SENTENZE AMMINISTRATIVE TOSCANE
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a cura di Francesco Massimo Pozzi

a cura del Dott. Matteo GUIDI - Studio Legale ARIZZI
61) TAR TOSCANA - II Sezione - sentenza n. 757 - 18 aprile 2001 - Pres. Corasaniti, Est. Politi - E.N.E.L. (avv.ti Salimbeni, Costagli e Cioffi) c. Regione Toscana (avv.ti Vacchi e Bora) e nei confronti del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (n.c.), Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e Ministero dei Lavori Pubblici (avv. distr. dello stato) - ric. n. 1046/1986.

1. - Edilizia - Concessione - Contributi - Esenzione ex art. 9, lett. f, L. 10/77 - Presupposti.

2. - Edilizia - Concessione - Contributi - Esenzione ex art. 9, lett. f, L. 10/77 - Opere finalizzate all'espletamento dell'attività istituzionale dell'E.N.E.L. - Spetta.

3. - Edilizia - Concessione - Contributo urbanizzazione ex art. 15 L. 393/75 - Centrale geotermoelettrica - Non è dovuto.

4. - Edilizia - Concessione - Contributi - Determinazione - Procedimento.

1. - Ai fini dell'esenzione dal contributo di urbanizzazione, previsto dall'art. 9 lett. f, L. n. 10 del 28.01.1977, occorre un duplice requisito e cioè che l'opera rivesta interesse di carattere generale e che essa sia realizzata da un ente pubblico, ovvero da un soggetto privato che agisca per conto dell'ente pubblico, come nel caso di concessione di opera pubblica o di altre analoghe figure organizzatorie; peraltro, non ricade nell'esenzione l'opera costruita da un imprenditore per la propria attività di impresa considerato altresì che il fine dell'esenzione è quello di evitare una contribuzione intimamente contradditoria (quale sarebbe quella per opere costruite a carico della collettività) e non quella di esonerare gli imprenditori dai costi di impresa.

2. - L'esenzione, prevista dall'art. 9 lett. f., L. n. 10 del 28.01.1977, dal pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione è applicabile alle opere edilizie, impianti ed attrezzature progettate dall'E.N.E.L. in quanto dirette al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e strettamente collegate all'indefettibile esigenza di assicurare e garantire, in ogni tempo, la continuità e la regolarità del servizio di erogazione dell'energia elettrica.

3. - L'E.N.E.L. non è tenuta alla corresponsione del contributo previsto dall'art. 15 della L. 02.08.1975 n. 393, sostitutivo degli obblighi previsti dalla L. 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni, allorchè abbia realizzato una "centrale geotermoelettrica", in quanto la norma ex art. 15 citata si riferisce alle sole opere di urbanizzazione secondaria eseguite dal Comune con riferimento alla realizzazione di "centrali termiche di qualsiasi tipo" ed alle "centrali elettriche di accumulazione mediante pompaggio".

4. - Ai fini dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'art. 5 della L. n. 10 del 28.01.1977 fissa una procedura nella quale devono necessariamente intervenire, con diverse finalità e con diverso ambito di autonomia e discrezionalità, atti normativi della Regione e dei Comuni, pertanto solo con l'adozione degli atti di competenza dei Comuni si realizza la concerta determinazione e quantificazione degli oneri di urbanizzazione; deve quindi ritenersi che la diretta individuazione dell'obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione esuli dalle attribuzioni legittimamente esercitabili dall'Amministrazioni regionale, atteso che le competenze ad essa in subiecta materia rimesse si limitano all'individuazione dei relativi parametri di riferimento, e non già alla successiva individuazione dell'obbligazione avente ad oggetto il contributo di che trattasi.

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1. - Cons. Stato, sez. V, 17.10.2000 n. 5558; Cons. Stato, sez. V, 6.12.1999 n. 2061; Cons. Stato, sez. V, 10.05.1999 n. 536; Cons. Stato, sez. V, 19.05.1998 n. 617; Cons. Stato, sez. V, 07.09.1995 n. 1280; Cons. Stato, sez. V, 10.12.1990 n. 857; TAR Toscana, sez. III, 09.06.2000 n. 1149; TAR Lombardia - Brescia, 20.06.2000 n. 554; TAR Toscana, sez. III, 19.02.1999 n. 17; TAR Piemonte, sez. I, 10.04.1997 n. 206.
2. - TAR Lazio, sez. II bis, 26.10.2000 n. 8678; TAR Lombardia - Milano, 23.11.1979 n. 374.
4. - TAR Lazio, sez. II, 13.02.1995 n. 165; TAR Toscana, 6.11.1987 n. 1338.

