SENTENZE AMMINISTRATIVE TOSCANE
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a cura di Francesco Massimo Pozzi

a cura dell'Avv. Francesca DE SANTIS
20) TAR TOSCANA - I Sezione - sentenza n. 37 - 15 gennaio 2001 - Pres. Virgilio, Est. Romano - R. E. S.d.f. (avv.ti Maccioni e Lupo) c. Ministero dei Trasporti e della Navigazione (n.c.) e Capitaneria di Porto di Livorno (avv. distr. dello stato)- ric. n. 3124/1995.

1. - Processo amministrativo - Giurisdizione e competenza - Beni pubblici - Demanio marittimo - Concessione - Determinazione del canone - Controversie - Giurisdizione del G.A. - Sussistenza - Applicazione degli aumenti percentuali - Esclusione.

2. - Beni pubblici - Demanio marittimo - Concessione - Nuova classificazione del bene - Provvedimento di rideterminazione del canone - Motivazione - Necessità.

1. - In tema di canoni di concessione di demanio marittimo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, volto a stabilire in concreto la determinazione del canone di concessione, con riferimento ai criteri astrattamente fissati per legge, in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata dal concessionario. Spettano, invece, alla cognizione del giudice ordinario le controversie attinenti all'applicazione degli aumenti percentuali, la cui entità è fissata dal legislatore, in quanto coinvolgono posizioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo.

2. - Il provvedimento con il quale l'Amministrazione concedente ridetermina il canone in precedenza stabilito, sulla base di una nuova classificazione del bene concesso, necessita di una puntuale motivazione, in quanto il legittimo affidamento ingenerato nel privato comporta che l'Amministrazione esponga in base a quali elementi sia addivenuta ad un diverso convincimento in ordine alla natura del bene concesso.

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1. - Consiglio Stato, Sez. VI, 13.12.1990, n. 1057, in Rass, Cons. di Stato, 1990, pag. 1581; Cass. SS.UU., 6.05.1994, n. 4389; Consiglio Stato, Sez. VI, 18.10.1999, n. 1423, in Rass. Cons. di Stato, 1999, pag. 1678 e 3.11.1999, n. 1711, in op. cit., 1999, pag. 1894.

DIRITTO - 1- La ricorrente, da anni titolare di una concessione demaniale marittima per la quale ha sempre corrisposto i relativi canoni previsti dal D.M. per le attività turistiche ricreative ad uso pubblico, ha impugnato gli ordini di introito sopra indicati con i quali la Capitaneria di Porto ha provveduto alla rideterminazione dei canoni dovuti per il periodo 1990-1993, in applicazione dell'art. 1 del D.M. 19.7.1989, trattandosi di concessione relativa ad uno specchio d'acqua per ormeggio imbarcazioni e quindi non riconducibile ad utilizzazione turistico-ricreativa, bensì ad attività connessa con la navigazione da diporto.

Sostiene la ricorrente che la nuova qualificazione dell'attività da essa svolta, oggetto della concessione marittima, è priva di motivazione ed illegittima alla luce dell'affidamento risultante dal pregresso comportamento dell'amministrazione che ha sempre calcolato i canoni relativi al periodo in questione sulla base della qualificazione turistico-ricreativa dell'attività esercitata dalla concessionaria, come provato dalla stessa richiesta di conguagli relativa ai canoni del medesimo periodo.

Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla resistente Capitaneria, secondo la quale la questione introdotta dalla ricorrente riguarda la rideterminazione dei canoni concessori applicati e, pertanto, attenendo a diritti soggettivi, rientrerebbe nella competenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034/1971.

L'eccezione è infondata.

In tema di canoni di concessione di demanio marittimo, laddove l'adeguamento è determinato in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite, le relative controversie concernono l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione concedente e pertanto spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle attinenti all'applicazione degli aumenti percentuali, la cui entità è fissata dal legislatore, coinvolgono posizioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo e spettano alla cognizione del giudice ordinario (Cass., SS.UU., 6.5.1994 n. 4389; Cons. St., VI, n. 1423/99; Idem, n. 1711/99).

