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SENTENZE TOSCANE a cura di Francesco Massimo Pozzi |
a cura dell'Avv. Jacopo Sforzellini
1. - Competenza e giurisdizione - Acque - Acque pubbliche - Danni da tracimazione e esondazione di fiumi e torrenti - Domanda di risarcimento - Competenza Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.
2. - Opere pubbliche - Opere idrauliche - Difesa della proprietà privata - Obblighi a carico dei privati ex art. 12 R.D. 25.7.1904 n. 523 - Individuazione.
3. - Opere pubbliche - Opere idrauliche - Opere di quarta categoria e non classificate - Manutenzione e conservazione - Competenza regionale D.P.R. 15.1.1972 n. 8 - Omissione - Responsabilità della Regione.
4. - Procedimento giurisdizionale - Prove - Danni da tracimazione e esondazione di fiumi e torrenti - Omessa manutenzione degli argini da parte della Regione - Eventi meteorologici eccezionali - Onere - Spetta alla Regione.
5. - Danni - Risarcimento - Quantificazione - Eventuale illegittimità edilizia delle strutture danneggiate - Ininfluenza - Riferimento agli elementi costruttivi in sé considerati.
1. -
Sono devolute alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le azioni risarcitorie direttamente dipendenti dal modo di essere di un'opera idraulica in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza, mentre restano riservate al giudice ordinario le domande di risarcimento dei danni che si ricollegano solo in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque. Pertanto appartiene alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (ai sensi dell'art. 140 R.D. 11.12.1933 n. 1775) la domanda di risarcimento dei danni dipendenti dalla tracimazione e dall'esondazione di fiumi o torrenti, causate dalla omessa rimozione dei materiali accumulatisi nell'alveo di tali corsi d'acqua che abbiano ostacolato il libero deflusso delle acque.2. - I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati, ex art. 12 R.D. 25.7.1904 n. 523, solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del citato R.D. 523/1904, provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
3. - La manutenzione e la conservazione di opere idrauliche di quarta categoria nonché di quelle non classificate rientrano nella competenza regionale ai sensi del D.P.R. 15.1.1972 n. 8, con conseguente responsabilità della stessa regione ex art. 2051 c.c. per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione.
4. - Grava sulla Regione, responsabile della manutenzione delle opere idrauliche lungo un torrente, l'onere della prova che le esondazioni avvenute in corrispondenza di tali opere sono imputabili, in qualche misura, ad eventi meteorologici eccezionali (si ritiene comunemente necessario, per affermare il carattere eccezionale, imprevedibile e fortuito di un evento meteorologico che il suo "tempo di ritorno" sia di cento anni) e non alla riconosciuta mancata manutenzione degli argini e degli alvei interessati.
5. - Ai fini della liquidazione dei danni patiti a seguito della esondazione di un torrente è irrilevante la eventuale illegittimità, sotto il profilo edilizio, delle strutture agricole danneggiate (nella specie serre sotto le quali veniva effettuata una monocoltura specializzata) non potendo ammettersi conseguenze riduttive dei relativi diritti di risarcimento per i danni subiti poiché questi non sono riferiti al valore delle strutture come entità risultante dalla combinazione dei vari elementi costruttivi di impianto, bensì unicamente ai componenti strutturali in sé considerati, che non sono soggetti ad autorizzazione al possesso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1) LA COMPETENZA DEL TRAP.
Il Torrente Borro Valimorta ed il Torrente Vingone sono inseriti nell'elenco delle acque pubbliche (circostanza pacifica in causa).
<<L'azione risarcitoria che il proprietario di un immobile proponga contro la p.a., per il ristoro del danno che assuma derivargli da negligenze od omissioni nella manutenzione di opera idraulica (nella specie, mancata rimozione dei materiali accumulatisi nell'alveo di un torrente in prossimità di una palificazione in precedenza installata), non investe atti o provvedimenti dell'amministrazione medesima inerenti all'ideazione o realizzazione di detta opera, e, quindi, si collega a posizione di diritto soggettivo, ma è devoluta alla competenza non del giudice ordinario, bensì del tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art.140 lett. e) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, vertendosi in tema di danni direttamente dipendenti da fatti che attengono al governo di acque pubbliche.>>
(Cass. civ., 15 maggio 1990, n. 4188)
<<Ai sensi dell'art. 140 r.d. 1775 del 1933, le domande volte a conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni - anche se fatte valere in forza della generale previsione dell'art. 2043 c.c. - sono devolute alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche tutte le volte in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza), in tali ipotesi venendo in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la preferenza accordata dal legislatore al giudice specializzato, mentre restano riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano solo in via indiretta e occasionale alle vicende relative al governo delle acque. Pertanto, appartiene alla competenza del tribunale Regionale delle acque la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (o omessa) manutenzione dei canali "a cielo aperto" adducenti l'acqua ad un fondo di sua proprietà, e che, essendo "rotti" e "ceduti" in vari punti avevano determinato la mancata irrigazione delle colture.>> (Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1997, n. 4725).
Non occorrono altre spiegazioni per riconoscere competente questo Tribunale.
