SENTENZE CIVILI TOSCANE
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a cura di Francesco Massimo Pozzi

Nella causa sulla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la celebre sentenza n. 500/1999, la Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 473/2000, ha accolto l'appello proposto dall'Amministrazione Comunale e rigettato, perché infondata, la domanda di risarcimento del danno del privato (convenuto in appello), condannando quest'ultimo al pagamento integrale delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio liquidate in complessive lit. 299.327.040.

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55) SEGNALAZIONI: CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - I Sezione - sentenza n. 1044 - 29 maggio 2001 - Pres. Massetani, Est. Turco - Comune di Fiesole (avv. Falorni) c. G. V.(avv.ti Vitali Casanuova e Feri) - R.G. n. 671/2000.

DIRITTO - 1) Prima di affrontare specificamente la vicenda che è oggetto del giudizio appare opportuno enunciare brevemente, qui di seguito, i punti sui quali la Corte intende fondare la sua decisione:

a) con la sentenza 22/7/1999, n. 500 (in Giust. civ., I, 2261; in Guida al diritto, fasc. 31, 36; in Foro it., I, 2487; in Foro amm., 1990; in Foro amm., 2000, 349;), la SC ha stabilito che, sulla domanda di risarcimento del danno proposta da G.V., la giurisdizione pertenga all'Autorità giudiziaria ordinaria e non al giudice amministrativo: l'attore G.V. ha, infatti, adito il Tribunale prospettando l'esistenza di un proprio diritto soggettivo (il diritto al risarcimento del danno, appunto) e le norme sul riparto di giurisdizione applicabili alla presente fattispecie ratione temporis non lasciano dubbi circa l'attribuzione della presente controversia alla giurisdizione ordinaria;

b) la predetta attribuzione giurisdizionale e, insieme, la qualificazione giuridica della situazione giuridica che ne ha dato luogo sono i soli punti sui quali la sentenza 22/7/1999, n. 500, fa stato nel presente giudizio; tuttavia la Corte condivide la scelta, dichiarata dal SC in occasione della presente controversia, di volere abbandonare il principio generale della non risarcibilità dei danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi;

c) è innegabile, in particolare, a parere della Corte (il quale è, sul punto, conforme a quello del SC), che sia giunto il tempo, per la giurisprudenza, di imboccare <la via maestra che la dottrina suggeriva>, prendendo <atto che l'art. 2043 cc non costituisce norma secondaria (di sanzione) rispetto a norme primarie (di divieto), ma racchiude in sé una clausola generale primaria, espressa dalla formula "danno ingiusto", in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l'ordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili (esulanti dalle tematiche del risarcimento), attribuisce rilevanza>;

d) senz'altro condivisibile è, poi, l'altra affermazione della SC secondo la quale <l'interesse legittimo non rileva ... come situazione meramente processuale, quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo..., ma ha anche natura sostanziale, nel senso che si correla ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione) può concretizzare danno; anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è pur sempre l'interesse ad un bene della vita: ciò che caratterizza l'interesse legittimo e lo distingue dal diritto soggettivo è soltanto il modo o la misura con cui l'interesse sostanziale ottiene protezione; l'interesse legittimo va quindi inteso (ed ormai in tal senso viene comunemente inteso) come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene; in altri termini, l'interesse legittimo emerge nel momento in cui l'interesse del privato ad ottenere o a conservare un bene della vita viene a confronto con il potere amministrativo, e cioè con il potere della pubblica amministrazione di soddisfare l'interesse (con provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell'istante), o di sacrificarlo (con provvedimenti ablatori); si delinea così, in riferimento alle diverse forme della protezione, la distinzione, ormai acquisita e di uso corrente, tra "interessi oppositivi" e "interessi pretensivi", secondo che la protezione sia conferita al fine di evitare un provvedimento sfavorevole ovvero per ottenere un provvedimento favorevole: i primi soddisfano istanze di conservazione della sfera giuridica personale e patrimoniale del soggetto; i secondi istanze di sviluppo della sfera giuridica personale e patrimoniale del soggetto>;

