SENTENZE AMMINISTRATIVE TOSCANE
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a cura di Francesco Massimo Pozzi

 

31) TAR TOSCANA – II Sezione - Ordinanza n. 27225 febbraio 2000 – Pres. Lazzeri, Est. Potenza – A.F.L. S.p.a. (avv. Tozzi) c. Comune di Bagni di Lucca (avv. Toscano) – ric. n. 257/2000.

ORDINANZA

Omissis.

per l’accertamento

del diritto ad ottenere il pagamento della somma comprensiva di capitale ed interessi, dovuta, in favore della ricorrente S.p.a. dal Comune di Bagni di Lucca, quale corrispettivo per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico locale;

nonchè per la condanna

dell’Amministrazione al pagamento delle somme per il predetto titolo dovute;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista l’istanza intesa all’adozione di una misura cautelare;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Udito il relatore dott. Raffaele Potenza e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti L. Tozzi e A. Cuccurullo, delegato da G. Toscano;

Premesso che:

- la pretesa pecuniaria dedotta in giudizio è inscrivibile nell’ambito di un rapporto afferente alla gestione di un servizio di trasporto pubblico affidato alla ricorrente dal Comune di Bagni di Lucca;

- non si appalesa conseguentemente revocabile indubbio la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’adito Tribunale Amministrativo, versandosi in ipotesi di controversia contemplata dall’art. 33 del D.lgs. n. 80/1998;

Considerato che:

- unitamente alla domanda (principale), intesa ad ottenere una pronuncia accertativa del diritto di credito (pecuniario) nei confronti della tutt’ora inadempiente amministrazione locale (e correlativa condanna al pagamento di quanto dovuto) la ricorrente S.p.a. A.F.L. introduce altresì in questa sede la richiesta di una misura interinale, di tipo "anticipatorio", intesa ad ottenere, a carico dell’intimato Comune il pagamento della somma di £ 177.102.740.= (corrispondente all’entità del credito che la ricorrente assume essersi maturato unitamente agli interessi sul capitale);

- a sostegno della domanda cautelare in esame la ricorrente, pur non individuando uno specifico parametro normativo, mostra di richiamarsi, come sembra desumibile dalla ricostruzione logico-giuridica della domanda in esame, anche alle previsioni in materia (processual civilistica) di procedimento ingiuntivo, di cui all’art. 633 ed all’art. 186/ter che ha introdotto, nell’ambito del procedimento di cognizione, la possibilità di adottare pronunzie intese alla ingiunzione di pagamento di somme di danaro;

Ritenuto al riguardo che:

- anche a prescindere dalla più generale problematica involgente l’applicabilità (oltretutto intesa) nel processo amministrativo delle configurazioni processual civilistiche come sopra sia pur genericamente individuate (Cass. SS.UU. 1.12.1998 n. 10240), appare decisivo, ad avviso del Collegio, il rilievo – di segno contrario – secondo cui i procedimenti de quibus non sono ricollegati ai presupposti e alle finalità tipiche delle misure interinali, difettando, in relazione ad entrambe le fattispecie precessual civilistiche, il riferimento ai presupposti ed alle finalità delle misure strutturalmente e funzionalmente d’indole cautelare, come è reso manifesto dalla duplice e convergente considerazione che, nelle disposizioni in commento, difetta qualsivoglia collegamento alla sussistenza del pregiudizio imminente, ed irreparabile, avendosi (al contrario) riguardo alla previsione intesa ad assicurare, alla adottata misura (favorevole all’attore ex art. 186 ter) un’efficacia ultrattiva al verificarsi di eventi estintivi della vicenda processuale primariamente introdotta, in evidente antitesi (logico-giuridica) con il fisionomico connotato strumentale riconducibile alla nozione ed alla finalità dei provvedimenti appartenenti alla fenomenologia cautelare.

D’altro canto il carattere di titolo esecutivo, contemplato dall’art. 186 ter, trarrebbe seco implicazioni processuali di considerevole rilievo, poichè alla esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale de quo (così come del decreto ingiuntivo ex art. 633, che, a sua volta, potrebbe formare oggetto di opposizione) si dovrebbe provvedere in sede processuale giurisdizionalmente diversificata, con esiti negativamente incidenti, sia sulla devoluzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia, sia sulla esigenza di garantire omogeneità ed unicità di interventi anche per ciò che attiene alla gestione (unitaria) dei momenti attuativi correlati alla concessione della misura cautelare.

Anche in ragione di quest’ultima (e prevalente) esigenza deve escludere, in radice, il Collegio che la devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia possa risolversi, quantomeno nelle more delle pronunce che la Corte Costituzionale sarà chiamata a rendere sulle ordinanze di rinvio (tra cui T.A.R. Campania – I^ Sez.- 18.12.1999 n. 445) involgenti la considerata tematica (circa la disponibilità nella sfera cognitoria e decisoria del giudice amministrativo di strumenti adeguati alle nuove posizioni soggettive ricondotte nella propria sfera giurisdizionale) in effetti riduttivi sulla efficacia e tempestività della tutela cautelare, rispetto al grado di giustiziabilità assicurato nel pregresso sistema processual civilistico;

- alla stregua delle pregresse considerazioni, soccorre l’esigenza di utilizzare lo strumento cautelare espressamente contemplato dall’ordinamento precessual amministrativo (art. 21 ultimo comma L. n. 1034/1971), pur dovendosene ex necesse individuare una tipologia di contenuto ed un’area di operatività commisurate alle nuove esigenze, di cui può essere garantito anche un adeguato controllo esecutivo per il tramite dell’istituto del Commissario ad acta, la cui utilizzazione, nell’ambito del processo cautelare, costituisce una consolidata acquisizione giurisprudenziale; il tutto in una prospettiva di ulteriore sviluppo del principio già introdotto dalla sentenza (28.5.1985 n. 190) con la quale la Corte Costituzionale, intervenendo con decisione additiva sulla portata del precitato articolo 21 ultimo comma, ne ha disposto l’ampliamento, legittimando l’adozione di misure cautelari (ispirate al modello processual civilistico dell’art. 700) involgenti le controversie di natura pecuniaria (ancorchè in quella pregressa sede circoscritte alla sola giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego);

RILEVATO IN ORDINE ALL’ESAME DELLA CONCRETA FATTISPECIE CHE:

- risulta dalla documentazione versata nel fascicolo di causa dell’Amministrazione resistente che il Comune ha riconosciuto lo debenza del credito capitale pari a £. 70.950.690.=;

- relativamente a tale somma, nell’incontestato inadempimento va, per ciò stesso, configurata l’esistenza di una danno grave e riparabile solo con un ulteriore aggravio della stessa posizione debitoria;

- conseguentemente sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ex art. 21 della Legge n. 1034/71

P . Q . M.

Accoglie in parte la domanda cautelare in esame e per l’effetto così dispone:

- ordina all’Amministrazione Comunale di Bagli di Lucca di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, al pagamento, in favore della S.p.a. A.F.L. della somma di £. 70.950.690.=;

- manda al Presidente del Comitato Regionale di Controllo sugli Atti dei Comuni e delle Provincie per la nomina di un funzionario che investito dei poteri del Commissario ad acta, ponga in essere, sull’eventuale inutile decorso del predetto termine, in sostituzione degli organi ordinari dell’Amministrazione, le attività necessarie per l’adempimento di cui trattasi;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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