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SENTENZE AMMINISTRATIVE TOSCANE a cura di Francesco Massimo Pozzi |
AVV. FRANCO ARIZZI
Regione Toscana
direttive di urbanistica commerciale:
adeguamento degli strumenti urbanistici locali.
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1.- Libertà d'iniziativa economica privata e limiti derivanti dall'utilità sociale.
La scelta del Costituente di escludere da un lato un sistema economico collettivista e d'altro un sistema basato unicamente sulla libertà di mercato ha portato all'elaborazione del testo dell'art. 41 secondo il quale il riconoscimento della libertà dell'iniziativa economica privata è temperato dalla necessità che essa non si svolga "in contrasto" con l'utilità sociale (comma II) oltreché, ovviamente, in forme non suscettibili di recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana e dalla possibilità che lo Stato (o, in senso più ampio, che l'Ente Pubblico) intervenga anche direttamente nell'economia, semprechè per il conseguimento di fini sociali individuati nel contesto di un programma che garantisca il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata (III comma).
Il limite all'iniziativa privata posto dal potenziale danno alla sicurezza, alla dignità umana ed alla libertà non pone particolari problemi all'interprete. D'altro canto non è questa la sede più propria per la trattazione della portata dal terzo comma dell'art. 41, pur ricco di spunti di estrema attualità in una fase politico-sociale, caratterizzata da forte ripensamento di iniziali programmi di economia politica connotati da consistente intervento "diretto" dell'attività economica pubblica (si pensi al radicale processo di privatizzazioni, complete o parziali, alle S.p.A. miste per la gestione dei servizi pubblici etc..).
In questa sede giova dunque soffermarsi soprattutto su quella parte del precetto costituzionale (Art. 41, comma II) nel rispetto del quale l'attività dell'impresa non deve "contrastare" con l'utilità sociale.
Trattasi, all'evidenza, di riserva (secondo alcuni relativa) implicita di legge, che deve quindi individuare (a) in cosa si sostanzi "l'utilità sociale" e (b) quali siano gli strumenti ritenuti idonei ad evitare che l'iniziativa non si ponga in contrasto con quest'ultima.
Trattandosi di scelte macroeconomiche l'individuazione della "utilità sociale" non potrà che risentire della flessibilità necessaria all'adeguamento dell'ordinamento giuridico ad un mondo in continua evoluzione ed alle correlate esigenze della collettività, come interpretate (si confida) oggettivamente dalla classe politica alla quale compete il potere legislativo.
D'altro canto i confini di questa flessibilità sono posti dai principi stessi di solidarietà e tutela delle categorie più deboli che sono da considerarsi come ispiratori della nostra Costituzione e che non paiono suscettibili di amnesie tali da prospettare una forma di "deregulation" sostanzialmente incurante delle ricadute negative che deriverebbero da un'iniziativa economica privata non contestualizzata in un generale programma economico politico e sociale ispirato al pubblico interesse.
Ancora più ampia (fermo il vaglio della Corte Costituzionale) è la flessibilità lasciata al legislatore nella individuazione degli strumenti ritenuti idonei a garantire il rispetto del limite della utilità sociale e che ancora di più possono risentire sia della sopraricordata necessità di adeguamento dell'ordinamento giuridico all'evoluzione dei bisogni della collettività sia dello stesso continuo affinamento di istituti giuridici, così come operato nel tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
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2.- Disciplina del commercio: la riserva di legge, l'individuazione del limite all'iniziativa privata e degli strumenti di garanzia.
La disciplina degli insediamenti commerciali ha per oggetto - naturalmente - solo una delle possibili forme di iniziativa economica privata.
La prima legge fondamentale in materia di commercio (L. 426/1971) è stata approvata assai tardi rispetto ai nuovi principi introdotti dalla Carta Costituzionale ma - significativamente - negli stessi anni in cui con la cosiddetta "legge ponte" ed i successivi decreti attuativi (ancora fondamentale il D.M. 1444/1968) si tentava di razionalizzare il settore dell'urbanistica.
Il limite dell'utilità sociale posto dall'art. 41 veniva quindi per la prima volta concretamente individuato innanzitutto nella stessa definizione di commercio (un "servizio" da rendere al consumatore) ed inoltre nell'esigenza di tutelare l'equilibrio fra insediamenti commerciali in relazione (art. 11 L. 426/1971) alla presumibile capacità della domanda degli utenti del servizio medesimo (e cioè dei consumatori).