e) la SC ha, dunque, giustamente riconosciuto che, sebbene l'interesse legittimo esprima, rispetto a un interesse qualificato a un bene della vita, un tipo di protezione caratterizzato dalla recedibilità rispetto all'eventuale, corretto esercizio di una pubblica potestà incidente sullo stesso bene, non vi sono ragioni giuridiche per escludere il diritto al risarcimento del danno ogni volta che la condotta antigiuridica dell'Amministrazione (che essa si manifesti o meno nell'emanazione di un atto amministrativo) abbia cagionato un danno al titolare dell'interesse legittimo stesso (e nessuno, del resto, ha mai dubitato dell'ammissibilità della tutela risarcitoria rispetto a situazioni che, nel diritto privato, ricevono protezione solo in virtù della mediazione delle regole di esercizio di un potere altrui, come nel caso dei rapporti familiari, del rapporto di lavoro subordinato, del rapporto fra organi sociali e soci delle società commerciali; è, anzi, interessante notare, a questo proposito, che tali situazioni vengono comunemente designate, dalla giurisprudenza, come diritti);

g) occorre, quindi, applicare, in riferimento ai pregiudizi che i privati possono soffrire per effetto dell'illecita condotta dell'Amministrazione, il diritto comune e, giustamente, il SC ha affermato, a questo proposito, l'autonomia concettuale della tutela risarcitoria rispetto a quella costituita dal giudizio di annullamento, considerato che, <ai fini di cui all'art. 2043 cc>, il criterio di imputazione della responsabilità non deve essere <correlato alla mera illegittimità del provvedimento, bensì ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto>, di guisa che, ove <l'illegittimità dell'azione amministrativa ... non sia stata previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo, il giudice ordinario ben potrà ... svolgere tale accertamento al fine di ritenere o meno sussistente l'illecito, poiché l'illegittimità dell'azione amministrativa costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 cc>;

h) è conseguente a quanto si è detto che potrà pervernirsi al risarcimento per lesione degli interessi legittimi <soltanto se l'attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento: in altri termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 cc, poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) della pubblica amministrazione, l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo; per quanto concerne gli interessi legittimi oppositivi, potrà ravvisarsi danno ingiusto nel sacrificio dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio conseguente all'illegittimo esercizio del potere ...; circa gli interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adozione, dovrà invece vagliarsi la consistenza della protezione che l'ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente; valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta>.

2) Discende con evidenza, da quando si è fin qui esposto circa i principi che debbono presiedere alla presente decisione, il fondamento del secondo motivo, lettera a, dell'appello principale, volto, sostanzialmente, a negare che ricorrano, nella presente fattispecie, i caratteri del danno risarcibile; a tal proposito possono svolgersi le seguenti considerazioni:

a) l'attuale convenuto in appello, G.V., sostiene di avere subito un pregiudizio patrimoniale per effetto dell'adozione, nel 1971, da parte del Comune di Fiesole, di un piano regolatore illegittimo perché carente di motivazione sul punto della destinazione a verde dell'area della collina già compresa nella convenzione edilizia del 1964;

b) l'atto in questione deve, ora, certamente, essere reputato illegittimo perché, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato ha effetto vincolante (di giudicato esterno);

c) lo stesso atto, se dovesse essere qualificato come illecito, dovrebbe, anche, essere considerato colposo: la norma giuridica che impone alla pubblica amministrazione l'obbligo della motivazione delle proprie scelte discrezionali ha, certamente, anche il fine di prevenire un esercizio del potere in carenza dei presupposti di fatto e di diritto che, secondo la legge, lo giustificherebbe; ha anche il fine, in definitiva, di prevenire il rischio che l'Amministrazione emetta un atto supponendo, erroneamente, di agire, dal punto di vista sostanziale, jure; tale norma ha, dunque, la natura di una norma di prudenza cristallizzata in una regula juris;

