SENTENZE AMMINISTRATIVE TOSCANE
___________________
www.sentenzetoscane.it

a cura di Francesco Massimo Pozzi

50) GIUDICE DI PACE DI FIRENZE - sentenza - 10 aprile 2001 - Dr. Marina Guzzardi - XX (avv. Alfa) c. Comune di WW (funzionario) con la quale è stato annullato il verbale di contestazione della Polizia Municipale di violazione al Codice della Strada rilevata con apparecchio autovelox a sviluppo di foto successivo che strutturalmente non prevede la possibilità della contestazione immediata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze, Dr. Marina Guzzardi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile andata in decisione il 10 aprile 2001 promossa da XX rappresentato e difeso dall'avv. alfa elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di opposizione

opponenente

contro

YY, funzionario delegato a rappresentare l'Amministrazione nel presente giudizio di opposizione, per delega prodotta in giudizio

opposto

avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione n. 4366/X/00 della Polizia Municipale del 14 settembre 2000

All'udienza del 10 aprile 2001 le parti precisavano le conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2000, il signor XX adiva il G. di P. di Firenze per sentir pronunciare, previa sospensione dell'obbligo del pagamento della contravvenzione di L. 257.200, l'annullamento del verbale in epigrafe, con il quale gli veniva imputata la violazione dell'art. 142/08 Cds, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, per i seguenti motivi:

- il verbale è stato contestato solo tramite notifica dello stesso in data 22 settembre 2000, in quanto la violazione è stata rilevata con strumento misuratore della velocità autovelox, installato in autobox con modalità operative tali da consentire la determinazione dell'illecito solo in tempo successivo a quello della violazione.

- che l'addebito deve essere immediatamente contestato, anche se rilevato con apparecchio autovelox, in conformità con l'art. 200 Cds ledendo altrimenti il diritto alla difesa del trasgressore.

- che non si evince dagli atti la presenza di agenti accertatori, né che lo strumento di misurazione sia stato collaudato o omologato nel giorno dell'infrazione di cui trattasi.

- che tutti questi motivi rendono nullo il provvedimento impugnato, per il quale la funzione di controllo e vigilanza è stata delegata in toto ad apparecchiature elettroniche.

Si costituisce l'amministrazione resistente, depositando la documentazione in atti accompagnata dalla relazione del funzionario che ha istruito il procedimento che, esposte le sue ragioni difensive, tra le quali particolarmente sottolinea che dal momento della installazione ed entrata in funzione delle postazioni nella primavera del 1999 sono diminuiti sia le velocità che i sinistri stradali e che il comma e dell'art. 384 del Regolamento di attuazione CdS comprende le postazioni fisse di rilevamento, omologate a tale scopo.

Conclude per il rigetto dell'opposizione.

La causa alla stessa udienza è stata decisa come da dispositivo di cui si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.

L'art. 200 CdS stabilisce che, ove possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata e l'art. 201 che il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro il termine di legge. Vero è che tra i casi giustificativi della mancata contestazione immediata indicati dall'art.384 del Regolamento vi è l'autovelox a sviluppo di foto successivo, ma poiché non può ritenersi che il legislatore abbia stabilito un principio e contemporaneamente indicato il meccanismo per trasgredirlo in via definitiva, deve ritenersi che l'art.384 del Regolamento di attuazione contempli i casi in cui gli Enti, all'atto di entrata in vigore del CdS avessero già in uso strumenti di misurazione della velocità che consentissero soltanto il rilievo successivo, tramite foto.

Tali strumenti saranno da sostituire, al momento della loro consumazione, con sistemi più moderni, atti a consentire la immediata constatazione della violazione e quindi la sua immediata contestazione. La previsione dell'art. 384 non deve intendersi come dettato per giustificare l'impianto di sistemi che, benchè posti in funzione anni dopo l'entrata in vigore della legge, siano nati già per trasgredirla. Se si desse valore illimitato nel tempo al contenuto dell'art.384 Regolamento si perverrebbe alla ulteriore inammissibile conseguenza che una norma regolamentare abroghi di fatto una norma di legge e cioè che una norma gerarchicamente inferiore vanifichi l'imposizione stabilita da una superiore, in contrasto con quanto stabilito dalla gerarchia delle fonti del diritto e in contrasto specifico con il comma 1 art. 4 delle Disposizioni sulle Leggi in generale.

Nel rispetto del dettato dell'art. 201 CdS, la mancata contestazione deve ritenersi giustificata qualora la impossibilità derivi da motivi contingenti e non previsti al momento della messa in funzione dell'impianto, quali ad esempio un traffico eccessivamente intenso per cui potrebbe ritenersi troppo rischioso fermare il veicolo per la contestazione immediata della trasgressione, o una tale velocità del veicolo stesso che altrettanto rischio possa far temere. Non può ritenersi motivo esimente dell'obbligo della contestazione l'utilizzo di strumenti che strutturalmente non prevedono la possibilità della contestazione immediata e che sono stati costruiti già in contrappossizione con quanto stabilito dalla legge. Poiché gli strumenti misuratori della velocità del Comune di WW sono stati installati nel 1999, ben dopo l'entrata in vigore della legge, non si può pretendere che agli stessi si riferisca quanto stabilito dall'art. 384 del Regolamento. Irrilevante appare altresì l'affermazione del Comune di WW, che a seguito dell'installazione dell'autovelox gli incidenti sono diminuiti del 30%, poiché il medesimo effetto deterrente sarebbe stato prodotto anche da apparecchi di più moderna concezione e adeguati alla legge.

Nel caso di specie dato che sulla strada non vi era traffico, come dimostra la foto e che la velocità imposta era superata dal motorino del ricorrente di solo 10 Km., la violazione avrebbe potuto essere contestata immediatamente, se solo lo strumento di misurazione lo avesse previsto.

Ritenuto pertanto che la impossibilità di rispettare il comando di legge della immediata contestazione, in assenza di motivi contingenti e diversi, sia dipesa solo dal mancato adeguamento del misuratore di velocità all'art. 200 CdS, questo GdP accoglie il ricorso proposto dal signor XX avverso il verbale n.4366/X/00 della Polizia Municipale di WW del 14-9-2000 e per l'effetto annulla il medesimo.

Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Letti e valutati atti e documenti prodotti dalle parti e ritenuto che sussistano i motivi addotti dal ricorrente in opposizione, annulla l'opposto verbale.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Firenze, 10-4-2001

Il Giudice di Pace
dr. Marina Guzzardi

_______________________________________

torna a Prima Pagina

www.sentenzetoscane.it

© Francesco Massimo Pozzi. 2000 - 2001. Tutti i diritti riservati.
Avvertenza
- E' vietata la ripubblicazione o la riproduzione, in tutto o in parte e con qualsiasi mezzo, del contenuto di queste pagine. Ogni abuso sarà perseguito ai sensi di legge. E' consentita la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione e sono consentiti i link alle pagine, previa comunicazione a fmpozzi@sentenzetoscane.it e purché accompagnate dall'indicazione della fonte "Sentenze Toscane", compreso l'indirizzo telematico www.sentenzetoscane.it Le collaborazioni non sono retribuite. Massime e testi non ufficiali. Gli autori di questo sito declinano ogni responsabilità relativa all'uso delle informazioni contenute nel presente sito (o nei siti a cui si rimanda) per gli eventuali errori, omissioni o inesattezze.