Gli strumenti ritenuti più idonei per garantire il rispetto dei limiti come sopra individuati erano quello della pianificazione settoriale (piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, comunemente indicato come "piano del commercio") da adottarsi nel rispetto delle previsioni urbanistiche e quello di una successiva attività provvedimentale (autorizzazione), a contenuto peraltro vincolato.
Il piano di commercio - a sua volta - introduceva un sistema di contingentamento per la vendita di alcuni beni (c.d. di largo e generale consumo) e limiti di superficie (di vendita) minima o massima per ciascuna tipologia di esercizio commerciale.
In caso di apertura di esercizio commerciale avente superfici di vendita superiori a 400 mq (in Comuni con popolazione inferiore a 400 abitanti) o a 1.500 mq (negli altri Comuni) l'autorizzazione del Sindaco doveva essere preceduta da un nulla-osta regionale, che poteva essere concesso anche in deroga alle previsioni del locale piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.
D'altro canto la legge palesava una qualche arrendevolezza consociativa (da alcuni autori segnalate come corporativa) poiché si prevedeva la massiccia partecipazione ai processi pianificatori e provvedimentali delle rappresentanze delle categorie, potenzialmente interessate alla conservazione del status quo: il che da un lato sembrava in contrasto con il proclamato intento di perseguire gli interessi dei consumatori e lo sviluppo della rete distributiva, dall'altro appariva (come alcuni autori sottolinearono: cfr. Pugliese, la Nuova disciplina del Commercio, in Riv. Trim. di diritto pubblico 1972, pagg. 1002 ss.) come "la testimonianza della rinuncia dei pubblici poteri a gestire in proprio la funzione di arbitrazione degli interessi conflittuali rimettendoli appunto alle categorie interessate".
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3.- L'urbanistica e gli indirizzi di urbanistica commerciale.
Prima della disciplina introdotta dalla L. 427/1971 il rapporto fra disciplina degli insediamenti commerciali e disciplina del territorio aveva forte connotazione discrezionale ed era affidata alla valutazione che aveva luogo in sede di rilascio delle "licenze" e (L. 2501/1927) e che certamente risentiva di pesanti condizionamenti ma che comunque teneva discrezionalmente conto di alcuni aspetti larvatamente "urbanistici": ubicazione dell'esercizio, vicinanza alle strade, distanze fra esercizi etc.... .
Con la disciplina introdotta dalla L. 426/1971 l'influenza della pianificazione urbanistica di primo livello (P.R.G.) sull'assetto commerciale veniva invece per la prima volta codificata (artt. 11 - 13 e 14) e si manifestava:
a) in via diretta ex art 13 (e fatta salva la deroga di cui al secondo comma del successivo art. 14), con l'obbligo di introdurre nella fase di elaborazione del P.R.G. norme per l'insediamento delle attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita;
b) in via di collegamento fra i due strumenti di pianificazione (art. 11) stante la soggezione dei piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva (piano del commercio) al P.R.G. Tale collegamento, peraltro, non introduceva un vero e proprio rapporto gerarchico fra i due strumenti di pianificazione ma di "sovraordinazione" dello strumento urbanistico generale (atto complesso ineguale con partecipazione della Regione alla sua approvazione) rispetto a quello commerciale (atto esclusivamente endocomunale). Tale sovraordinazione veniva ripresa ed dettagliata nel Regolamento d'attuazione, (cfr., da ultimo, art. 30 D.M. 375/1988) secondo il quale "nella formazione dei piani debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento, con i piani di assetto del territorio approvati dalle competenti autorità regionali ed ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonché le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della Regione".
Le conseguenze di tale quadro di riferimento erano:
- che il piano del commercio non conforme alle direttive di urbanistica commerciale era da considerarsi illegittimo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 1985, n. 196 in Rass. Cons. Stato 1985, pag. 428);
- che peraltro in caso di contrasto era da escludersi una vis abrogans del piano urbanistico entrato in vigore successivamente al piano commerciale;
- che in tale ultima ipotesi sussisteva l'obbligo del Comune di "conformare" il piano del commercio. A tale obbligo corrispondeva un interesse pretensivo alla conformazione (di difficile o comunque impervia tutelabilità in sede giurisdizionale);
- che era da considerarsi illegittimo il diniego di autorizzazione al commercio, se unicamente motivato con la mancanza di conformità urbanistico-edilizia dell'immobile nel quale l'attività commerciale era destinata ad insediarsi (e ciò per prevalente giurisprudenza, soprattutto del Consiglio di Stato).