d) tuttavia non risulta che l'atto amministrativo additato come illecito dall'attuale convenuto in appello sia stato emesso in carenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giuridicamente consentito l'esercizio della potestà pubblica nel senso del sacrificio dell'interesse del privato alla lottizzazione: non risulta, in altre parole, che l'atto presentasse, anche, un profilo di illegittimità sostanziale ed anzi deve reputarsi il contrario, posto che, subito dopo l'annullamento del Consiglio di Stato (decisione n. 24 del 22/1/1990), il Consiglio comunale di Fiesole ebbe a riapprovare, con delibera 20/3/1990, n. 184, ora per allora (<con delibera sostitutiva, in parte qua, dell'originaria delibera consiliare 16/7/1971, n. 130> e tenendo conto <della situazione territoriale esistente al 1971>), le scelte del 1971, dando, così, <questa volta con motivazione puntuale e pertinente ..., esatto adempimento al giudicato>, come espressamente riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato (adito da G.V. in sede di ottemperanza della prima decisione), con la successiva sentenza del 16/10/1995 la quale, pure, ha, sul punto, efficacia vincolante di giudicato esterno;

e) dunque manca il rapporto di "causalità giuridica" tra l'atto amministrativo del 1971 e il pregiudizio lamentato dall'attuale convenuto in appello, posto che il rischio, per lui, di non potere soddisfare l'interesse all'edificazione sarebbe stato identico anche nell'ipotesi che il Comune non avesse violato la norma che impone la motivazione degli atti amministrativi; questo concetto è espresso dalla dottrina con la formula secondo la quale <la responsabilità è esclusa quando il danno non è realizzazione di quel rischio che rende illecita la condotta> e ciò si verifica, appunto, quando il danno è, casualmente, dovuto ad un atto che si presenta come illecito per altro verso e in relazione ad altri rischi e ad altri danni, che non sono quelli che la norma violata tendeva ad impedire (il caso di scuola è quello di chi ha parcheggiato un'automobile in una zona di sosta vietata: se si verifica un incidente egli non è, ovviamente, responsabile nei confronti di chi vi sia andato a cozzare contro, sempre che la sosta fosse vietata per una ragione diversa dal pericolo di incidenti: Cass. 28 gennaio 1958, n. 207, in Resp. civ. prev., 253; per lo stesso principio l'avere collocato una linea elettrica a un'altezza inferiore ai sei metri prescritti dall'art. 5, del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, non implica necessariamente una responsabilità per la folgorazione di un bambino arrampicatosi su un palo di sostegno: la norma violata non è posta al fine di impedire che, mediante scalata del palo di sostegno, i conduttori possano essere raggiunti ma al fine di evitare il pericolo che cose trasportate da persone o veicoli che transitano sul piano di campagna possano venire a contatto con i conduttori aerei: App. Cagliari 31 gennaio 1961, in Resp. civ. e prev., 1963, 178; v. anche Cass. 29 aprile 1929, in Mon. trib. 1930, 39);

f) la stessa formula dell'art. 2043 cod. civ., del resto, pone l'accento sull'ingiustizia del danno, e non sull'illiceità della condotta, dovendosi, così, intendere che la norma violata deve essere, affinchè vi sia danno risarcibile, quella che protegge l'interesse leso (ovverosia quella che - potrebbe dirsi con formula omnicomprensiva, ove la tradizione non lo impedisse - istituisce l'interesse stesso come diritto o, comunque, ne statuisce la protezione; l'esistenza di tale norma giuridica potrebbe, naturalmente, essere ricavata, non da una disposizione specifica, ma da una interpretazione sistematica delle norme che l'ordinamento detta riguardo a un determinato interesse; è, appena, poi, il caso di avvertire che, nel presente caso, trattandosi dell'esercizio di una potestà, la violazione della norma di protezione dell'interesse del privato sarebbe mediata dalla violazione della norma istitutiva della stessa potestà ma non, semplicemente, dalla violazione della norma che ne regola il modo dell'esercizio) e non quella che prescrive una determinata condotta;