2) LA RESPONSABILITA' DELLA REGIONE.
<<La manutenzione delle opere idrauliche non classificate rientra nella competenza regionale ai sensi del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 ed è irrilevante che, per le sue caratteristiche, l'opera possa essere classificata come opera di seconda categoria; pertanto, dalla mancata manutenzione di un'opera non classificata deve rispondere la regione e non lo stato.>> (Trib. Sup. Acque, 19 maggio 1987, n. 19)
<<Le regioni rispondono in via aquiliana della violazione del principio del "neminem laedere" nell'assolvimento di loro compiti qualora non abbiano provveduto alla conservazione, manutenzione e gestione - in modo diretto od attraverso l'attività di consorzi o comunque di terzi - delle opere idrauliche di quarta e quinta categoria e di quelle non classificate.>> (Trib. Sup. Acque, 24 febbraio 1997, n. 15)
<<I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523 cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione, salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendono praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.>> (Cass., sez. un., 5.9.1997 n. 8588).
Il Comune di Lastra a Signa va, ovviamente, assolto da ogni responsabilità.
3) L'ONERE DELLA PROVA.
Detta l'art. 2051 c.c.: <<Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito>>.
Non potrebbe essere più chiaro come gravi sulla Regione, responsabile della manutenzione per le opere idrauliche non classificate lungo il torrente Valimorta, l'onere di dare la prova che le esondazioni avvenute in corrispondenza di tali opere (sia nell'autunno 1991 sia nell'autunno 1992), sono imputabili, in qualche misura, ad eventi meteorologici eccezionali, e non alla riconosciuta mancata manutenzione degli argini e degli alvei interessati.
Omissis
4) I DANNI.
Gli attori hanno prodotto analitica descrizione dei danni subiti dalle aziende alluvionate, dando valutazione di ogni singola voce (relazioni di stima del dr. agronomo M. S., con valori "storici" che, riportati a quelli del 1996 sono stati inseriti poi nelle conclusioni delle parti attrici).
La Regione Toscana si è costituita senza muovere alcuna osservazione in proposito.
Solo colla memoria istruttoria (autorizzata alla seconda udienza davanti al consigliere istruttore - o giudice delegato) del 18.4.1997 la Regione scriveva: <<si contesta espressamente l'entità dei danni così come prospettati da controparte.. come si evince dalla documentazione inviata al Genio Civile di Firenze dal Comune di Lastra a Signa.. all'epoca in cui si sono verificati i danni le sette serre installate sul terreno dei ricorrenti dove avveniva la coltivazione del basilico erano tutte abusive in quanto prive della prescritta concessione edilizia. A tale scopo si deposita perizia tecnica redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Firenze e la documentazione relativa alla richiesta di rilascio di concessione in sanatoria presentata dai ricorrenti al Comune di Lastra a Signa>>.
Nulla la Regione ritiene di argomentare in proposito nella sua comparsa conclusionale.
La indicata relazione tecnica del Genio Civile è in data 11.4.97 ed è così concepita:
<<La stima dei danni redatta dal dr. S. M. evidenzia come i danni verificatisi si riferiscono a:
Strutture (serre-tunnel) all'interno delle quali si effettuavano monocolture specializzate (basilico); - Attrezzature all'interno delle suddette strutture; scorte, fondo e colture sopradette. In merito alle citate strutture risulta da informazioni assunte presso il Comune di Lastra a Signa che dette serre tunnel alla data dei danni lamentati non risultavano autorizzate, e che per le stesse solo in epoca successiva agli eventi lamentati era stata inoltrata richiesta di sanatoria: così come risulta dalla dichiarazione del Comune di Lastra a Signa in data 14.4.1997. L'ufficio di Polizia Municipale dello stesso Comune aveva inviato comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica in data 20.2.93; detto verbale non risulta pervenuto a quest'ufficio, ove per altro risulta depositata copia del progetto delle opere sanate né dichiarazione di conformità alla normativa sismica. Per quanto sopra la stima dei danni è stata ridimensionata ipotizzando il riconoscimento dei danni alle strutture ed alle attrezzature a loro servizio; ed una riduzione del 70% (riconoscimento del 30%) dei danni alle scorte, al fondo ed alle colture ritenendo ammissibile una coltivazione estensiva specializzata anziché intensiva ed in serra.. In pratica si viene a stimare una riduzione dell'importo dei danni a circa un terzo rispetto a quello indicato nella perizia senza poter peraltro entrare nel merito, alla data odierna, ad un riscontro o contestazione della effettiva quantità di strutture attrezzature scorte e colture effettivamente danneggiate stante il tempo trascorso dagli eventi, nonché sull'accertamento dell'effettivo reimpianto di colture nel limitato intervallo di tempo intercorso per gli eventi di piena del 12.10.91 e 16.11.91 per un nuovo danno denunciato dell'importo di lit. 20.721.000. Si allega copia della nota fax del Comune di Lastra a Signa relativa alle richieste di concessione a sanatoria per le opere abusive e del verbale del Comando Polizia Municipale>>.