DIRITTO 1. La fondamentale questione sottoposta all'esame della Sezione ai fini della delibazione della dedotta vicenda contenziosa concerne l'individuazione dell'esatto ambito di applicazione dell'art. 9 della l. 28 gennaio 1977 n. 10; assumendo parte ricorrente che, giusta quanto evidenziato in narrativa, l'imposizione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - di cui all'avversata determinazione regionale - confliggerebbe con la portata contenutistica della predetta disposizione di legge.

1.1 L'art. 9, lett. "f", della citata l. 28 gennaio 1977 n. 10 sulla edificabilità dei suoli, nella parte che interessa, sancisce invero l'esenzione dal contributo urbanistico, "per... le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti", ponendo inequivocabilmente un duplice requisito:

- innanzi tutto, che l'opera rivesta interesse di carattere generale;

- e che, vieppiù, essa sia realizzata da un ente pubblico ("ente istituzionalmente competente" è, infatti, espressione riferibile solo ad un ente pubblico).

In definitiva, la endiadica e ridondante espressione coincide con quella di "opera pubblica" (che è appunto opera di interesse generale realizzata dall'ente pubblico, ovviamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali); con l'avvertenza che l'opera ben può essere realizzata da soggetto privato, ma pur sempre per conto dell'ente pubblico, come nella figura della concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie.

Non ricade, invece, nell'esenzione di legge l'opera costruita da un imprenditore per la propria attività d'impresa, né si può confondere il fine istituzionale di un ente con l'oggetto sociale di una società commerciale; sia perché in tal modo tutte le opere costruite dagli imprenditori ricadrebbero nell'ambito dell'indicata esenzione - non essendovi possibilità di negare a nessun imprenditore la coincidenza del suo fine di lucro con l'interesse generale - sia perché il fine dell'esenzione è quello di evitare una contribuzione che sarebbe intimamente contraddittoria (i contributi di urbanizzazione sono infatti stabiliti a fronte degli oneri che la collettività sopporta a vantaggio del soggetto che costruisce e non avrebbero senso sulle opere costruite a carico della collettività stessa) e non quella di esonerare gli imprenditori dai costi di impresa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 1990 n. 857).

Ciò preliminarmente osservato, non ha motivo il Collegio di discostarsi - avuto riguardo all'agevole interpretazione della disposizione all'esame - dall'orientamento maturato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 1999 n. 2061, 10 maggio 1999 n. 536 e 30 giugno 1987 n. 427), circa l'applicabilità della predetta norma - concernente, come si è avuto modo di accertare, l'esenzione dal contributo di costruzione della concessione edilizia nel caso di realizzazione di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse generale da parte degli Enti istituzionalmente competenti - agli impianti ed attrezzature finalizzati direttamente ed immediatamente al raggiungimento dei fini istituzionali dell'E.N.E.L. (preposto, ai sensi della l. 6 dicembre 1962 n. 1643 alla gestione del servizio pubblico della produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica; ed assolvente, pertanto, a scopi di interesse generale).

In tal senso, è stato riconosciuto che le opere edilizie progettate dall'E.N.E.L., quand'anche costituiscano indispensabile struttura di supporto degli impianti elettrici, strettamente ed in via immediata collegate alla indefettibile esigenza di assicurare e garantire, in ogni tempo, la continuità e la regolarità del servizio di erogazione dell'energia elettrica, sono assimilabili alle opere che, ai sensi del citato art. 9, lett. f), l. 28 gennaio 1977 n. 10, sono esentate dal contributo previsto per il rilascio della concessione di edificare ai sensi degli art. 1 e 3 della stessa legge (fattispecie riferita ad edifici con locali destinati a magazzini ed a deposito di materiali di scorta necessaria per l'esecuzione e la riparazione di linee elettriche, alle operazioni amministrative relative al prelievo di tali materiali, alla sosta ed alloggio del personale adibito ad effettuare all'esterno nuovi allacci e linee elettriche, nonché riparazioni di pronto intervento: cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 23 novembre 1979 n. 374).