Nella specie, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione volto a stabilire in concreto la determinazione del canone di concessione, con riferimento ai criteri astrattamente fissati dalla legge, in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata dal concessionario (cfr. Cons. St., VI, 13.12.1990 n. 1057).

2 - Nel merito il ricorso appare fondato, sussistendo il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione degli atti impugnati.

Unico motivo posto a sostegno degli ordini di introito censurati è la circostanza che "il canone di riferimento (1989) era stato erroneamente calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 19/7/1989".

Tale valutazione, nuova rispetto al passato, è riferita all'attività esercitata dalla società concessionaria qualificata fin dal 1989 come attività turistico-ricreativa ad uso pubblico e, pertanto, assoggettata al canone previsto dal suindicato decreto ministeriale.

Dagli atti impugnati non emerge, invece, in base a quali nuove valutazioni, l'Amministrazione portuale abbia qualificato, come connessa alla navigazione, l'attività di ormeggio di unità da diporto, considerata (al momento del rilascio della concessione) come riconducibile ad utilizzazione turistico-ricreativa.

Trattasi, infatti, di attività svolta soltanto nel periodo estivo di cui usufruiscono i privati che soggiornano per vacanze nel Golfo di Baratti, come ammesso dalla stessa circolare n. 175 del 1978, in base alla quale i punti di ormeggio per la nautica da diporto possono limitare la propria attività alla stagione estiva.

Pertanto, pur trattandosi, da parte dell'Amministrazione concedente, dell'esercizio di un potere discrezionale, esso non può prescindere da un'adeguata istruttoria in ordine alla natura del bene oggetto della concessione, alla sua ubicazione, all'attività svolta, cioè agli elementi che influiscono sul valore e la redditività della medesima, soprattutto laddove, come nella fattispecie, la società concessionaria abbia legittimamente fatto affidamento sulla validità (e convenienza) dei canoni determinati per gli anni precedenti (relativi al periodo 1989-1994) dalla medesima Capitaneria di Porto e successivamente conguagliati a favore della stessa concessionaria.

Né vale opporre, da parte dell'Amministrazione, che la durata della concessione era stabilita su base annua anziché stagionale.

La ricorrente ribadisce, al riguardo, che la sua attività si svolge solo nel periodo estivo e di essa usufruiscono i soggetti che trascorrono le loro vacanze in tale periodo nel Golfo di Baratti, ove sono situate le catenarie per l'ormeggio di cui alla concessione di che trattasi.

Rileva, in ogni caso, che fin dal 7 giugno 1990, sulla base dello stesso decreto 19 luglio 1989 invocato a sostegno degli ordini di introito impugnati, l'Amministrazione abbia determinato la misura del canone annuo da corrispondersi, qualificando quella svolta dalla ricorrente come "attività turistiche ricreative ad uso pubblico" e calcolandone l'importo corrispondente (doc. n. 3 dell'allegato 4, prodotto dall'Amministrazione).

Pertanto, ritiene il Collegio che l'esigenza di una puntuale motivazione, nella fattispecie, emerga in maniera peculiare dalla circostanza che i provvedimenti impugnati hanno modificato il canone di concessione già determinato in precedenza dalla medesima Amministrazione (sulla base della stessa norma oggi invocata) e sull'applicazione dei quali la società ricorrente aveva legittimamente riposto il proprio affidamento, essendo stato il predetto canone, per giunta, sottoposto a conguaglio a favore della concessionaria.

Va, infine, aggiunto che la motivazione addotta nella nota del 31.1.1995, in effetti, non soddisfa all'onere di motivazione imposto dalla legge, atteso che essa non specifica in base a quali elementi o a quale iter logico l'Amministrazione sia addivenuta, nel tempo, ad un diverso convincimento in ordine alla natura della concessione de qua.

Nei limiti sopra esposti, il ricorso è fondato e va accolto, conseguentemente annullamento degli impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare fra le parti spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati; compensa fra le parti spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

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