g) affrontando la questione da altri punti di vista il risultato non cambia: le sfere giuridiche dell'Amministrazione e del privato titolare, in relazione a un certo bene della vita, di un interesse legittimo non sono legate dal vincolo giuridico dell'obbligazione ma tuttavia, quando avviene il contatto, e cioè quando l'interesse del privato è posto a confronto coi poteri conferiti all'Amministrazione per il conseguimento di un interesse pubblico, quest'ultima deve rispettare certe regole che sono poste, anche, a tutela del privato (la dottrina amministrativista ha, talvolta, paragonato questa situazione a quella della responsabilità precontrattuale, di cui all'art. 1337 cc): orbene, se l'Amministrazione non rispetta le regole in tanto vi sarà un danno del privato in quanto questi possa allegare e dimostrare che, se le regole fossero state, invece, rispettate, il suo interesse sarebbe stato soddisfatto (chè, altrimenti, anche chi chiedesse la concessione per costruire una villetta all'interno del Colosseo e si vedesse respingere l'istanza con provvedimento non preceduto dal parere della Commissione edilizia - e, perciò, illegittimo - potrebbe, de plano, ottenere dal Comune un risarcimento pari al guadagno che la sperata edificazione gli avrebbe consentito); dunque, quando risulta che l'interesse del privato sarebbe stato, ugualmente, sacrificato, pur se le regole fossero state rispettate, non vi è alcuno spazio per il danno risarcibile ex art. 2043 cc;

h) un ulteriore modo, spesso usato dalla giurisprudenza per esprimere la medesima esigenza logica parte dalla considerazione delle cosiddette chances ed applica il principio detto della "regolarità causale": se vi è un comportamento che sia contrario a una regola e, al comtempo, potenzialmente incidente su un interesse protetto occorre, per valutare se vi sia, o meno, un danno risarcibile (ovvero, come si usa dire: una "perdita di chances"), accertare se vi sarebbero state - ed eventualmente: in che misura vi sarebbero state - chances di soddisfazione dell'interesse protetto ove la regola di condotta fosse stata rispettata; certamente, sia detto per inciso, molte saranno le questioni che la giurisprudenza, della Corte costituzionale, dell'ago e del ga, dovrà affrontare e risolvere per coordinare questi principi, anche dal punto di vista del riparto delle giurisdizioni (la cui disciplina è stata, ancora, modificata con la legge 21/7/2000, n. 205), con la potestà giurisdizionale di annullamento del ga e con la discrezionalità della pubblica amministrazione; tuttavia, nel presente caso, non si pongono particolari questioni: se, di certo, non può dirsi che la scelta urbanistica del Comune di Fiesole di destinare a verde la collina della quale fa parte l'area de qua fosse, giuridicamente, obbligata, tuttavia essa era, altrettanto sicuramente, legittima e il Comune, a più riprese, la ha confermata, con provvedimenti legittimi da ogni punto di vista; dunque, secondo il criterio della regolarità causale, l'attuale convenuto in appello non avrebbe avuto alcuna chance di soddisfare il suo "interesse protetto", neanche se il Comune, approvando il prg del 1971, avesse pienamente rispettato tutte le regole del caso;

