SENTENZE TOSCANE
del TRIBUNALE REGIONALE
delle ACQUE PUBBLICHE

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a cura di Francesco Massimo Pozzi

a cura dell'Avv. Jacopo Sforzellini
2) TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE - sentenza n. 2 - 7 febbraio 2000 - Pres. Santilli, Rel. De Simone - S.A. (avv. Jaconis) c. E. s.r.l. (avv.ti Russo e Galgani) e Regione Toscana (avv. Vincelli) - ric. n.. 5/98.

1. - Processo amministrativo - Interesse legittimo - Risarcibilità - Questione di giurisdizione - Insussistenza - Attiene al merito.

2. - Processo amministrativo - Giurisdizione e Competenza - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Domanda di risarcimento dei danni - Quando sussiste.

3. - Domanda di risarcimento dei danni - Mancato deposito del fascicolo di parte ex art. 111 disp. att. c.p.c. - Carente esposizione dei profili di danno nel ricorso introduttivo - Impossibilità di determinare, attraverso i mezzi di prova proposti, l'an e il quantum della pretesa risarcitoria - Rigetto domanda introduttiva.

1. - Anche la lesione di un interesse legittimo è risarcibile, allorché risulti leso, per effetto dell'attività amministrativa ritenuta illegittima, l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, purché esso risulti meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento positivo; sotto questo profilo, la contestazione circa la risarcibilità dell'interesse legittimo non dà luogo a questione di giurisdizione, ma attiene al merito.

2. - Ai sensi dell'art. 140, lett c), R.D. 1775 del 1933, la domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni patiti è devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche se la condotta lesiva prospettata nel ricorso introduttivo e posta in essere dal privato trova il suo antecedente legale in provvedimenti della P.A. (nella specie il ricorrente, nell'illustrare la situazione lesiva, non ha limitato la propria doglianza ad un determinato comportamento lesivo - derivazione di acque - posto in essere dal privato convenuto, ma ha dedotto una situazione assai articolata evocando in giudizio anche l'Amministrazione che, con propri provvedimenti concessori, aveva consentito il prodursi della lamentata situazione lesiva).