Restava poi (ed in qualche misura resta tuttora) il problema degli esercizi commerciali che si insediano senza necessità di opere edilizie in immobili preesistenti e di per sé non conformi alla destinazione commerciale.
Tale problema avrebbe potuto essere risolto dopo l'entrata in vigore della L. 47/85 (art. 25, ultimo comma, secondo il quale la Regione avrebbe dovuto stabilire i criteri ai quali successivamente i Comuni avrebbero dovuto attenersi per l'eventuale regolamentazione in ambiti determinati del loro territorio dei casi in cui la variazione di destinazione d'uso anche senza opere necessitasse della autorizzazione del Sindaco).
Nella pratica, peraltro, anche in Toscana pochissimi Comuni (pur in presenza di legge regionale) avevano (ed hanno) ritenuto di dover regolamentare il mutamento di destinazione d'uso senza opere, segnatamente per nuova destinazione commerciale.
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4.- Il ruolo delle Regioni: la Regione Toscana e le Direttive di Urbanistica Commerciale.
Come è noto la Regione a Statuto ordinario non ha competenza legislativa in materia di commercio.
L'unica concreta possibilità che le Regioni avevano per poter razionalizzare previsioni commerciali spesso irrazionali individuate nei singoli piani del commercio da Comuni (anche contermini) era quindi quella della esplicazione delle loro competenze in materia urbanistica (approvazione dei P.R.G., legislazione regionale in materia urbanistica, adozione di Direttive di urbanistica commerciale).
In questo quadro di competenza, la Regione Toscana adottò nel tempo una propria disciplina (intesa, fra l'altro, anche a normare il rilascio del nulla-osta per le grandi strutture di vendita) attraverso la quale introdusse da un lato una sorta di contingentamento delle superfici di vendita assentibili per grandi strutture, dall'altro indici e requisiti di natura sostanzialmente urbanistici (parcheggi etc.) e limitazioni agli insediamenti di grandi strutture a seconda delle rispettive dimensioni e della popolazione residente nel Comune nel quale intendevano insediarsi (L.Reg. 53/1994 per le grandi strutture di vendita, Direttive Regionali di cui alla Del.Cons.Reg. 221/1994).
Già prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 114/1998 in Regione Toscana (a differenza di altre Regioni) il settore era quindi dotato di un quadro normativo e di riferimento sufficientemente razionale, particolarmente attento al rapporto corrente fra pianificazione territoriale e pianificazione di settore e soprattutto intenso a valutare e disciplinare l'impatto delle grandi strutture di vendita sul tessuto urbanistico ed economico- sociale regionale.
Questo quadro di riferimento era, peraltro, sostanzialmente destinato agli insediamenti delle grandi strutture di vendita, la portata ed attrazione ultracomunale dei quali era del resto sancita dalla stessa legge nazionale laddove, proprio in ragione di tali caratteristiche, introduceva la necessità del nulla-osta regionale anche svincolato dalla pianificazione di settore locale (piano c.d. "del commercio") tanto da consentire il nulla-osta "in deroga" al quale l'Ente locale (sia pur con qualche incertezza al riguardo palesata dalla giurisprudenza amministrativa) doveva sostanzialmente conformarsi.
D'altro canto le Direttive introdotte dalla Regione Toscana ponevano particolare attenzione alla conformità urbanistica dei luoghi interessati dagli insediamenti prospettati dagli imprenditori e tentavano, nell'impossibilità di introdurre o far introdurre destinazioni specifiche nei singoli P.R.G. (più pregnanti, pertanto, dalla semplice destinazione "commerciale" o addirittura "produttiva", spesso ritenuta compatibile e sufficiente all'insediamento di grandi strutture di vendita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato) di esercitare il controllo di compatibilità territoriale, ambientale e socio-economica attraverso la prescrizione di una serie di requisiti particolari.
In questo senso la Direttiva 221 della Regione Toscana costituiva quindi una buona disciplina - sia pur nei limiti del quadro di riferimento posto dalla disciplina nazionale allora vigente e con qualche sospetto di "sconfinamento" rispetto alla legge nazionale - tendente a recuperare quei margini di inoperatività che si verificavano nel rapporto fra piano del commercio e strumento urbanistico generale.
