|
SENTENZE AMMINISTRATIVE TOSCANE a cura di Francesco Massimo Pozzi |
33) TAR TOSCANA
- III Sezione - sentenza n. 412 - 8 marzo 2001 - Pres. Lazzeri, Est. Metro - T.I.M. S.p.a. (avv.ti Carbone e Capialbi) c. Comune di Castelfranco di Sotto (n.c.) e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n.c.) - ric. n. 400/2001.1. - Atto amministrativo - Antenne per telefonia cellulare - Attività del Comune per l'installazione di impianti di telefonia mobile - Limitazione alla verifica dei profili urbanistici e all'accertamento del rispetto delle soglie di emissioni prescritte dal D.M. 381/98.
1. - Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 54/2000 spetta al Consiglio Regionale la determinazione dei criteri generali per la localizzazione degli impianti e in materia di rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di impianti di telefonia mobile, l'attività del Comune deve, allo stato, limitarsi alla verifica dei profili urbanistici e all'accertamento del rispetto delle soglie di emissioni prescritte dal D.M. n. 381/98.
FATTO - Con il ricorso in esame si impugna il diniego di concessione edilizia per l'installazione di una stazione radio base, motivata sul fatto che "l'opera è prevista su terreno di proprietà privata" e che, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 11 del Reg. Ed. (ugualmente impugnato), ove si dispone che gli impianti di telefonia mobile e similari "devono essere ubicati su aree di proprietà pubblica, concesse in locazione dall'ente proprietario".
Si sostengono i vizi di violazione della L. n. 241/97, della L. n. 59/97, del D.Lgs. 112/98, del D.M. 381/98 e della L.R. n. 54/2000 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, violazione dell'art. 97 Cost., dell'opportunità dell'atto amministrativo e sviamento.
Il Comune intimato ha sostenuto l'infondatezza del gravame.
DIRITTO - Rilevato che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 54/2000 spetta al Consiglio regionale la determinazione dei criteri generali per la localizzazione degli impianti e che la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti è prevista dal successivo art. 7 della L. cit.;
Rilevato che, in materia di rilascio di concessioni edilizie per l'installazione di impianti di telefonia mobile, l'attività del Comune deve, allo stato, limitarsi alla verifica dei profili urbanistici e all'accertamento del rispetto delle soglie di emissioni prescritte dal D.M. n. 381/98;
Considerato che, di conseguenza l'impugnato diniego, il parere della C.E. e la disposizione dell'art. 11 Reg. ed. che li sorregge devono ritenersi illegittimi e vanno, pertanto, annullati;
Considerato che le spese del giudizio devono essere, poste a carico della parte soccombente, nella misura di cui in motivazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 3^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 400/2001 in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati; pone le spese di onorario e di giudizio, per complessive lire 2.000.000 (duemilioni), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
_______________________________________
torna a Prima Pagina
© Francesco Massimo Pozzi. 2000 - 2001. Tutti i diritti riservati.