i) ispirata a questi ordini di concetti appare, coralmente, la giurisprudenza; v., per esempio, ex multis, Cass. 14 giugno 2000, n. 8132: <Ove il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di valutare comparativamente, secondo i criteri del bando di concorso e comunque alla stregua del canone di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., tutti gli aspiranti alla promozione per concorso alla qualifica superiore, abbia riconosciuto l'illegittimità della graduatoria e l'abbia annullata, o abbia preso atto dell'annullamento giudiziale, e quindi abbia bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l'integrale ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l'interesse procedimentale originariamente leso, sicchè non residua più alcuna ulteriore ragione di danno per perdita di chance (altrimenti determinabile equitativamente ex art. 1226 c.c.) in favore del candidato illegittimamente pretermesso, sempre che, a causa del comportamento illecito del datore di lavoro, non si siano deteminati effetti negativi non eliminabili o non riparabili con la sola rinnovazione delle operazioni concorsuali>; Cass. 21 giugno 2000, n. 8468: <Per chi agisce per il risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare nell'espletamento delle procedure concorsuali (nella specie di assunzione) criteri di correttezza e buona fede la dedotta perdita di una "chance", costituita dalla privazione della possibilità di vincere il concorso, configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni; alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno>; Cass. 19 novembre 1997, n. 11522, in Giust. Civ., 1998, I, 366; in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 706: <Con riferimento alle procedure di concorso nel rapporto di diritto privato, ove sia raggiunta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la violazione delle regole di correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali e nell'esercizio del potere valutativo del datore di lavoro (alla stregua dei criteri dallo stesso predeterminati) ed il riconoscimento della promozione richiesta, che sarebbe conseguita in mancanza di tale violazione, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il dipendente cui è negata la promozione spettantegli i danni arrecatigli ...; ove invece la prova di tale nesso eziologico non sia raggiunta, ma la procedura concorsuale risulti comunque essere stata espletata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, il datore di lavoro è tenuto, in presenza di perdita di chances del suo dipendente, a risarcirgli i danni patrimoniali, quantificabili sulla base della percentuale di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente>; Tar lombardo, sezione di Milano, 23 dicembre 1999, n. 5049, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1999, 1466; in Giust. Civ., 2000, I, 1573; in Corriere Giur., 2000, 391, in Foro it., 2000, III, 198: <In caso di annullamento di una gara d'appalto di servizi, ove non sia possibile il risarcimento in forma specifica per essere stato nelle more già sottoscritto il contratto con la ditta dichiarata aggiudicataria, a quella vincitrice del ricorso dev'essere risarcito il danno subito consistente sia nella perdita della chance di vittoria che essa ragionevolmente aveva, sia nel mancato guadagno conseguente, da determinarsi tenendo conto: a) dell'esito della gara e b) di una percentuale di utile presunto pari al 10%, c) con l'applicazione di un coefficiente di riduzione correlato alla probabilità che, in base ad una ragionevole presunzione, la ricorrente vincitrice avrebbe potuto avere di aggiudicarsi la gara in esito all'ipotetica rinnovazione della stessa>; Tar della Puglia, sezione di Bari, 1° ottobre 1999, n. 577, in Urbanistica e appalti, 1355: <Il danno risarcibile ex art. 35 d.lg. n. 80 del 1998 non scaturisce automaticamente dall'accertamento dell'illegittimità dell'atto, o del comportamento, amministrativo, e quindi dalla mera lesione dell'interesse legittimo, essendo invece sempre necessaria una previa indagine sulla concreta incisione di detto atto, o comportamento, sulla sfera giuridico - patrimoniale del danneggiato; quest'ultima importa la verifica della possibilità di un riesercizio dei poteri amministrativi sulla fattispecie, potendosi solo in caso affermativo configurare una perdita di chances del soggetto privato>; Tar della Puglia, sez. di Lecce, 6 novembre 1999, n. 769, in Foro amm., 2000, 1949: <Nel caso di lesione di un interesse pretensivo, la valutazione circa l'an del danno postula l'accertamento della spettanza all'attore del bene della vita cui lo stesso aspirava e che non ha potuto ottenere a causa dell'atto amministrativo illegittimo e perciò annullato; questo accertamento, tuttavia, nel caso di attività tecnico-discrezionale dell'amministrazione, trova un insormontabile ostacolo sia nella portata del giudicato sia nel potere della p.a. di rivedere le proprie determinazioni: ne consegue che l'azione risarcitoria derivante dalla mancata aggiudicazione di un appalto potrà avere fondamento soltanto dopo che, a seguito dell'attività amministrativa posta in essere in esecuzione della pronuncia di annullamento del giudice, sia possibile stabilire la spettanza al ricorrente del bene appetito, cioè dell'appalto>;