Significative al riguardo le prescrizioni relative a:
- gli standards di parcheggio, da reperirsi anche in caso di mutamento di destinazione d'uso;
- le previsioni urbanistiche previgenti, fatte salve ma assoggettate a strumenti urbanistici attuativi di approvazione regionale;
- le esclusioni di localizzazioni di grandi strutture in particolari zone di vincolo, di rischio o di pregio;
- il "recupero" nel momento procedimentale dell'accertamento di conformità in fase di rilascio del nulla-osta regionale dell'operatività diretta di tutte le direttive, anche quindi per la parte che era invece da considerarsi esclusivamente rivolta ai Comuni come indirizzo per la formazione degli strumenti di pianificazione (Titolo III).
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5.- Il D.L.vo 114/1998 ed il ruolo dell'urbanistica quale strumento atto a garantire il rispetto del (nuovo) limite posto all'iniziativa economica privata.
La L. 426/71 è stata approvata in un momento nel quale l'urbanistica era ancora generalmente intesa soltanto come disciplina delle trasformazioni fisiche del territorio e non anche come "disciplina globale dell'uso del territorio, comprensiva quindi di tutti gli aspetti connessi a tale uso e di tutti gli interventi che comunque sono destinati ad incidere su di esso" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415 in Rass. Cons. Stato 1998, pagg. 585 e ss., Corte Costituzionale n. 382/1999).
Si è visto, peraltro, come la stessa legge 426/1971, il relativo regolamento di attuazione e tutte le altre norme nel tempo succedutesi nel settore apprestassero uno strumento sostanzialmente (anche se non completamente) idoneo a garantire un rapporto di sovraordinazione fra pianificazione territoriale e pianificazione di settore.
L'evoluzione stessa della definizione e della portata dell'urbanistica nel senso sopra precisato non poteva peraltro che portare, in una riforma del settore che appariva non più procrastinabile, ad un assorbimento della pianificazione si settore nella pianificazione generale, non più soltanto intesa soltanto come "uso del territorio".
D'altro canto deve considerarsi che la "ratio" della riforma del 1998 è quella di perseguire la liberalizzazione del settore e che pertanto in tale contesto di fondo non avrebbe avuto più senso una pianificazione settoriale come quella preesistente (rigidità di requisiti di accesso, suddivisione in tabelle, contingentamento, sistema autorizzatorio vincolato al piano etc.).
Il limite del contrasto con l'utilità sociale viene quindi ora individuato nel raggiungimento dei nuovi obbiettivi: perseguimento del pluralismo e dell'equilibrio delle diverse tipologie di strutture distributive e rispetto della libera concorrenza, fatta salva la tutela del consumatore, la razionalizzazione dell'uso del territorio, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Lo strumento portante della riforma è quindi quello della suddivisione delle strutture di vendita in tre categorie corrispondenti a piccole (esercizi di vicinato) medie (medie strutture di vendita) e grandi (grandi strutture di vendita) imprese e della differenziazione della disciplina di accesso al mercato a seconda dell'impatto che ciascuna di esse è destinata ad avere sul territorio.
La pianificazione del territorio che è ormai intesa a ricomprendere in un solo strumento (cfr. Stella Ricther, "Ripensare la disciplina urbanistica", Torino, Utet, pagg. 98 ss.) anche le discipline che pur non tradizionalmente urbanistiche hanno "pacificamente ed a tutta evidenza un'incidenza (a volte assai rilevante) sull'uso e sull'assetto del territorio" si presenta dunque come strumento ideale al perseguimento dei fini dichiarati dal legislatore poiché consente un equilibrato dosaggio delle competenze ed in applicazione del principio di sussidiarietà la gestione dei procedimenti di accesso al mercato e la sorveglianza del rispetto della disciplina di settore da parte dei pubblici poteri coinvolti.
Lo Stato traccia quindi, con corretto esercizio della riserva implicita di legge di cui al secondo comma art. 41 Cost., il limite del contrasto fra iniziativa economica privata ed utilità sociale, individua gli strumenti di garanzia (che sono prevalentemente quelli della pianificazione territoriale) ed i soggetti pubblici (Regioni e Comuni) competenti a vario titolo.
La Regione ha adesso il compito e la competenza per la programmazione generale del settore secondo gli indirizzi individuati dall'art. 6.1 del D.L.vo 114/1998 e di criteri di programmazione urbanistica quali individuati nel successivo art. 6.2.
I Comuni devono poi adeguare i regolamenti di polizia locale e gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alla disciplina come sopra introdotta dalla Regione entro il termine (non superiore a 180 giorni) stabilito dalla Regione.