1.2 Né può ritenersi che il ricorrente E.N.E.L. sia tenuto alla corresponsione del richiesto contributo per oneri di urbanizzazione sulla base del disposto dell'art. 15 della l. 2 agosto 1975 n. 393.

L'anzidetta disposizione ha infatti stabilito, in ragione delle opere di urbanizzazione secondaria che il Comune debba eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, che l'E.N.E.L. debba corrispondere al Comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, in sostituzione degli obblighi previsti dalla l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, un contributo pari a l. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

Pur nel dare atto della persistente vigenza della disposizione all'esame anche successivamente all'entrata in vigore della l. 10/77, va infatti osservato che, come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente:

- la norma ex art. 15 citato si riferisce esclusivamente alle "centrali termiche di qualsiasi tipo" ed alle "centrali elettriche di accumulazione mediante pompaggio": mentre, quanto alla fattispecie in esame, si è in presenza di una "centrale geotermoelettrica" non sussumibile nella declaratoria di legge;

- la disposizione stessa, nel prevedere l'illustrato contributo a carico dell'E.N.E.L., non correla la relativa attribuzione patrimoniale al rilascio di concessione edificatoria (fattispecie compiutamente disciplinata dalla successiva l. 10/77; e, in tale ambito, con previsione dell'esenzione per le opere corrispondenti all'interesse pubblico, nel cui ambito deve intendersi ricompresa, come precedentemente sottolineato, la realizzazione di impianti elettrici in ragione delle finalità ad essa sottese).

2. Nel dare conseguentemente atto dell'illegittimità dell'avversata determinazione adottata dalla Giunta Regionale con atto deliberativo in data 30 dicembre 1985, nella parte in cui risulta imposta, a carico dell'E.N.E.L., la prescrizione riguardante l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non intende tuttavia sottrarsi il Collegio, nell'ambito di un'esaustiva disamina delle dedotte doglianze, alla valutazione del primo argomento di censura dedotto dalla parte ricorrente e riguardante l'incompetenza dell'adottante Autorità regionale ai fini dell'imposizione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Va preliminarmente osservato, in argomento, come la competente Amministrazione comunale di Castelnuovo Val di Cecina, all'atto del rilascio della concessione edilizia (n. 19 del 2 dicembre 1985), abbia espressamente qualificato l'opera di che trattasi come "non soggetta a contributo ai sensi dell'art. 9, lett. f), della l. 10/77".

Di quanto sopra dato atto, rileva il Collegio come, ai fini della definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'art. 5 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 fissi una procedura nella quale devono necessariamente intervenire, con diverse finalità e con diverso ambito di autonomia e di discrezionalità, atti normativi della Regione e dei Comuni; solo con l'adozione degli atti di competenza dei Comuni realizzandosi la concreta determinazione e quantificazione degli oneri di urbanizzazione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 13 febbraio 1995 n. 165; T.A.R. Toscana, 6 novembre 1987 n. 1338).

Deve quindi ritenersi che la diretta individuazione dell'obbligo, a carico dell'E.N.E.L., di corresponsione degli oneri in questione esulasse dalla attribuzioni legittimamente esercitabili dall'Amministrazione regionale, atteso che le competenze ad essa in subiecta materia rimesse si limitano all'individuazione dei relativi parametri di riferimento, e non già alla successiva individuazione, con riferimento all'assentito titolo edificatorio, dell'obbligazione avente ad oggetto il contributo di che trattasi.

3. Le considerazioni precedentemente svolte univocamente inducono il Collegio a dare atto dell'accoglibilità del proposto gravame, avuto riguardo alla dimostrata fondatezza delle censure con esso dedotte, conseguentemente imponendosi l'annullamento della gravata determinazione regionale.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II - accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla la determinazione adottata dalla Giunta Regionale con atto deliberativo in data 30 dicembre 1985, nella parte in cui viene imposta, a carico dell'E.N.E.L., la prescrizione riguardante l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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