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SENTENZE AMMINISTRATIVE TOSCANE a cura di Francesco Massimo Pozzi |
53) TAR TOSCANA
- I Sezione - ordinanza n. 571 - 22 maggio 2001 - Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Colombati - B.A. (avv.ti Bonagiusa e Gasparri) c. Comune di Firenzuola (avv. Erci) - ric. n. 495/20011. - Processo cautelare - Reintegra nel possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. - Giurisdizione del G.A. in materia di giurisdizione esclusiva - Sussistenza - Pregiudizio grave ed irreparabile - Necessità.
1. - Pur sussistendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle istanze di reintegra nel possesso ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. in materia di giurisdizione esclusiva ex art. 34 D.Lgs. 80/1998 come modificato dall'art. 7 L. 205/2000 (con specifico riferimento all'"urbanistica" che concerne "tutti gli aspetti dell'uso del territorio"), deve tuttavia essere respinta tale richiesta avanzata in sede cautelare in assenza della esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile comunque richiesto dall'art. 3 L. 205/2000.
...omissis...
per la reintegra nel possesso ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c.
di un terreno posto nel Comune di Firenzuola;
...omissis...
Ritenuta, in generale, la giurisdizione del Giudice amministrativo anche sulle istanze di reintegra nel possesso nelle materie di giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della legge 205/2000, con specifico riferimento all'"urbanistica" che concerne "tutti gli aspetti dell'uso del territorio";
Visto l'art. 3 della legge 205/2000 che, per la concessione di ogni misura cautelare, richiede comunque l'esistenza di un "pregiudizio grave ed irreparabile";
Che, né nell'istanza né nella presente camera di consiglio, la ricorrente ha addotto e provato l'esistenza di tale requisito.
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata istanza di reintegra nel possesso.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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