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6.- Gli indirizzi di urbanistica commerciale introdotti dalla Regione Toscana. L'adeguamento degli strumenti urbanistici locali generali ed attuativi.
Con L.Reg. 28/1999 la Regione Toscana ha adottato "norme per il commercio in sede fissa" in attuazione del D.L.vo 114/1998.
L'art. 4 della legge in questione la Regione ha fissato i criteri in base ai quali avrebbero dovuto successivamente adottarsi le "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale" (da inserirsi nel P.I.T. - Piano di indirizzo territoriale di cui alla L.Reg. 5/1995 - al momento della sua approvazione) di cui al D.L.vo 114/1998.
Al successivo art.6.2 è stato altresì fissato il termine di adeguamento da parte dei Comuni alle Direttive di cui sopra (180 giorni dalla loro pubblicazione sul B.U.R.T.).
Le Direttive di Urbanistica Commerciale, introdotte con deliberazione del Consiglio Regionale n.137/1999 (poi modificate con successiva deliberazione 233), nel ribadire l'obbligo di adeguamento prescrivono (art. 1, commi 3 e 4) che laddove il Comune verifichi il proprio strumento urbanistico generale e laddove ne riscontri la conformità alle prescrizioni introdotte con le Direttive per quanto attiene agli esercizi commerciali (rectius: alle zone nelle quali potranno insediarsi gli esercizi commerciali) si limiti a darne notizia al Comune (si ritiene, a tal fine adottando apposita deliberazione - c.d. "confermativa" - del Consiglio Comunale).
Nel caso in cui non si riscontri tale conformità, il Comune dovrà adottare una variante che potrà essere "semplificata" (e cioè a procedimento esclusivamente endocomunale) se si verte nelle fattispecie di cui all'art. 40, secondo comma L.Reg. 5/1995 o ordinaria se si verte in diversa fattispecie.
L'accordo Stato-Regioni sottoscritto proprio per l'adeguamento degli strumenti urbanistici il 21 Ottobre 1999 (e, pertanto, dopo l'approvazione sia delle Direttive sia delle successive integrazioni da parte della Regione Toscana) non ha quindi avuto nella Regione Toscana l'effetto di comportare ulteriori semplificazioni nel procedimento di variante al P.R.G. in adeguamento alle Direttive Regionali.
La Regione Toscana, con circolare 23 Novembre 1999, ha invitato i Comuni a non rilasciare autorizzazioni per nuove medie e grandi strutture laddove prima non sia stato adempiuto l'obbligo di conformazione degli strumenti generali ed attuativi (e quello di conformazione del Regolamento di polizia locale, con l'individuazione del rilascio contestuale di autorizzazione al commercio e concessione edilizia).
Risulta ad oggi che non molti Comuni abbiano adempiuto all'obbligo di conformazione: il che comporta una situazione di incertezza e di stasi che dovrebbe essere rimossa al più presto, anche in considerazione dei primi provvedimenti cautelari disposti dal TAR Toscana in sede giurisdizionale in ordine alle misure soprassessorie adottate dagli Enti "in attesa di adeguamento" e spesso considerate come un vero e proprio "blocco procedimentale".
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La verifica della necessità i meno di adeguamento degli strumenti urbanistici avviene innanzitutto alla luce della previsione di nuove superfici aventi nel P.R.G. destinazione diversa da quella commerciale da destinare all'insediamento di grandi o medie strutture. In questo caso dovrà all'evidenza adottarsi una variante al P.R.G. secondo le forme ordinarie. Questa fattispecie si verificherà anche laddove, per rendere compatibile un insediamento di grandi strutture di vendita in area commerciale preesistente, si dovrà ampliarne la dimensione attribuendo destinazione commerciale a parti (anche ridotte) di terreno contigue.
In tema di preesistenti destinazioni è opportuno attirare l'attenzione sul contenuto dell'accordo Stato-Regioni sopraricordato laddove si precisa che la destinazione genericamente "produttiva" contenuta negli strumenti urbanistici locali potrà consentire, senza adozione di variante, l'allocazione di grandi e medie strutture di vendita (in conformità, del resto, all'orientamento del Consiglio di Stato) semprechè, naturalmente, lo strumento urbanistico non contenga già una sua specificazione e distinzione fra zone produttive e zone destinate ad insediamenti tout-court commerciali.