Sulla "comunicazione di notizia di reato" alla Procura, ed a carico di G. D. e G. G. si legge:
<<In data 18.02.93 alle ore 11 circa, lo scrivente .. recatosi in Via S. Ilario 5 ha constatato che le persone in premessa generalizzate avevano installato senza la prescritta concessione edilizia, nel terreno di loro proprietà, 7 serre con struttura fissa, alcune a campata unica, altre a due o tre campate, le quali riportano dimensioni variabili da circa 10/30 metri di larghezza per una lunghezza di circa 50/60 metri con altezze in colmo di metri 4 ed in gronda di metri 2,35.All'interno di tali opere si trovano impianti di riscaldamento alimentati da caldaie di 160.000 calorie e di irrigazione da definirsi fissi. Inoltre avevano installato 2 box in lamiera ancorati a terra con basi in cemento .. Lo scrivente precisa che all'interno delle descritte serre veniva svolta senza interruzioni stagionali la coltivazione del basilico>>.
Vi si accoppia una "relazione" di sopralluogo al sindaco, dove è riportato: <<Le serre sono di tre tipi hanno diversi ingombri e sono realizzate in diversa tipologia strutturale che materiale; ma tutte sono dotate di impianto di riscaldamento, impianto elettrico e di irrigazione, alcune hanno le pareti laterali in policarbonato e copertura in materiale trasparente PVC in fogli non rigidi, posato in opera a doppio strato con camera d'aria, mentre una serra ha una porzione di copertura realizzata in materiale rigido policarbonato. Gli impianti sopra descritti sono stabili e non mobili.. Le caratteristiche specifiche delle serre e il loro uso (coltivazione di basilico) non ci permettono di configurarle a carattere temporaneo e stagionale.. pur avendo copertura con materiale che permette il passaggio della luce e non superando i limiti di altezza previsti dalle norme regionali specifiche (art. 7 L.R. 10/79), ma essendo state utilizzate stabilmente in tutto l'arco dell'anno e non rimuovendo la copertura in specifici periodi annuali, né i loro.. (?) tali serre potevano essere realizzate solo previo ottenimento della concessione edilizia comunale.. (?) secondo la procedura stabilita dalla L.R. 10/79..>>.
Non si rinviene documentazione relativa alla domanda di sanatoria.
Questo Tribunale osserva:
la presenza di strutture complesse destinate alla coltivazione di basilico in serra riscaldata è ampiamente confermata dalla richiamata documentazione prodotta dalla Regione. La misura dei danni che sono stati lamentati in causa, analiticamente, ne risulta ampiamente giustificata (la nota tecnica del CT agronomo di parte attrice sottolinea che nei tre eventi, il danno per materiale di realizzazione delle serre ammonta per i G., con rivalutazione ed interessi al 1996, a £ 14.804.000 + 5.844.000; per la B. a £ 5.291.000 + 613.000. Si tratta di misure veramente modeste in rapporto al totale, dunque).
Il problema della necessità di una concessione edilizia per la realizzazione di tali strutture agricole produttive (che le foto allegate in causa mostrano essere costituite da scheletro in paleria metallica coperto di teli trasparenti; i box, invece, sono in lamiera ondulata) non ha trovato conferma in una qualche decisione sulla denuncia fatta alla procura della Repubblica, e neppure nella richiesta di sanatoria da parte dei a G. (e dell'esito di essa: che se fosse stata accolta avrebbe tolto ogni dubbio sulla legittimità della pretesa di risarcimento qui fatta valere) che la Regione dice di documentare, senza invece documentarla (le parti attrici contestano che si tratti di impianti che richiedono concessione edilizia - tipo B della citata norma di legge regionale).
Ma anche ammesso che la illegittimità delle strutture debba essere riconosciuta, non se ne potrebbero ammettere conseguenze riduttive dei diritti di risarcimento dei danni subiti.
Perché questi non sono riferiti al valore delle strutture come entità risultate dalla combinazione dei vari elementi costruttivi di impianto (il valore di mercato della struttura funzionante, è bene diverso dai suoi componenti: così come per il valore di un appartamento, o di un magazzino già edificati, non si tratta di sommare il valore del cemento e dei mattoni), bensì di unicamente ai componenti strutturali in sé considerati. I quali componenti non sono soggetti ad autorizzazione al possesso. Lo stesso basilico coltivato sotto le serre, e perduto, non potrebbe essere sottratto al coltivatore perché privo di concessione edilizia sulle serre.
La conclusione possibile è una sola: le somme esposte devono essere ritenute una giusta determinazione dei danni cagionati e da risarcire ad opera della Regione.
Omissis
P. Q. M.
Il TRAP fiorentino respinge le domande proposte contro il Comune di Lastra a Signa; condanna la Regione Toscana a pagare per risarcimento danni la somma attuale di £ 607.489.839 alla Azienda Agricola G. S.n.c. e quella di 85.927.877 a B.L., oltre alle spese processuali unitariamente ammontanti a £ 44.716.300, oltre IVA e CAP di legge.
tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III°,
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