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SENTENZE TRIBUTARIE TOSCANE coordinamento a cura di Francesco Massimo Pozzi |
a cura dell'Avv. Stefano ROMEI
1. - Tributi locali - ICI - Determinazione in base alla rendita catastale - Riduzione della rendita catastale in sede contenziosa - Effetto ex tunc di tale riduzione - Dà titolo per il rimborso delle annualità di imposta ICI versate prima della decisione definitiva sulla riduzione.
1. - La riduzione con sentenza definitiva della rendita catastale di un immobile assoggettato a ICI dà titolo al rimborso delle annualità di tale imposta versate nelle more del contenzioso sulla rendita. Gli effetti dell'annullamento dell'atto impositivo (nella specie determinazione della rendita catastale) decorrono almeno dal momento in cui tale atto sia stato impugnato.
Fatto e Diritto
La sig.ra M.E. ricorreva avverso il silenzio rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana formatasi sulla domanda di rimborso di £ 6.398.880, per maggiore imposta ICI corrisposta per l'anno 1993.
Evidenzia che per detto anno d'imposta il versamento era stato disposto sulla base di rendita catastale non congrua, per la quale era stato proposto - con definitivo esito favorevole positivo - ricorso a questa Commissione Tributaria. Ritenendo quindi che l'ammontare dell'imposta de qua vada correttamente rapportata alla rendita giudizialmente determinata, sostiene il proprio diritto al rimborso di quanto indebitamente versato. A tal fine precisa che, ai sensi delle successive determinazioni recate dal D.M. n. 367 del 24/9/1999, competente al rimborso è il Comune di ...; infatti, per effetto della norma citata, i Comuni subentrano nelle controversie pendenti con altre Amministrazioni per i rimborsi ICI 1993. Conclude perché il Comune venga condannato al rimborso della maggiore imposta versata, con interessi decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza di rimborso, con vittoria di spese di giudizio. Chiede altresì la discussione della controversia in pubblica udienza.
La Direzione Regionale delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva eccezioni di inammissibilità del ricorso per: decorrenza dei termini di cui all'art. 38 D.P.R. 602/73; carenza di titolarità sul rapporto controverso; inidoneità della documentazione a sostegno della pretesa; immodificabilità della rendita catastale vigente all'1/1/1993.
Successivamente rilevava la propria incompetenza al rimborso per effetto di intervenute disposizioni legislative (legge 8/5/98 n. 146), che stabilivano la competenza dei Comuni all'attività di liquidazione ICI anche per l'anno 1993. Per cui, chiamato in causa, il Comune di ... costituitosi in giudizio contesta le eccezioni di parte ricorrente, sostenendo l'esattezza del versamento effettuato, in quanto regolarmente disposto sulla base della rendita risultante in catasto alla data dell'1/1/93, come puntualmente prescritto dall'art. 5 del D.L.vo 504/1992. Rileva che la modifica di rendita, intervenuta a seguito di sentenza, non può che valere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale la variazione stessa è stata annotata nei registri catastali. Conclude pertanto con la richiesta di rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza risultano presenti sia la rappresentanza della parte che quella del Comune che, rifacendosi alle proprie memorie, concludono rispettivamente per l'accoglimento ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso introdotte dalla Direzione Regionale delle Entrate perché non più significative per effetto del passaggio della competenza al Comune di ..., oltre che per la declaratoria di regolarità - disposta dall'art. 1 comma 2 del D.M. 245/9/99 n. 367 - delle istanze di rimborso precedentemente prodotte ad Ufficio diverso dal Comune competente. Nel merito la domanda è fondata. E' vero che il comma 2 dell'art. 5 del D.L.vo 504/92 istitutivo dell'ICI prescrive che l'imposta da versare va rapportata alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, ma è pur vero che - nel caso de quo - tale rendita era da considerare errata ab origine, tanto che risulta modificata per intervenuta sentenza definitiva. Infatti non può condividersi l'assunto del Comune secondo cui gli effetti della sentenza possono essere fatti valere solo a decorrere dall'anno successivo alla data in cui, per effetto della stessa, sia stata disposta la rettifica catastale; e ciò in considerazione che la decisione di accoglimento del ricorso da parte del giudice tributario determinava una rendita diversa ed in sostituzione di quella originaria risultante iscritta in catasto alla data dell'1/1/93. Del resto il ricorso per contestare la congruità di tale rendita era stato presentato dal contribuente in data anteriore (31/12/1992), ed è principio fondamentale in diritto pubblico che gli effetti dell'annullamento di un atto amministrativo abbiano operatività ex tunc, dal momento almeno in cui l'atto annullato sia stato impugnato.
Diversamente ragionando si concretizzerebbe l'assurdo per cui, in attesa del giudicato, il contribuente sarebbe costretto a versare l'imposta sulla base di una rendita catastale incongrua che, anche se riconosciuta illegittima, non darebbe luogo al recupero di quanto nel frattempo ingiustamente pagato. Il ricorso va pertanto accolto, e considerato il caotico e scoordinato susseguirsi di norme in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di ... al rimborso, maggiorato degli interessi maturati e maturandi, dell'importo indebitamente versato. Spese compensate.
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