3. - In mancanza del deposito del fascicolo di parte, ex art. 111 disp. att. c.p.c., deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni, quando dalla mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio e dei verbali di udienza non è dato individuare in che cosa sarebbe consistito il danno lamentato dal ricorrente e dalle istanze istruttorie non si evince in qual maniera si potrebbe pervenire ad un accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno stesso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso, notificato rispettivamente l'8 ed 11 aprile 1988, A.S. conveniva, avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, la Regione Toscana, in persona del Presidente e la s.r.l. E., corrente in Arezzo, in persona del legale rappresentante. Esponeva la ricorrente che, con D.M. del 19 agosto 1936, veniva concesso alla Ditta B.Z. di derivare dal fiume Arno, per uso idroelettrico, un massimo 2.500 litri di acqua al minuto; la concessione, scadente il 31 luglio 1977, fu poi rinnovata; nel 1983, la Ditta B. dichiarava di aver ceduto alla s.n.c. E. di S.A. & C. i beni a servizio dell'utenza e chiedeva il nulla osta per il trasferimento alla stessa società della concessione; contestualmente, la società E. presentava alla Regione Toscana domanda intesa ad ottenere il trapasso di utenza, con variazione da 2.500 a 5.640 mc al secondo, all'uopo allegando relazione tecnica. Nell'aprile 1986 le quote della società E. venivano cedute e la società stessa veniva trasformata in s.r.l. Questa nuova società non comunicava le variazioni intervenute al Ministero dei LL.PP. In data 27 agosto 1990 la Regione Toscana concedeva alla E. di derivare la portata di moduli massimi 96 (pari a 9600 litri al secondo) e medi 59,6 e ciò a rinnovazione della precedente concessione, scaduta il 31 luglio 1977. Premesso questo, la ricorrente osservava che, non risultando alcun cambio di titolarità della concessione, la E. non poteva ritenersi affidataria della concessione in parola; inoltre, la relazione idraulica, che accompagnava il disciplinare redatto dal Genio Civile di Arezzo (cui si doveva il parere per il rilascio della concessione) era stata alterata e presentava diverso contenuto rispetto a quella presentata nel 1983 a corredo dell'istanza di rinnovo. Ne discendeva che i valori d'acqua derivabile, come delle potenze di energia elettrica ottenibili, erano superiori, nella concessione, rispetto a quelli indicati nell'istanza, senza motivazione della discrepanza. Quanto all'impianto, la s.r.l. E. aveva richiesto autorizzazione per eseguire lavori di manutenzione e consolidamento della briglia, autorizzazione che veniva rilasciata con la prescrizione che "i lavori non devono comportare modificazioni della struttura delle opere su cui si interviene". Viceversa, i lavori comportavano una notevole variazione progettuale della quota di sfioro della traversa; in sede di sopralluogo, il Genio Civile rilevava tuttavia che "sono in corso lavori di straordinaria manutenzione" laddove erano autorizzati soltanto lavori di manutenzione e consolidamento e non veniva fatto cenno dell'innalzamento della quota di sfioro. I predetti lavori, insieme con l'ampliamento delle bocche di presa a servizio di generatori capaci di maggiori potenze, avevano determinato una serie di effetti dannosi per l'ambiente, quali un anomalo protrarsi del periodo di secca del fiume, con aumento della temperatura circostante e la presenza di moscerini nell'aria. Da questo erano derivati danni alle colture della zona, comprese quelle di proprietà della ricorrente, che chiedeva dunque la condanna della società convenuta al risarcimento di tali danni, indicati in £ 400.000.000; in via preliminare, instava per un provvedimento di sospensiva dell'attività di derivazione dell'acqua. Si costituiva la Regione Toscana, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in presenza di provvedimenti amministrativi pronunziati nell'esercizio di una potestà discrezionale; contestava inoltre la sussistenza dei presupposti perché venisse accordata la richiesta sospensiva e negava la configurabilità di profili di illegittimità nei vari provvedimenti adottati e nel relativo iter preparatorio. Si costituiva anche la s.r.l. E., che eccepiva l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, trattandosi di controversia afferente il risarcimento di danni asseritamente derivati non già dall'esecuzione di opere pubbliche idrauliche (così come previsto dall'art. 140, lettera e, del T.U. 1775/1933, ma da un soggetto privato. Deduceva in secondo luogo la società convenuta che i vizi dei provvedimenti amministrativi, allegati dalla ricorrente, appartenevano alla cognizione del giudice amministrativo e no di quello ordinario. Nel merito, affermava la regolarità, comprovata dalle relazioni di collaudo, dei lavori effettuati. Deduceva, infine, la genericità della richiesta risarcitoria, come l'infondatezza dell'istanza di sospensiva. Su quest'ultima istanza non vi era pronunzia nel corso dell'istruzione. Le parti concludevano come in epigrafe, ma la ricorrente non procedeva al deposito del proprio fascicolo a norma dell'art. 111 disp. att. cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE - La ricorrente ha lamentato il verificarsi di un danno, quale conseguenza di comportamenti di un altro soggetto privato e della stessa P.A., nonché di provvedimenti amministrativi che sarebbero stati illegittimi perché adottati all'esito di procedimento abnorme. Questo ha indotto la convenuta Regione a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione, perché i provvedimenti censurati dalla S. sarebbero stati adottati sulla scorta di potestà discrezionale, a fronte della quale al privato sarebbero date esclusivamente posizioni di interesse legittimo. Ritiene in proposito il Collegio (attenendosi all'indicazione che proviene dalla recente decisione a SS.UU. 22 luglio 1999 n. 500) che anche la lesione di un interesse legittimo sia risarcibile, allorché risulti leso, per effetto dell'attività amministrativa ritenuta illegittima, l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, purché esso risulti meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento positivo; sotto questo profilo, la contestazione circa la risarcibilità dell'interesse legittimo non dà luogo a questione di giurisdizione, ma attiene al merito, onde sussiste, ratione materiae, la cognizione di questo Tribunale. Parimenti si palesa da disattendere l'eccezione di incompetenza, sollevata dalla società E.: la ricorrente, nella propria prospettazione della situazione lesiva, non ha limitato la doglianza al fatto che la società E. avesse elevato il livello della quota di sfioro e la capacità delle bocche di presa a delle apparecchiature generatrici di energia elettrica: al contrario, nel ricorso viene illustrata una situazione assai più articolata, in cui le condotte lesive poste in essere dal privato trovano il loro necessario antecedente legale nei provvedimenti della P.A., che significativamente viene evocata in giudizio, onde la controversia investe la materia del governo delle acque pubbliche ed il diritto ad effettuarne derivazioni, cosicché la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche sussiste con riguardo alla previsione dell'art. 140 lettera c del menzionato R.D. 1775/1933. La domanda, proposta dalla S., deve tuttavia essere disattesa nel merito: dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio (che, in assenza del fascicolo di parte, rimane l'unico atto, insieme con quanto risulta dai verbali d'udienza, riferibile alla ricorrente) non è dato individuare in che cosa sarebbe consistito il danno lamentato dalla ricorrente, così come dalla lettura delle istanze probatorie non si evince in qual maniera si potrebbe pervenire ad un accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno stesso. Da questo non discende l'impossibilità di determinare la cosa oggetto della domanda (invero, nel ricorso, sia pur sommariamente, si fa riferimento ad un danno alle colture), cosicché non può ravvisarsi un'ipotesi di nullità della domanda ex art. 164 comma IV cpc; tuttavia, la carente esposizione di quelli che potrebbero essere i profili di danno, così come, nell'ambito dei mezzi di prova proposti, l'impossibilità di pervenire, attraverso questi, ad una determinazione dell'esistenza e della valutazione del danno, non consentono di procedere oltre nell'esame della domanda. Le spese di questo giudizio dovranno essere rifuse dalla ricorrente alle convenute e sono liquidate, in favore della Regione Toscana, in complessive £ 9.190.000 (di cui £ 240.000 per esborsi, £ 1.450.000 per diritti, £ 7.500.000 per onorari), in favore della s.r.l. E. d'ufficio in complessive £ 3.000.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando, respinge la domanda, proposta da A.S. e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate, in favore della Regione Toscana, in complessive £ 9.190.000, in favore della s.r.l. E. in £ 3.000.000.

 

 

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