1) né contraria ai predetti principi di giurisprudenza appare la sentenza 18 gennaio 2000, n. 38, del Tar siciliano, sezione di Catania - invocata come precedente dalla difesa del convenuto in appello - con la quale, in un caso in cui era stato annullato, dal giudice amministrativo, un provvedimento di diniego di approvazione di un piano di lottizzazione, il giudice stesso, poiché, nelle more, era mutato lo strumento urbanistico in modo tale che non era più consentita l'attuazione del piano di lottizzazione, ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno, determinandolo in misura pari alla differenza fra il valore del suolo secondo la originaria destinazione ed il valore da attribuire ad esso secondo la destinazione sopravvenuta: in quel caso, infatti, come sembra risultare dalla massima della sentenza, prodotta dalla difesa del convenuto in appello, il giudice ha ritenuto che, se avesse applicato le regole, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare l'autorizzazione, di guisa che il rischio del mutamento nel tempo dei presupposti di fatto e di diritto incidenti sull'esercizio della pubblica potestà non potesse essere attribuito al privato;

m) in definitiva può dirsi che non vi è, per l'attuale convenuto in appello, danno ingiusto e, neppure, vi è nesso di causalità tra la condotta illegittima dell'Amministrazione e il pregiudizio da lui allegato;

n) ciò vale pure in riferimento alle spese asseritamente sostenute in previsione della lottizzazione mancata: se esse, infatti, sono divenute inutili (e, del resto, questa possibilità era immanente al momento del compimento delle opere, di guisa che può parlarsi di una volontaria accettazione di tale rischio), questo è accaduto in forza di un legittimo atto di esercizio di una potestà amministrativa e dunque di un comportamento tenuto jure dall'Amministrazione (e ciò supera anche l'ulteriore profilo di non risarcibilità, connesso alla considerazione della sicura abusività delle opere, quanto meno per il difetto della specifica autorizzazione del Soprintendente: v., in proposito, gli artt. 7 e 15 della, allora vigente, legge 29/6/1939, n. 1497 (art. 7: <I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località ... debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere, alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione>; art. 15: <Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione>.

3) L'accoglimento del motivo dell'appello principale sopra indicato determina l'assorbimento degli altri motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale.

4) In accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Fiesole e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze 28/2/2000, n. 473 la domanda proposta da G.V. va, pertanto, rigettata perché infondata.

5) Le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano (in conformità alle relative note-spese) come in dispositivo, seguono la soccombenza mentre anche le spese di ctu, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno, definitivamente, poste a carico dello stesso convenuto in appello.

P Q M

la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile;

in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Fiesole;

in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze 28/2/2000, n. 473;

rigetta,

perché infondata, la domanda proposta da G.V.;

condanna

il convenuto in appello, G.V., a rifondere al Comune di Fiesole, appellante principale le spese di lite relative al primo grado di giudizio, che liquida in complessive 67.017.040 lire, di cui 50.000.000 di lire per onorari, 9.465.000 lire per diritti 623.000 lire per spese imponibili, 982.540 lire per spese non imponibili e 5.946.500 per spese generali, oltre all'iva e al contributo di cpa;

condanna

il convenuto in appello a rifondere al Comune di Fiesole le spese di lite relative al presente grado di appello, che liquida in complessive 232.310.000 lire, di cui 200.000.000 di lire per onorari, 8.130.000 lire per diritti 1.084.000 lire per spese imponibili, 2.283.000 lire per spese non imponibili e 20.813.000 per spese generali, oltre all'iva e al contributo di cpa;

pone,

definitivamente, a carico dello stesso convenuto in appello le spese di ctu, liquidate nel corso del giudizio di primo grado.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9/3/2001.

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