99 e la causa è stata trattenuta in decisione dopo la scadenza dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fondato il motivo di gravame concernente la prospettata decadenza del diritto di chiedere il rimborso delle tasse illegittimamente pretese dopo il triennio dal loro pagamento. Si deve infatti rilevare, anche a prescindere dalla statuizione delle SS.UU. n. 3458/96, che comunque questa corte condivide, che la stessa Corte di Giustizia della Comunità Europea con la recente sentenza 15/9/98 nelle cause riunite C-279/96, C-280/96 e C-281/96 ha affermato - in una causa in cui la remissione della questione da parte del giudice nazionale nasceva da una fattispecie del tutto identica a quella all'esame di questa corte - la compatibilità con l'ordinamento comunitario delle norme nazionali che prevedano un termine di decadenza triennale in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione d'indebito tra i privati.

Ed è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata in ordine all'art. 13 D.P.R. 641/72 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della carta fondamentale. Infatti, la particolare connotazione del rapporto tributario e l'esigenza in esso connaturata della rapida definizione delle reciproche posizioni giustifica un termine di decadenza minore di quello vigente per la ripetizione di indebito e non lede l'art. 3. Quanto poi agli artt. 24 e 97 non si vede in che modo il sopra menzionato art. 13 del DPR 641/72 comprometta o limiti, da un lato, il diritto alla tutela giurisdizionale e, dall'altro, il principio dell'imparzialità della P.A..

L'appellata non ha nemmeno dedotto di avere proposto tempestiva istanza amministrativa di rimborso del tributo e di avere pertanto evitato la decadenza; il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. Ne consegue che la domanda della società deve essere rigettata in totale riforma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

la Corte, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda della s.r.l. S. contro il Ministero delle Finanze e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

 

 

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