Non parrebbe, al contrario, di per sé suscettibile di variante (si tratterebbe, al più, comunque di variante semplificata ex art. 40 lett. "a" L.Reg. 5/1995) la semplice introduzione degli standards di parcheggio per la sosta di relazione di cui si dirà appresso ed il richiamo alla operatività dei coefficienti di loro riduzione previsti per particolari fattispecie dalla Direttiva medesima.
La disciplina in questione lascia - come era peraltro forse inevitabile - spazio ad interpretazioni e letture diverse per alcune particolari fattispecie (si pensi ad esempio al caso di strumento attuativo già approvato e "concessionato" prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, o, comunque, prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici locali e la valutazione istruttoria che il Comune - per medie strutture - o la Conferenza di servizi - per grandi strutture - devono effettuare in sede di rilascio della autorizzazione di commercio per valutarne una conformazione - anche urbanistico/edilizia a concessione già assentita e, in qualche caso, in corso di esecuzione).
Un qualche problema interpretativo pone anche la disciplina degli standards per la sosta di relazione ed il richiamo dell'art. 2 L. 122/1989 e del D.M. 1444/1968.
Come è noto l'applicazione dell'art. 2 L. 122/1989 anche nelle zone produttive o commerciali, siccome introduttivo di un rapporto fra spazi destinati alla sosta stanziale (di persone cioè che vivono o lavorano nell'immobile) e volumetria può comportare sostanziali sperequazioni per gli edifici che raggiungono rilevanti dimensioni volumetriche (perché necessitano di altezze a volte superiori agli otto metri) non bilanciate da una proporzionale estensione di superficie utile lorda. Cosicchè per questa via si corre il rischio di richiedere una quantità di parcheggi unicamente destinati alla sosta stanziale alla quale non fa riscontro un effettivo fabbisogno di sosta per dipendenti che lavorano nell'edificio.
Alcuni Comuni ha pertanto introdotto, a questo solo fine, la c.d. "altezza virtuale" a mezzo della quale qualunque sia l'altezza effettiva (e semprechè non vi sia un numero di piani dai quali consegua ulteriore superficie utile lorda) viene calcolata la volumetria ai fini della applicazione della c.d. Legge Tognoli.
L'introduzione acritica del richiamo alla operatività della legge Tognoli non accompagnata da una prescrizione circa l'altezza virtuale potrà così comportare una evidente mancanza di uniformità nella disciplina urbanistico-edilizia dei vari Comuni, che era proprio quello che si intendeva scongiurare in materia di insediamenti commerciali.
D'altro canto il richiamo anch'esso acritico al D.M.1444/1968 operato dall'art.10 delle Direttive ("fermo restando il rispetto degli standards previsti dal D.M. 1444/1968") porta a due differenti plausibili interpretazioni: (a) una, secondo la quale i parcheggi per la sosta di relazione debbano comunque garantire, come minimo, il rispetto degli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 (b) un'altra, secondo la quale, le Direttive introducono un "tertium genus" di standard (quello di sosta di relazione) che non è né edilizio (L. Tognoli) né urbanistico (D.M.1444/1968) e che in ragione di questa sua specificità andrebbe a sommarsi agli altri due.
In effetti, peraltro, lo standard di cui al D.M. 1444/1968 per le zone commerciali è già "geneticamente" uno standard di relazione e parrebbe pertanto poco plausibile l'introduzione di un altro e diverso standard di relazione, laddove si sarebbe potuto agire semplicemente aumentandolo (come - del resto - si era sostanzialmente fatto nelle precedenti Direttive per le quali nel calcolo per la sosta di relazione si poteva anche conteggiare il parcheggio di cui al D.M. 1444/1968).
La corretta interpretazione della disciplina degli standards edilizi ed urbanistici e l'eventuale legittimità della disciplina specifica introdotta dalle Direttive potrebbe costituire quindi uno delle prime questioni ad essere sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa, anche se un'operazione di insediamento di grande struttura di vendita è connotato dall'impiego di rilevanti risorse economiche e dalla connessa necessità di garantire una celere attivazione dell'esercizio tanto da sconsigliare il ricorso al contenzioso giurisdizionale in tutti i casi in cui, pur ritenendo censurabili i provvedimenti della P.A., sia in qualche modo possibile ottemperarvi, magari affrontando un maggior costo non previsto (ad esempio per la realizzazione di parcheggi interrati) pur di rispettare i tempi imposti dalla programmazione e dal mercato.
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